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7.1.2 Ordinanza municipale per la promozione dell'alloggio del 24 febbraio 2022

Lugano · 16174904 · communal act

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Contents: 10 provisions
  1. Art. 1 Disposizioi generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 y
  5. Art. 5 Disposizioni amministrative
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Disposizioni finali
  10. Art. 10

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10 provisions

Art. 1 Disposizioi generali

Scopo Per promuovere la creazione di edifici a scopo abitativo di utilità pubblica, in particolar modo alloggi a pigione moderata, la presente Ordinanza fissa i criteri per l'attribuzione di un bonus SULAP supplementare per la promozione dell'alloggio a progetti di pubblica utilitàvolti alla costruzione di nuovi edifici rispettivamente alla trasformazione di immobili esistenti.

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Art. 2

Campo di applicazione Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili a progetti nelle zone edificabili delle Sezioni di Lugano, Castagnola e Bré.

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Art. 3

Condizioni Beneficiano del bonus per la promozione dell'alloggio cui all'art. 15.1.1 del Piano regolatore del Comune di Lugano, Sezioni di Lugano, Castagnola e Brè, norme di attuazione del 21 marzo 1984, unicamente i progetti che rispondono ad un chiaro interesse pubblico, in particolar modo progetti volti alla promozione di alloggi a pigione moderata. 2 ossono richiedere la concessione del bonus organizzazioni di utilità pubblica ai sensi dell'art. 37 dell'Ordinanza concernente la promozione di alloggi a pigioni e prezzi moderati del 26 novembre 2003 (OP) così come altri enti pubblici o privati senza scopo di lucro (ad es. fondazioni e cooperative o altre organizzazioni mantello secondo l'art. 38 OP). 3 La concessione del bonusvienevalutata dal Municipio caso per caso. 4 Non sussiste un diritto acquisito all'ottenimento del bonus, né al suo ottenimento al massimo previsto dalla norma di Piano regolatore. - - - P. 2 di 3 1-v Città di Lugano Ordinanza 7.1.2 www.lugano.ch

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Art. 4 y

Criteri Per il riconoscimento del bonus, il Municipio tiene conto anche dei seguenti ulteriori criteri divalutazione (cumulativi): promozione della mobilità sostenibile; qualità architettonica e inserimento urbanistico del progetto; completezza e attendibilità del concetto di base (piano dei costi e dell'affitto). CAPITOLO 11

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Art. 5 Disposizioni amministrative

Procedura 1 Prima dell'inoltro della domanda di costruzione definitiva, il richiedente può chiedere al Municipio una presa di posizione nonvincolante atta ad acclarare l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 3 cpv. 2 della presente Ordinanza. La domanda per l'ottenimento del bonus per la promozione dell'alloggiova presentata al Muncipio unitamente alla domanda di costruzione e deve specificare: a. nome e ragione sociale del richiedente; b. decisione positiva del Municipio all'istanza di cui al capoverso 1 del presente articolo; c. motivazioni alla base della richiesta di ottenimento del bonus; d. modalità di finanziamento dell'opera; e. sostenibilità a lungo termine del progetto. 3 A complemento di quanto ricevuto, il Municipio può chiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative al progetto o al richiedente. 4 Nel caso in cui un bonus sia stato accordato sulla base di informazioni errate, inviolazione di norme giuridiche o invirtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di revocare la licenza edilizia accordata e di chiedere il conseguente ripristino dello stato quo ante. 5 11 Municipio sigla un accordo speciale con il richiedente affinché le circostanze alla base della concessione del bonusvengano mantenute nel tempo.

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Art. 6

Contenuto dell'accordo 1 Laccordo speciale tra il Municipio e il richiedente deve essere siglato prima del rilascio della licenza edilizia, di cui sarà parte integrante. Esso dovrà specificare che l'edificio realizzato grazie al bonus dovrà essere utilizzato unicamente a scopo abitativo e corrispondere a quanto previsto nella domanda di costruzione (divieto di cambiamento della destinazione). In caso di abuso, il Municipio si riserverà di emanare un divieto d'uso. P. 3 di 3 1-v Città di Lugano Ordinanza 7.1.2 www.lugano.ch y 3 A garanzia del mantenimento della destinazione approvata, la Città di Lugano godrà di un diritto di compera e di prelazione per un ammontare pari alvalore di stima dell'immobile. L'accordo prevede un obbligo di iscrizione a Registro fondiario degli impegni presi. Il divieto di cambiamento della destinazione nonché il diritto correlato di compera e di prelazione sono menzionati a Registro fondiario quali restrizioni di diritto pubblico della proprietà. Eventuali costi derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo o ad esso correlati saranno a carico del richiedente.

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Art. 7

Autorità competenti La sottoscrizione dell'accordo speciale compete al Municipio.

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Art. 8

Casi particolari 11 Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza. CAPITOLO Ili

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Art. 9 Disposizioni finali

Competenza 1 L'applicazione della presente Ordinanza è di competenza del Municipio. 2 Nel caso di delega decisionale a un servizio dell'Amministrazione comunale, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Muncipio entro quindici giorni dalla notifica della decisione. 3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

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Art. 10

Entrata invigore La presente Ordinanza entra invigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. Per il Municipio 11 Sindaco 11 Segretario M. Poletti R. Bregy Risoluzione municipale del 24 febbraio 2022. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 3 marzo e il 4 aprile 2022.

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