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19 provisions
Art. 1 Disposizioni generali
Oggetto
1 La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del
Municipio in relazione alla posa ed all'esposizione di impianti pubblicitari
percettibili dall'area pubblica (in seguito: impianti), situati su fondi privati
o pubblici.
2 Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme
della LImp e del RLImp.
Propose a changeArt. 2
Definizione
1 L’impianto è definito dalla LImp e dal RLImp.
2 Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono
applicabili le disposizioni dell’Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5
settembre 1979 (OSStr).
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Ordinanza 2.1.4
CAPITOLO II
Propose a changeArt. 3 Autorizzazioni
Domanda
La domanda di autorizzazione per la posa di un impianto all'interno della
zona edificabile va inoltrata al Municipio.
Propose a changeArt. 4
Validità
1 L’autorizzazione è personale, può essere modificata o revocata in qualsiasi
tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di
danni.
2 L’impianto autorizzato deve essere posato entro sei mesi dal suo rilascio.
Decaduta l'autorizzazione va presentata una nuova domanda.
3 Ogni modifica dell’impianto necessita di una nuova autorizzazione.
Propose a changeArt. 5
Esenzioni
1 Non necessitano di autorizzazione:
- gli impianti esposti in occasioni straordinarie (quali sagre, manifestazioni
politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati) per periodi non
superiori a 30 giorni. Essi sottostanno a semplice comunicazione al
Municipio a condizione che non risultino in contrasto con l'art. 6, che il
contenuto degli stessi sia limitato all’evento e non vi siano contenute
pubblicità per terzi (sponsor);
- le targhe professionali, commerciali, industriali, non luminose, purché
non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura
rifrangente, collocati sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività
economica, a condizione che le stesse indichino unicamente il nome, la
ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;
- le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi (esclusi gli esercizi
pubblici o gli uffici), purché riferite all’attività commerciale esercitata.
2 Resta riservata la procedura concernente l’uso speciale dei beni
amministrativi e i relativi divieti (RBA).
Propose a changeArt. 6
Divieti 1
1 Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono
arrecare pregiudizio, danno, turbamento dell'estetica delle bellezze
naturali, del paesaggio, dei beni culturali, degli edifici, della circolazione
stradale e pedonale, dell'ordine pubblico, della salute pubblica e della
morale.
2 Sono inoltre vietati:
- l’installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso
l’esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell’ambito di
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eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui
all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;
- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi
variabili se il cambio immagine avviene sotto i 10 secondi. Eccezioni
possono essere autorizzate se l'impianto:
a. ha un preponderante interesse pubblico;
b. si trova, ad esempio, all'interno di una zona pedonale e non è in
contrasto con gli artt. 6 LCSTR e 95-100 OSStr.
3 Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli concernenti la
pubblicità di bevande alcoliche e tabacchi.
Propose a changeArt. 7
Obblighi
1 Il beneficiario di un’autorizzazione deve tenere l’impianto in buone
condizioni di funzionamento e di manutenzione.
2 Il beneficiario e, in via sussidiaria, il proprietario dell’immobile è inoltre
responsabile della sua rimozione:
- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell’attività;
- quando dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilire lo stato
indecoroso dell’impianto, oppure quando il suo contenuto sia in
contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia.
CAPITOLO III
Propose a changeArt. 8 Procedura
Domanda
1 La richiesta di autorizzazione va inoltrata in duplice copia al Municipio,
utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso la Polizia comunale o sul
sito internet del Comune di Lugano (www.lugano.ch).
2 La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell’impianto o insegna, comprensivo di dimensioni,
immagini, colori e testo;
- documentazione fotografica e più precisamente una fotografia
panoramica del luogo di posa dell'impianto pubblicitario, un
fotomontaggio e due fotografie di dettaglio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di
funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.
Propose a changeArt. 9
Coordinamento con la licenza edilizia
1 È richiesta la licenza edilizia per la posa e l'esposizione di impianti con una
superficie superiore ai 4 mq, i totem e quando l'impianto ha
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caratteristiche tali (per dimensioni, emissioni luminose o foniche, ecc.) da
precludere gli interessi di terzi.
2 La domanda o notifica di costruzione devono includere la documentazione
di cui all'art. 8 cpv. 2.
Propose a changeArt. 10
Coordinamento con il demanio cantonale
Se l’impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio
segue le disposizioni dell'ufficio cantonale preposto all'applicazione della
LDP e del RDP.
CAPITOLO IV
Propose a changeArt. 11 Tasse
In generale
1 Per ogni decisione di rilascio dell'autorizzazione o di rigetto della
domanda il Municipio preleva una tassa di decisione ed un'eventuale tassa
per prestazioni speciali.
2 Per l'occupazione dell'area pubblica dell'impianto la tassa viene calcolata
separatamente in base al RBA ed alla relativa Ordinanza di applicazione.
Propose a changeArt. 12
Tassa di decisione
Il Municipio preleva, per ogni decisione di rilascio dell'autorizzazione o di
rigetto della domanda, una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un
minimo di CHF 50.-- e un massimo di CHF 2'500.--, è stabilito in base alle
prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale. Il costo orario di
tali prestazioni ammonta a CHF 120.--.
Propose a changeArt. 13
Tassa per prestazioni speciali
La tassa per prestazioni speciali è dovuta per l'esame della domanda che
comporta prestazioni supplementari quali consulenze specialistiche o perizie.
Propose a changeArt. 14
Esenzione e riduzioni
1 Gli impianti comunali che hanno pubblica utilità sono esenti da tasse.
2 Per impianti posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere
pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi
figuri alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.
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CAPITOLO V
Propose a changeArt. 15 Norme edilizie
In generale
Per gli impianti che sottostanno alla procedura edilizia (art. 9) si applicano le
norme cantonali e comunali in materia.
Propose a changeArt. 16
Nucleo tradizionale
Gli impianti posati all’interno dei nuclei tradizionali sottostanno alle restrizioni
previste nelle NAPR delle sezioni di Lugano.
CAPITOLO VI
Propose a changeArt. 17 Disposizioni finali
Sanzioni
1 Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza
cantonale, sono punite dal Municipio con:
a. la multa;
b. la rimozione degli impianti in contrasto con la legislazione federale,
cantonale o comunale oppure quando è scaduto il termine per presentare
una domanda in sanatoria. Le spese di rimozione sono a carico
dell'espositore.
2 Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli artt. 1 45 seg. LOC.
Propose a changeArt. 18
Abrogazione
La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli impianti
pubblicitari del 19 novembre 2008.
Propose a changeArt. 19
Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di
pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art.
208 LOC.
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Ordinanza 2.1.4
Per il Municipio
Il Sindaco
Avv. M. Borradori
Il Segretario
R. Bregy
Risoluzione municipale del 1 6 luglio 2020.
Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso dal 17 agosto al 16
settembre 2020.
1 Cpv. 2 modificato dal Municipio con risoluzione dell’11 settembre 2025, pubblicato agli albi
comunali dal 1 8 settembre al 20 ottobre 2025.
Note
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