Art. 1
Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.
Ticino · 951.400 · decree
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Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.
L’importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.
Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 1991, 63. 1 Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.