Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 279551f4bc1c4816e10f0409936bb82c745e3a6d91f2513209009dee584ebff1
7 provisions
Art. 1
La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare
degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi.
Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi
Art. 2
La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare
degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di 110 franchi.
Spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi
Art. 3
Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura
per invalidi ammontano a:
a) 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani;
b) 300 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.
Art. 4 Importo minimo della prestazione complementare
L'importo minimo della prestazione complementare annua ammonta a:
a) 6'132.00 franchi per gli adulti;
b) 4'699.20 franchi per i giovani adulti;
c) 1'461.60 franchi per i minorenni.
Art. 5 Letti elettrici
1I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni
complementari.
2L’importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a 65
franchi.
3In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA
compresa:
a) 250 franchi per il trasporto dal centro al domicilio dell’assicurato;
b) 280 franchi per il trasporto dal domicilio dell’assicurato al centro.
Art. 6 Cure dentarie
1Le note d’onorario per cure dentarie sono pagate direttamente al medico-dentista che
ha effettuato il trattamento se, cumulativamente:
a) la nota d’onorario non è ancora stata saldata dall’assicurato;
b) è stato sottoscritto un accordo tra le parti (cessione di credito).
2Le note d’onorario che non adempiono le succitate condizioni sono rimborsate direttamente al
beneficiario di prestazione complementare.
Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità
Ottenuta l’approvazione federale, il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1°
gennaio 2026 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2026.
851.220
Pubblicato nel BU 2026, 62.