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Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità per l’anno 2026

Ticino · 851.220 · ordinance

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Importo minimo della prestazione complementare
  5. Art. 5 Letti elettrici
  6. Art. 6 Cure dentarie
  7. Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

7 provisions

Art. 1

La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani è di 84 franchi. Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi

Art. 2

La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di 110 franchi. Spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi

Art. 3

Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi ammontano a: a) 190 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani; b) 300 franchi mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.

Art. 4 Importo minimo della prestazione complementare

L'importo minimo della prestazione complementare annua ammonta a: a) 6'132.00 franchi per gli adulti; b) 4'699.20 franchi per i giovani adulti; c) 1'461.60 franchi per i minorenni.

Art. 5 Letti elettrici

1I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni complementari. 2L’importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a 65 franchi. 3In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA compresa: a) 250 franchi per il trasporto dal centro al domicilio dell’assicurato; b) 280 franchi per il trasporto dal domicilio dell’assicurato al centro.

Art. 6 Cure dentarie

1Le note d’onorario per cure dentarie sono pagate direttamente al medico-dentista che ha effettuato il trattamento se, cumulativamente: a) la nota d’onorario non è ancora stata saldata dall’assicurato; b) è stato sottoscritto un accordo tra le parti (cessione di credito). 2Le note d’onorario che non adempiono le succitate condizioni sono rimborsate direttamente al beneficiario di prestazione complementare.

Art. 7 Entrata in vigore e durata di validità

Ottenuta l’approvazione federale, il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2026 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2026. 851.220 Pubblicato nel BU 2026, 62.

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