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Decreto legislativo concernente il finanziamento della formazione permanente dei giuristi

Ticino · 951.400 · decree

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Contents: 3 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3

3 provisions

Art. 1

Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.

Art. 2

L’importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.

Art. 3

Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 1991, 63. 1 Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.

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