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Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi

Ticino · 875.110 · regulation

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Contents: 43 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento della sanità e della socialità
  2. Art. 2 Divisione dell’azione sociale e delle famiglie
  3. Art. 3 Ufficio degli invalidi
  4. Art. 4 Composizione e competenze
  5. Art. 5 Funzionamento
  6. Art. 6 A. Obbligo
  7. Art. 7 I. In generale
  8. Art. 8 II. Concetto quadro
  9. Art. 9 III. Prestazioni
  10. Art. 10 IV. Infrastruttura
  11. Art. 11 V. Personale
  12. Art. 12 VI. Formazione e supervisione
  13. Art. 13 C. Istanza di autorizzazione
  14. Art. 14 D. Procedura
  15. Art. 15 E. Vigilanza
  16. Art. 16 I. Requisiti
  17. Art. 17 II. Istanza
  18. Art. 18 B. Finanziamento
  19. Art. 19 I. Assunzione personale
  20. Art. 20 II. Ammissione utenti
  21. Art. 21 III. Dimissione utenti
  22. Art. 22 I. Determinazione del sussidio
  23. Art. 23 II. Domanda preliminare
  24. Art. 24 III. Progetto di massima
  25. Art. 25 IV. Progetto definitivo
  26. Art. 26 attrezzature di base
  27. Art. 27 VI. Istanza
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30 II. Adeguamento del contributo globale
  31. Art. 31 III. Garanzie di equilibrio finanziario
  32. Art. 32 IV. Contratto di prestazione
  33. Art. 33 I. Requisiti
  34. Art. 34 II. Istanza
  35. Art. 35 I. Determinazione
  36. Art. 36 II. Decisione
  37. Art. 37 I. Determinazione del contributo fisso
  38. Art. 38 II. Istanza
  39. Art. 39 III. Decisione
  40. Art. 40 (art. 8 lett. c) legge)
  41. Art. 41 A. Rimedi di diritto
  42. Art. 42 B. Norma finale
  43. Art. 43 Entrata in vigore

43 provisions

Art. 41 A. Rimedi di diritto

1Contro le decisioni dell’Ufficio o della Divisione è data facoltà di reclamo all’autorità che ha emesso la decisione nel termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato; la procedura di reclamo è gratuita. 2Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.1

Art. 42 B. Norma finale

Il Regolamento della legge sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi del 5 marzo 2008 è abrogato.

Art. 43 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.2 Pubblicato nel BU 2012, 239. 1 Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118. 2 Entrata in vigore: 22 giugno 2012 - BU 2012, 239.

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