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Legge sullo sport e l’attività fisica

Ticino · 461.100 · statute

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Contents: 15 provisions
  1. Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
  2. Art. 2 Inventario
  3. Art. 3 Contributi
  4. Art. 4 Insegnamento obbligatorio
  5. Art. 5 Organizzazione
  6. Art. 6 Ulteriori prestazioni di formazione
  7. Art. 7 Principio
  8. Art. 8 Rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni
  9. Art. 9 Tasse
  10. Art. 10 Limitazione di accesso a determinate zone
  11. Art. 11 Sanzioni
  12. Art. 12 Rimedi di diritto
  13. Art. 13 Disposizioni esecutive
  14. Art. 14 Abrogazione
  15. Art. 15 Entrata in vigore

15 provisions

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

1Il Cantone promuove lo sport, l’attività e l’educazione fisica a favore di tutta la popolazione nell’interesse della salute pubblica e delle attitudini fisiche generali dei cittadini, in particolare dello sviluppo dei giovani. 2Esso interviene direttamente nei settori di sua competenza e, indirettamente, con il sostegno e la coordinazione delle attività sportive promosse da terzi. 3La presente legge applica la legislazione federale e le sue norme esecutive. Capitolo secondo Impianti sportivi

Art. 2 Inventario

1Il Cantone allestisce ed aggiorna periodicamente un inventario degli impianti sportivi esistenti sul territorio cantonale. 2Il Cantone, i comuni e gli altri enti pubblici mettono a disposizione di utenti e di organizzazioni che si occupano di sport gli impianti sportivi di loro proprietà compatibilmente con le esigenze per le quali essi sono stati costruiti, primariamente quelle d’ordine scolastico. 3Per l’uso di tali impianti essi possono chiedere agli utenti il pagamento di una tassa.

Art. 3 Contributi

1Il Fondo Sport Toto concede contributi per la costruzione, la ristrutturazione e il miglioramento di impianti sportivi che non costituiscono un adempimento di un obbligo legale di diritto pubblico e di quelli costruiti senza scopo di lucro. 2Il tipo di impianti, l’ammontare dei contributi e l’autorità competente a deciderne lo stanziamento sono definiti dal Consiglio di Stato tramite regolamento. Capitolo terzo Educazione fisica nella scuola

Art. 4 Insegnamento obbligatorio

1L’insegnamento dell’educazione fisica è obbligatorio nei termini definiti dalla legislazione federale nelle scuole dell’obbligo e nelle scuole del settore secondario II. 2I piani di formazione tengono adeguatamente conto delle prescrizioni federali. Capitolo quarto Gioventù e sport

Art. 5 Organizzazione

1Il Consiglio di Stato organizza, per il tramite del Dipartimento competente, l’attività del programma Gioventù e Sport in applicazione della legislazione federale. 2Il Consiglio di Stato conclude un’assicurazione sulla responsabilità civile dei partecipanti alle varie offerte di Gioventù e Sport. 461.100

Art. 6 Ulteriori prestazioni di formazione

Gioventù e Sport può organizzare la formazione dei monitori per altri programmi federali o cantonali con finalità analoghe a favore di segmenti particolari della popolazione (giovani, adulti, disabili, anziani ecc.). Capitolo quinto Sport giovanile di competizione e sport di punta

Art. 7 Principio

1Il Cantone è il partner diretto della Confederazione e dell’associazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) per la realizzazione delle condizioni quadro a sostegno dello sport giovanile di competizione e lo sport di punta. 2Il Dipartimento competente può concludere con la Confederazione accordi in questo ambito. Capitolo sesto Attività di guida alpina e attività a rischio sottoposte ad autorizzazione

Art. 8 Rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni

Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento l’autorità competente e la procedura per il rilascio, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni previste dalla legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010.

Art. 9 Tasse

Per il rilascio, il rinnovo e la revoca di un’autorizzazione ai sensi dell’art. 8 è prelevata una tassa definita nel regolamento.

Art. 10 Limitazione di accesso a determinate zone

Il Consiglio di Stato può prevedere limitazioni di accesso alle zone a valle di impianti idroelettrici per motivi di sicurezza. Il divieto di accesso può essere pronunciato dal proprietario dell’impianto quando vi è pericolo per attività (spurgo del bacino ecc.).

Art. 11 Sanzioni

1Le contravvenzioni alla legge federale concernente l’attività di guida alpina e l’offerta di altre attività a rischio del 17 dicembre 2010, alla presente legge e al suo regolamento sono punite dal Dipartimento con la multa fino a fr. 10’000.–. 2È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

Art. 12 Rimedi di diritto

1Le decisioni del Dipartimento e delle autorità inferiori delegate sono impugnabili presso il Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni. 2Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni. 3I ricorsi non hanno effetto sospensivo. Capitolo settimo Disposizioni finali

Art. 13 Disposizioni esecutive

Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme d’esecuzione della presente legge e designa il Dipartimento competente.

Art. 14 Abrogazione

È abrogata la legge sull’educazione fisica e lo sport del 16 ottobre 2006.

Art. 15 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.1 1 Entrata in vigore: 1° maggio 2014 - BU 2014, 191. 461.100 Pubblicata nel BU 2014, 189.

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