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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi

Ticino · 836.110 · regulation

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Contents: 6 provisions
  1. Art. 1 Competenze del Dipartimento del territorio
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Competenze della Sezione dell’agricoltura
  4. Art. 4 Tasse
  5. Art. 5 Norma abrogativa
  6. Art. 6 Entrata in vigore

6 provisions

Art. 1 Competenze del Dipartimento del territorio

Il Dipartimento del territorio (in seguito Dipartimento) è responsabile del coordinamento dell’attuazione dei compiti in materia di protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi affidati a tutte le unità amministrative subordinate al Consiglio di Stato, agli altri enti pubblici e ai privati. In particolare, esso provvede al coordinamento delle attività rientranti nel campo di applicazione della LALPChim con quelle in materia di protezione dell’ambiente, di protezione della salute e dei lavoratori. Competenze della Divisione dell’ambiente Art. 1a1 La Divisione dell’ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni di cui all’art. 9 cpv. 2 LALPChim. Competenze della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo

Art. 2

La Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (in seguito SPAAS): a) nell’ambito dell’applicazione della LALPChim, adotta i provvedimenti e prende le decisioni non altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità; b) è responsabile dei compiti di informazione e di formazione giusta gli art. 4 e 5 LALPChim ed emana le opportune direttive nell’ambito della protezione dell’ambiente; c) è il servizio che esegue i controlli a campione presso i punti vendita ai sensi dell’art. 22 dell’ordinanza sui precursori di sostanze esplodenti del 25 maggio 2022.2

Art. 3 Competenze della Sezione dell’agricoltura

La Sezione dell’agricoltura del Dipartimento finanze e dell’economia è competente per l’applicazione dell’art. 20 ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005.

Art. 4 Tasse

L’ammontare delle singole tasse e spese è stabilito nel tariffario per le prestazioni in materia ambientale emanato dalla Divisione dell’ambiente del Dipartimento del territorio.

Art. 5 Norma abrogativa

Il decreto esecutivo d’applicazione della legge federale del 21 marzo 1969 sul commercio dei veleni del 3 gennaio 1974 è abrogato.

Art. 6 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore5 unitamente al suo allegato contemporaneamente alla legge cantonale di 1 Art. introdotto dal R 15.12.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 558. 2 Lett. reintrodotta dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91; precedente modifica: BU 2009, 558. 3 Art. modificato dal R 15.3.2023; in vigore dal 17.3.2023 - BU 2023, 91. 4 Art. modificato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452. 5 Entrata in vigore: 1° luglio 2008 - BU 2008, 335. 836.110 applicazione della legge federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 21 gennaio 2008 (LaLPChim). Pubblicato nel BU 2008, 335. Allegato6 6 Allegato abrogato dal R 18.12.2019; in vigore dal 1.1.2020 - BU 2019, 452.

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