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Decreto esecutivo concernente l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità

Ticino · 835.150 · ordinance

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 a) Principio
  3. Art. 3 Servizio di sorveglianza
  4. Art. 4 Responsabilità del Municipio
  5. Art. 5 Penalità
  6. Art. 6 Rapporti al Dipartimento dell’ambiente5
  7. Art. 7 Entrata in vigore

7 provisions

Art. 1 Scopo

Il presente decreto ha per scopo di prevenire gli incendi di bosco che possono essere provocati dall’uso di fuochi d’artificio e dall’accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità. Divieto

Art. 2 a) Principio

1Il divieto di accendere fuochi all’aperto in periodi di siccità o in giornate con tempo secco e ventoso, trasmesso per radio e TV, si estende anche all’uso di fuochi d’artificio e all’accensione di falò a scopi commemorativi.2 b) Eccezioni 2In deroga al principio i Municipi possono autorizzare eccezionalmente, e sotto la loro responsabilità, l’uso di fuochi d’artificio e l’accensione di falò a scopi commemorativi. 3Essi ne informano tempestivamente il Dipartimento dell’ambiente. In casi particolari e per preminenti motivi di sicurezza, il Dipartimento può annullare l’autorizzazione eccezionale concessa dal Municipio.

Art. 3 Servizio di sorveglianza

Il Municipio che autorizza l’uso dei fuochi d’artificio e l’accensione di falò, deve predisporre un servizio di sorveglianza adeguato.

Art. 4 Responsabilità del Municipio

La responsabilità del Municipio in caso d’incendio di boschi provocato da fuochi d’artificio o falò autorizzati in via d’eccezione ai sensi dell’art. 2 lett. b è retta dall’art. 17 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998.

Art. 5 Penalità

1Chiunque, senza autorizzazione, usa fuochi di artificio o accende falò a scopi commemorativi è punito con una multa fino a 10'000 franchi.4 2La multa è inflitta dal Municipio secondo gli art. 145 e segg. della legge organica comunale del 10 marzo 1987. 1 Ingresso modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351; precedente modifica: BU 1997, 111. 2 Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111. 3 Art. modificato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 351. 4 Cpv. modificato dal R 5.2.1997; in vigore dal 11.2.1997 - BU 1997, 111. 835.150

Art. 6 Rapporti al Dipartimento dell’ambiente5

Gli agenti di polizia e il personale forestale fanno rapporto al Dipartimento dell’ambiente6 in caso di uso di fuochi d’artificio e di accensione di falò non autorizzati.

Art. 7 Entrata in vigore

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.7 Pubblicato nel BU 1990, 245. 5 Adesso Dipartimento del territorio. 6 Adesso Dipartimento del territorio. 7 Entrata in vigore: 17 luglio 1990 - BU 1990, 245.

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