Art. 41 A. Rimedi di diritto
1Contro le decisioni dell’Ufficio o della Divisione è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato; la procedura di reclamo è gratuita. 2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.1