Art. 41 Beni consortili
Ai beni consortili sono applicabili analogamente i disposti della legge organica comunale. Capitolo V Vigilanza dello stato
Ticino · 183.100 · statute
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Ai beni consortili sono applicabili analogamente i disposti della legge organica comunale. Capitolo V Vigilanza dello stato
Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale. Capitolo VI Scioglimento e liquidazione del consorzio
1Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a meno che non sia stata decisa una proroga. 2Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall’art. 10 in relazione all’art. 7 della presente Legge.
1Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato. 2I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni. 3Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso. 4La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.
1Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può sciogliere d’ufficio il Consorzio che: a) non adempie più i requisiti di legge; b) non esercita più l’attività per il quale è stato costituito; oppure c) esercita un’attività che non è più sorretta da un interesse pubblico. 2Il Consiglio di Stato definisce le modalità di liquidazione e decide la destinazione dei beni consortili. 3Contro il decreto di scioglimento i Comuni e gli organi consortili hanno facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione.
1Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato. 2Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato. 3In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell’attività di precedenti, il Consiglio di Stato emana le disposizioni concrete necessarie. Capitolo VII Norme transitorie e finali
1Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato. 2Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato. 3La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile. 4La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all’approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati. 5È applicabile per il resto la procedura prevista dall’art. 10 in relazione all’art. 7 della presente Legge. 6Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d’ufficio gli statuti dei Consorzi che non vi hanno provveduto entro il termine stabilito. Negli altri casi i Consorzi soggiacciono alla procedura di scioglimento d’ufficio di cui all’art. 45. 7Il Consiglio di Stato può autorizzare, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della Legge, il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2 della precedente Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974.
La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore.
La Legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974 è abrogata.
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.5 Pubblicata nel BU 2011, 421. 5 Entrata in vigore: 1° settembre 2011 - BU 2011, 421.