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2.5.5 Ordinanza municipale concernente l'uso del Centro sportivo comunale al Pradello nel quartiere di Breganzona del 26 aprile 2004

Lugano · 16176741 · communal act

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Contents: 20 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20

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20 provisions

Art. 1

Denominazione La denominazione "Centro sportivo al Pradello" contempla: a. un campo di calcio principale; b. un campo d'allenamento in sintetico; c. due campi da tennis; d. una pista finlandese; e. gli spogliatoi e le relative infrastrutture.

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Art. 2

Principio 11 Municipio può mettere a disposizione di terzi gli spazi del Centro sportivo al Pradello, di sua proprietà, per levarie attività. 11 Municipio è competente per il rilascio delle relative autorizzazioni. Trimestralmente deve informare il Municipio sull'utilizzazione. In caso di manifestazioni eccezionali, la decisione spetta al Municipio.

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Art. 3

Responsabilità 11 Municipio declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, lesioni a persone o cose, nonché per furti che dovessero succedere durante la pratica delle attività che si svolgono al Centro sportivo. L'utente è responsabile per i danni causati alle strutture durante il periodo dell'autorizzazione. In caso di manifestazioni in cui è prevista una forte affluenza di persone 0, a giudizio del Municipio, in ogni altro caso, può essere richiesta un'assicurazione temporanea di responsabilità civile. I dirigenti delle società sono direttamente responsabili dell'ordine, della disciplina, della cura del materiale e delle attrezzature durante le ore in cui le infrastrutture sono a loro disposizione. Con la richiesta tendente ad ottenere l'autorizzazione, le società indicheranno pertanto nome e recapito delle persone solidalmente responsabili dell'ordine, della disciplina e della cura del materiale e delle attrezzature, nonché nome e recapito di uno o più sostituti P. 2 di 5 1-v Città di Lugano Ordinanza 2.5.5 www.lugano.ch y responsabili. Una di queste persone dovrà essere sempre presente presso il Centro sportivo.

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Art. 4

Modalità Gli spazi del Centro sportivo sono messi a disposizione delle società che operano nel Comune. Per quanto riguarda l'uso dei campi da tennis, lo stessoviene concesso al locale tennis club, con regolare contratto. L'utilizzo da parte di privati o di società fuori comune può essere concesso unicamente nel caso in cui non intralci l'attività delle società beneficiarie. In ogni caso la prioritàverrà data a persone domiciliate nel Comune. 11 Municipio si riserva di sospendere o di annullare, con effetto immediato, le autorizzazioni sopra menzionate in caso di inosservanza della presente Ordinanza o qualora le esigenze municipali lo richiedessero.

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Art. 5

Tariffe Per l'uso degli spazi del Centro sportivo da parte delle società del comune (esclusi i campi da tennis) nonviene prelevata alcuna tassa. Ove è prevista una manifestazione extra-sportiva con prelievo di tasse, le società sono tenute a pagare una tassa decisa dal Municipio. Un rimborso spese è prelevato inoltre quando esiste una prestazione da parte Municipio (impiegati o operai) o la messa a disposizione di materiale comunale. Lo stesso può essere computato nel sussidio annuo che il Comuneversa. Per l'uso da parte di altri utentivengono fissate le seguenti tasse: Massimo 4 ore Diurno C HF . - - Notturno C HF . - - + custode CHF 32.-- all'ora Da 5a 14 ore Diurno C HF . - - Notturno CHF 130.-- + custode CHF 32.-- all'ora Solo riservazione del campetto sintetico, escluso spogliatoi e custode: fr. 20.-- all'ora. P. 3 di 5 1-v Città di Lugano Ordinanza 2.5.5 www.lugano.ch y Le associazioni professionali, che beneficiano del sussidio cantonale, sono esonerate dal pagamento della tassa.

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Art. 6

Restituzione Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa, se l'autorizzazioneviene revocata per motivi a lui non imputabili. La rinuncia non dà di regola diritto al rimborso.

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Art. 7

Orari I seguenti orari devono essere rispettati scrupolosamente: Campo di calcio (massimo 15/16 ore settimanali con 1 giorno di riposo) 08:00/22:00 Campo d'allenamento 08:00/22:00 Pista finlandese 08:00/22:00 L'uso dei campi da tennis è disciplinato fra il Municipio e il locale tennis club. L'uso del ristorante è invece disciplinato fra il Municipio e il gerente incaricato.

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Art. 8

Divieti In tutti i locali delle infrastrutture èvietato fumare, ad esclusione del ristorante. Èvietato inoltre gettare oggettivari nei gabinetti.

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Art. 9

Riordino e pulizia Gli spazi devono essere riconsegnati in ordine e puliti, come al momento della consegna. In caso di negligenza, per la quale il custode dovesse intervenire nella pulizia, verranno addebitate le relative spese. Il custode è comunque incaricato dal Municipio per le pulizie ordinarie degli spogliatoi e del Centro sportivo in generale, salvo accordi particolari contenuti nei contratti d'uso con le società, gli enti e il gerente del ristorante. Il materiale di proprietà del Comune dev'essere ritirato dagli utenti presso il personale addetto e ritornato allo stesso subito dopo le gare o gli allenamenti.

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Art. 10

Uso campo sintetico L'uso del campo sintetico è autorizzato a tutti i cittadini residenti nel quartiere di Breganzona, unicamente se non utilizzato da società con regolare contratto e dal programma d'uso stabilito dal Municipio. P. 4 di 5 1-v Città di Lugano Ordinanza 2.5.5 www.lugano.ch y È data la precedenza ai giovani in età scolastica. Eventuali gruppi interessati devono inoltrare regolare domanda al Municipio.

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Art. 11

Danni Eventuali danni dovranno essere immediatamente annunciati al Municipio e saranno riparati a carico del sodalizio o delle persone responsabili.

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Art. 12

Pubblicità L'autorizzazione ad esporre nel Centro sportivo manifesti pubblicitari, in occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, deve essere richiesta al Municipio, che ne fissa le condizioni.

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Art. 13

Personale incaricato 11 Municipio nomina il personale necessario all'esercizio del Centro. L'attività del personale addetto è regolata da un mansionario. Il personale riceverà dal Municipio il programma dettagliato dell'uso del Centro.

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Art. 14

Campo principale Il campo principale "A" è riservato prevalentemente alle partite ufficiali, nonché agli allenamenti preventivamente autorizzati dal Municipio. Eventuali deroghe, richieste per iscritto, dovranno pervenire all'Ufficio tecnico con un certo anticipo.

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Art. 15

Giorno di riposo AIvenerdì, di regola, non è autorizzato l'uso del campo principale.

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Art. 16

Divietivari Le limitazioni ed ivincoli che regolano l'utilizzo del Centro sportivo sono i seguenti: a. èvietato il lancio del martello; b. i lanci con il giavellotto e con il disco sono possibili unicamente in occasione di gare o di allenamenti precedentemente programmati ed autorizzati dal Municipio. c. l'uso dell'impianto elettrico (quadro principale) e la regolazione del riscaldamento sono di competenza del personale addetto. È severamente vietato ai membri delle società far funzionare gli impianti di propria iniziativa; d. l'utilizzo delle piste e delle pedane atletiche è permesso soltanto con scarpette di ginnastica o di atletica ed unicamente a società autorizzate. La lunghezza massima dei chiodi delle scarpette di atletica è di 6 mm; P. 5 di 5 1-v Città di Lugano Ordinanza 2.5.5 www.lugano.ch y e. le partite del campionato di calcio per gli attivi avranno luogo, di regola, la domenica e solo eccezionalmente in altri giorni; f. le partite del campionato di calcio degli allievi si svolgeranno, di regola, il sabato.

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Art. 17

Quiete pubblica Non sono tollerati rumori molesti e schiamazzi, sia all'interno che all'esterno delle infrastrutture. In caso di abusi, l'autorizzazione all'uso delle infrastruttureverrà a cadere seduta stante.

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Art. 18

Ristorante centro sportivo La gestione del ristoranteviene data dal Municipio sulla base di un pubblico concorso.

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Art. 19

Contravvenzioni Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino a CHF 10'000.--.

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Art. 20

Disposizioni finali La presente Ordinanza abroga e sostituisce ogni altra disposizione contraria. Essa entra invigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. Per il Municipio 11 Sindaco 11 Segretario Arch. dipl. ETH G. Giudici A. Zoppi, lic. oec. HSG Risoluzione municipale del 26 aprile 2004. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 3 il 18 maggio 2004.

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