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13 provisions
Art. 1 a) dati e documenti
1Chi intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di
architetto nel Cantone (autorizzazione) deve presentare domanda scritta al Consiglio dell’Ordine
degli ingegneri e degli architetti (OTIA), corredata dai seguenti documenti:
a) apposito formulario, debitamente compilato, dal quale risultino i dati personali e professionali
di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA;
b) eventuale estratto dal Registro di commercio (art. 3 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c LEPIA);
c) copia dei titoli di studio (art. 5 cpv. 1 lett. a e b, art. 7 cpv. 2 LEPIA) o dei certificati di iscrizione
al REG (art. 5 cpv. 1 lett. c e d LEPIA) o degli atti attestanti il diritto ad esercitare la professione
in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA);
d) certificati in originale che attestino il possesso dei requisiti personali di cui all’art. 6 LEPIA
(estratto dal casellario giudiziale e attestazione dell’Ufficio di esecuzione del domicilio o sede).3
2Il Consiglio dell’OTIA può inoltre richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto
utile per valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della
verifica dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati (art. 7 LEPIA).
Art. 2 b) aggiornamento dei dati e documenti
1I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a comunicare autonomamente e
tempestivamente al Consiglio dell’OTIA ogni modifica dei dati di cui all’art. 1 del presente
regolamento, così come ogni altra informazione che possa altrimenti avere rilevanza per la verifica
del mantenimento del possesso dei requisiti professionali e personali (art. 17 cpv. 1 lett. h LEPIA).
2Il Consiglio dell’OTIA può inoltre, a quest’ultimo fine, richiedere in ogni tempo ai titolari
dell’autorizzazione di aggiornare i dati e i documenti di cui all’art. 1 del presente regolamento.
Tipi di autorizzazione
Art. 3 (art. 8 LEPIA)
1L'autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere e di architetto e delle
professioni apparentate può essere rilasciata a titolo permanente (durata indeterminata) o
temporaneo (per singoli progetti o per durata determinata) (art. 7 cpv. 3 LEPIA).
2L’autorizzazione specifica segnatamente pure:
a) i campi professionali, secondo la classificazione indicata nell'allegato, per i quali
l'autorizzazione abilita all'esercizio della rispettiva professione;
b) il livello del titolo di studio, secondo la seguente classificazione:
- livello I: titolo di studio Master o da una scuola estera equivalente (art. 5 cpv. 1 lett. a LEPIA)
o titolo REG A (art. 5 cpv. 1 lett. c LEPIA);
- livello II: titolo di studio Bachelor (art. 5 cpv. 1 lett. b LEPIA) o titolo REG (art. 5 cpv. 1 lett.
d LEPIA);
- livello III: diritto ad esercitare la professione sulla base di un titolo acquisito (art. 5 cpv. 2
LEPIA).
1 Titolo modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.
2 Ingresso modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.
3 Lett. modificata dal R 3.2.2009; in vigore dal 6.2.2009 - BU 2009, 57.
4 Art. modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.
705.410
3Il Consiglio dell'OTIA emana le direttive di applicazione per i tipi di autorizzazione, giusta i capoversi
1 e 2.
Art. 4
…5
Art. 5 Esercizio della professione nella forma di una persona giuridica
In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di
persone o ditta individuale (art. 3 cpv. 2 LEPIA) almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve
essere in possesso dell’autorizzazione ad esercitare la professione e partecipare effettivamente alla
gestione dell’attività societaria.
Struttura dell’Albo
Art. 6 (art. 8 e 9 LEPIA)
1L’Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti (Albo) (art. 9 LEPIA) riporta i titolari di
un’autorizzazione permanente (art. 3 cpv. 1), indicando i relativi dati di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA.
2L’Albo è strutturato per gruppi professionali (art. 3 cpv. 2 lett. a e 4) e livelli (art. 3 cpv. 2 lett. b);
all’interno di queste categorie i titolari di autorizzazione vengono riportati in ordine alfabetico, con
l’indicazione dei rispettivi campi d’attività.
3I titolari di un’autorizzazione temporanea (art. 3 cpv. 1) vengono riportati in un elenco separato, dal
quale vengono stralciati dopo la conclusione dei mandati per i quali essa è stata rilasciata.
Statuti
Art. 7 (art. 14 cpv. 2 lett. a LEPIA)
1Gli Statuti dell’OTIA stabiliscono le norme di funzionamento dei suoi organi.
2Il Consiglio dell’OTIA può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.
Art. 8 Sede e recapito
La sede e il recapito dell’OTIA sono stabiliti dal Consiglio.
Commissione di vigilanza;
(art. 18 LEPIA)
Art. 9 a) sede e composizione
1La Commissione di vigilanza ha sede presso il suo Presidente.
2La Segreteria della Commissione è assicurata dal Segretariato dell’OTIA; i relativi costi sono a
carico del Cantone.
3Le decisioni della Commissione di vigilanza sono adottate a maggioranza. Esse sono pure
comunicate al Consiglio dell’OTIA.
4La Commissione di vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.
Art. 10 b) assenze, astensione e ricusa
1Per l’astensione e la ricusa si applicano gli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013.6
2La cognizione dei motivi di astensione e di ricusa spetta alla Commissione di vigilanza composta
dai membri non ricusati e non astenuti. Se è ricusata l’intera Commissione, il Consiglio di Stato ne
istituisce una straordinaria, con due giuristi e tre ulteriori membri, questi ultimi proposti dal Consiglio
dell’OTIA, che giudicano sui motivi di ricusa e, in caso di loro accoglimento, sul merito.
3In caso di assenze, ricusa o astensione di singoli membri, la Commissione di vigilanza si completa
autonomamente a cura del Presidente rispettivamente del Vicepresidente, con altri giuristi
rispettivamente membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA.
Esercizio della professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA) nel settore degli
Art. 11 impianti tecnici
Oltre a coloro che adempiono i requisiti professionali di cui all’art. 5 cpv. 1 LEPIA,
dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione:
a) nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento coloro che, al
momento dell’entrata in vigore della LEPIA, erano in possesso di un diploma professionale
superiore (maestria) rilasciato in conformità all’art. 55 cpv. 2 della legge federale sulla
5 Art. abrogato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.
6 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.
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formazione professionale, con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato
del ramo dopo il conseguimento del diploma;
b) nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione coloro che, al momento
dell’entrata in vigore della LEPIA, esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi
da almeno dieci anni.
Art. 12 Norma abrogativa
È abrogato il regolamento d’applicazione della legge sulla protezione e sull’esercizio
delle professioni di ingegnere e di architetto del 12 dicembre 1990.
Art. 13 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
ed entra immediatamente in vigore.7
Pubblicato nel BU 2005, 213.
Allegato8
Campi professionali (art. 3 cpv. 2)
Campi di attività (professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. a LDPS e dell'art. 1 ODPS)
per i quali l'autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino
(OTIA) abilita all'esercizio della relativa professione:
Architettura
Architettura d’interni
Paesaggistica
Pianificazione del territorio
Ingegneria Civile
Fisica / Fisica della costruzione
Tecnica della sicurezza
Ingegneria nelle tecniche degli edifici RVCS
Ingegneria nelle tecniche degli edifici E
Ingegneria geomatica
Ingegneria forestale
Ingegneria d'altri rami
Geologia / Geotecnica / Geofisica
Ambiente
7 Entrata in vigore: 8 luglio 2005 - BU 2005, 207.
8 Allegato introdotto dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.