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15 provisions
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
1Il Cantone promuove lo sport, l’attività e l’educazione fisica a favore di tutta la
popolazione nell’interesse della salute pubblica e delle attitudini fisiche generali dei cittadini, in
particolare dello sviluppo dei giovani.
2Esso interviene direttamente nei settori di sua competenza e, indirettamente, con il sostegno e la
coordinazione delle attività sportive promosse da terzi.
3La presente legge applica la legislazione federale e le sue norme esecutive.
Capitolo secondo
Impianti sportivi
Art. 2 Inventario
1Il Cantone allestisce ed aggiorna periodicamente un inventario degli impianti sportivi
esistenti sul territorio cantonale.
2Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici mettono a disposizione di utenti e di organizzazioni che
si occupano di sport gli impianti sportivi di loro proprietà compatibilmente con le esigenze per le
quali essi sono stati costruiti, primariamente quelle d’ordine scolastico.
3Per l’uso di tali impianti essi possono chiedere agli utenti il pagamento di una tassa.
Art. 3 Contributi
1Il Fondo Sport Toto concede contributi per la costruzione, la ristrutturazione e il
miglioramento di impianti sportivi che non costituiscono un adempimento di un obbligo legale di
diritto pubblico e di quelli costruiti senza scopo di lucro.
2Il tipo di impianti, l’ammontare dei contributi e l’autorità competente a deciderne lo stanziamento
sono definiti dal Consiglio di Stato tramite regolamento.
Capitolo terzo
Educazione fisica nella scuola
Art. 4 Insegnamento obbligatorio
1L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio nei termini definiti dalla
legislazione federale nelle scuole dell’obbligo e nelle scuole del settore secondario II.
2I piani di formazione tengono adeguatamente conto delle prescrizioni federali.
Capitolo quarto
Gioventù e sport
Art. 5 Organizzazione
1Il Consiglio di Stato organizza, per il tramite del Dipartimento competente, l’attività del
programma Gioventù e Sport in applicazione della legislazione federale.
2Il Consiglio di Stato conclude un’assicurazione sulla responsabilità civile dei partecipanti alle varie
offerte di Gioventù e Sport.
461.100
Art. 6 Ulteriori prestazioni di formazione
Gioventù e Sport può organizzare la formazione dei monitori per altri programmi
federali o cantonali con finalità analoghe a favore di segmenti particolari della popolazione
(giovani, adulti, disabili, anziani ecc.).
Capitolo quinto
Sport giovanile di competizione e sport di punta
Art. 7 Principio
1Il Cantone è il partner diretto della Confederazione e dell’associazione mantello dello
sport svizzero (Swiss Olympic) per la realizzazione delle condizioni quadro a sostegno dello sport
giovanile di competizione e lo sport di punta.
2Il Dipartimento competente può concludere con la Confederazione accordi in questo ambito.
Capitolo sesto
Attività di guida alpina e attività a rischio sottoposte ad autorizzazione
Art. 8 Rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni
Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento l’autorità competente e la procedura
per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni previste dalla legge federale concernente
l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010.
Art. 9 Tasse
Per il rilascio, il rinnovo e la revoca di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 è prelevata
una tassa definita nel regolamento.
Art. 10 Limitazione di accesso a determinate zone
Il Consiglio di Stato può prevedere limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti
idroelettrici per motivi di sicurezza. Il divieto di accesso può essere pronunciato dal proprietario
dell’impianto quando vi è pericolo per attività (spurgo del bacino ecc.).
Art. 11 Sanzioni
1Le contravvenzioni alla legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta
di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010, alla presente legge e al suo regolamento sono
punite dal Dipartimento con la multa fino a fr. 10’000.–.
2È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Art. 12 Rimedi di diritto
1Le decisioni del Dipartimento e delle autorità inferiori delegate sono impugnabili
presso il Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.
2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il
termine di 30 giorni.
3I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Capitolo settimo
Disposizioni finali
Art. 13 Disposizioni esecutive
Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme d’esecuzione della
presente legge e designa il Dipartimento competente.
Art. 14 Abrogazione
È abrogata la legge sull’educazione fisica e lo sport del 16 ottobre 2006.
Art. 15 Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è
pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.1
1 Entrata in vigore: 1° maggio 2014 - BU 2014, 191.
461.100
Pubblicata nel BU 2014, 189.