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Legge sul consorziamento dei Comuni

Ticino · 183.100 · statute

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Contents: 50 provisions
  1. Art. 1 Scopo del Consorzio e natura giuridica
  2. Art. 2 Diritto applicabile
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 a) volontaria
  8. Art. 8 b) coattiva
  9. Art. 9
  10. Art. 10 a) volontaria
  11. Art. 11 b) coattiva
  12. Art. 12 c) numero dei membri degli organi
  13. Art. 13 Adesione di nuovi Comuni
  14. Art. 14 Generalità
  15. Art. 15 A. Consiglio consortile
  16. Art. 16 Diritto di voto, istruzione e revoca
  17. Art. 17 Competenze
  18. Art. 18 Sedute e deliberazioni
  19. Art. 19 Funzionamento e mozioni
  20. Art. 20 B. Delegazione consortile
  21. Art. 21 Elezione, eleggibilità e incompatibilità
  22. Art. 22 Presidente e Vicepresidente
  23. Art. 23 Competenze
  24. Art. 24 Funzionamento
  25. Art. 25 Segretario consortile e dipendenti consortili
  26. Art. 26 C. Organo di controllo esterno
  27. Art. 27 Generalità
  28. Art. 28 Quote di partecipazione dei Comuni
  29. Art. 29 consortili2
  30. Art. 30 Tasse e contributi
  31. Art. 31 a) tenuta dei conti
  32. Art. 32 b) piano finanziario
  33. Art. 33 c) conti preventivi
  34. Art. 34 d) conti consuntivi
  35. Art. 35 Coinvolgimento dei Comuni; informazione ai Comuni
  36. Art. 36 Ricorsi ed opposizioni
  37. Art. 37 Regolamenti
  38. Art. 38 Convenzioni e mandati di prestazione
  39. Art. 39 Pubblicazione decreto di istituzione e di scioglimento
  40. Art. 40 Pubblicazione delle risoluzioni
  41. Art. 41 Beni consortili
  42. Art. 42 Vigilanza
  43. Art. 43 Consorzio a tempo determinato
  44. Art. 44 Consorzio a tempo indeterminato
  45. Art. 45 Scioglimento d’ufficio
  46. Art. 46 Liquidazione
  47. Art. 47 Adeguamento alla legge e Consorzi esistenti
  48. Art. 48 Procedura in corso
  49. Art. 49 Abrogazione
  50. Art. 50 Entrata in vigore

50 provisions

Art. 41 Beni consortili

Ai beni consortili sono applicabili analogamente i disposti della legge organica comunale. Capitolo V Vigilanza dello stato

Art. 42 Vigilanza

Per quanto riguarda la vigilanza dello Stato sul Consorzio e i ricorsi contro le decisioni degli organi consortili, sono applicabili per analogia le norme della legge organica comunale. Capitolo VI Scioglimento e liquidazione del consorzio

Art. 43 Consorzio a tempo determinato

1Trascorso il termine stabilito dallo statuto, si procede alla liquidazione del Consorzio, a meno che non sia stata decisa una proroga. 2Per la decisione sulla proroga è applicabile la procedura stabilita dall’art. 10 in relazione all’art. 7 della presente Legge.

Art. 44 Consorzio a tempo indeterminato

1Per lo scioglimento di un Consorzio occorre, salvo diversa disposizione dello statuto, una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile, riservata la ratifica del Consiglio di Stato. 2I Comuni membri hanno la facoltà di impugnare la decisione del Consiglio di Stato davanti al Gran Consiglio entro 60 giorni. 3Il ricorso ha effetto sospensivo. Il Gran Consiglio decide entro 6 mesi dalla ricezione del ricorso. 4La decisione del Gran Consiglio è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni.

Art. 45 Scioglimento d’ufficio

1Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può sciogliere d’ufficio il Consorzio che: a) non adempie più i requisiti di legge; b) non esercita più l’attività per il quale è stato costituito; oppure c) esercita un’attività che non è più sorretta da un interesse pubblico. 2Il Consiglio di Stato definisce le modalità di liquidazione e decide la destinazione dei beni consortili. 3Contro il decreto di scioglimento i Comuni e gli organi consortili hanno facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 46 Liquidazione

1Decretato lo scioglimento, la liquidazione del Consorzio avviene secondo le disposizioni statutarie e le modalità fissate caso per caso dal Consiglio di Stato. 2Il rapporto di liquidazione deve essere ratificato dal Consiglio di Stato. 3In caso di costituzione di nuovo Consorzio che subentra nell’attività di precedenti, il Consiglio di Stato emana le disposizioni concrete necessarie. Capitolo VII Norme transitorie e finali

Art. 47 Adeguamento alla legge e Consorzi esistenti

1Gli statuti e i regolamenti dei Consorzi esistenti devono essere uniformati alla presente legge entro il termine fissato dal Consiglio di Stato. 2Gli statuti così modificati dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Stato. 3La trasmissione degli atti è eseguita a cura della Delegazione consortile. 4La proposta del nuovo statuto, allestito dalla Delegazione consortile e preavvisata dal Consiglio consortile, deve essere sottoposta all’approvazione delle Assemblee o dei Consigli comunali dei Comuni consorziati. 5È applicabile per il resto la procedura prevista dall’art. 10 in relazione all’art. 7 della presente Legge. 6Sentiti i Municipi dei Comuni consorziati, il Consiglio di Stato può adeguare d’ufficio gli statuti dei Consorzi che non vi hanno provveduto entro il termine stabilito. Negli altri casi i Consorzi soggiacciono alla procedura di scioglimento d’ufficio di cui all’art. 45. 7Il Consiglio di Stato può autorizzare, per un periodo di 5 anni dall’entrata in vigore della Legge, il mantenimento degli statuti in vigore quando si tratta di Consorzi costituiti per una durata limitata o per attività di poca entità, oppure per i Consorzi istituiti in virtù della delega del precedente art. 2 cpv. 2 della precedente Legge sul consorziamento dei Comuni del 1974.

Art. 48 Procedura in corso

La presente Legge è applicabile a tutti i Consorzi in via di costituzione al momento della sua entrata in vigore.

Art. 49 Abrogazione

La Legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974 è abrogata.

Art. 50 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.5 Pubblicata nel BU 2011, 421. 5 Entrata in vigore: 1° settembre 2011 - BU 2011, 421.

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