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Decreto esecutivo concernente l’Istituto di medicina legale

Ticino · 317.110 · ordinance

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9

9 provisions

Art. 1

1È istituito, con sede a Bellinzona, l’Istituto di medicina legale. 2Presso l’Istituto operano in particolare i periti ufficiali ai sensi dell’articolo 183 capoverso 2 in combinazione con gli articoli 251-253 CPP. 3La nomina dei periti e l’assegnazione dei mandati avvengono secondo il Codice di procedura penale.

Art. 2

1L’Istituto è un organo autonomo e indipendente che assicura in particolare le prestazioni richieste in favore delle autorità giudiziarie. 2L’autonomia e l’indipendenza dell’Istituto si riferiscono segnatamente all’esecuzione delle prestazioni giusta i mandati conferiti ai periti ufficiali ai sensi del Codice di procedura penale, senza alcuna direttiva o influenza da parte dell’esecutivo o del legislativo. 3L’Istituto è attribuito amministrativamente al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia.

Art. 3

1L’Istituto si organizza al fine di garantire il corretto espletamento delle prestazioni in favore delle autorità giudiziarie. 2L’Istituto assicura in particolare la reperibilità continua 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per consulenza telefonica e interventi in ambito di medicina forense ai procuratori pubblici, al magistrato dei minorenni, ai giudici nel procedimento penale, alla Polizia cantonale e ai medici specializzati in ispezioni legali. 3Gli interventi possono essere di natura urgente o programmata. In urgenza sono svolti sopralluoghi sul luogo di ritrovamento di cadaveri o di reati contro la vita e l’integrità della persona nonché di reati contro l’integrità sessuale, così come visite improcrastinabili a viventi per ragioni di natura istruttoria. Per interventi programmati si intendono: esami autoptici, visite medico legali su viventi, verifiche sulla natura umana di resti rinvenuti, pareri e perizie in tema di responsabilità medica e di ogni altra fattispecie medico legale. 4L’Istituto può fornire ulteriori prestazioni alle preposte autorità richiamati in particolare l’articolo 85 della procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM) e l’articolo 17 capoverso 3bis della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi).

Art. 4

Ai periti ufficiali si applicano i motivi di ricusazione previsti dall’articolo 56 CPP.

Art. 5

1I periti ufficiali e gli altri dipendenti dell’Istituto sottostanno alla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD). 2I periti ufficiali non hanno diritto a indennità per la loro attività in relazione ai mandati conferiti dalle autorità ai sensi del Codice di procedura penale.

Art. 6

1Il personale operante presso l’Istituto sottostà al segreto d’ufficio (art. 320 CP) che si estende anche nei confronti del Dipartimento delle istituzioni e della Divisione della giustizia. 2Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d’impiego.

Art. 7

Per quanto non regolato dal presente decreto esecutivo in relazione all’attività dei periti ufficiali, si applicano le disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale.

Art. 8

Il decreto esecutivo concernente l’istituzione dell’Ufficio delle scienze forensi del 13 luglio 2022 è abrogato.

Art. 9

Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2024. 317.110 Pubblicato nel BU 2023, 425.

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