Art. 1
Le percentuali minime di personale residente previste nel presente decreto si applicano a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.
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Le percentuali minime di personale residente previste nel presente decreto si applicano a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.
L’Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, compresi gli apprendisti, è residente in Svizzera. Tale percentuale minima si applica anche alle aziende del settore primario. Per le aziende industriali assoggettate dall’autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell’articolo 5, la percentuale minima di lavoratori residenti deve essere almeno pari al 30%.
1Il beneficiario del sussidio deve garantire il rispetto del criterio di cui all’articolo 2 su base annua per 5 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno.5 2Nei casi di sussidi concessi tramite procedura agevolata ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 RLInn il termine di cui al capoverso 1 si riduce a 2 anni.6 3Se il sussidio è liquidato successivamente al termine di cui ai capoversi 1 o 2, lo stesso si estende
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.9 Pubblicato nel BU 2016, 84. 1 Ingresso modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215. 2 Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. 3 Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 208; precedente modifica: BU 2019, 251. 4 Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. 5 Cpv. modificato dal DE 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 44. 6 Cpv. modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215. 7 Cpv. introdotto dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215. 8 Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251. 9 Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 84.