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Decreto esecutivo concernente il servizio sanitario coordinato

Ticino · 520.250 · ordinance

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Contents: 10 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3 medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione.1
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10

10 provisions

Art. 1

Il Dipartimento militare, per mezzo del responsabile dei preparativi della difesa integrata, è l’autorità competente a far applicare la concezione del servizio sanitario coordinato (SSC) nell’ambito del Cantone. Esso si avvale, per i preparativi, di una Commissione SSC, nominata dal Consiglio di Stato. La condotta in caso di necessità è regolata nell’ambito dello Stato maggiore di condotta cantonale (SMC).

Art. 2

1La Commissione SSC in particolare è responsabile per: - la direzione e il coordinamento delle attività preparatorie; - l’elaborazione di disposizioni e direttive ai responsabili della sanità pubblica e della protezione civile cantonale; - l’elaborazione di direttive terapeutiche, tenendo conto del personale e dei mezzi tecnici a disposizione: - la pianificazione del trasporto dei pazienti e dell’ospedalizzazione; - l’informazione agli addetti, alle autorità e alla popolazione. 2Il Dipartimento militare, tramite la protezione civile, è responsabile per: - la pianificazione e il promuovimento della realizzazione Posti sanitari (PO san) dei posti sanitari di soccorso (PSS) e degli ospedali di soccorso (OS) della protezione civile; - l’istruzione del personale attribuito ai Po san, ai PSS e agli OS della protezione civile; - l’istruzione dei medici nell’ambito della medicina di catastrofe; - la consulenza tecnica per la realizzazione dei Centri operatori protetti (COP); - la definizione della chiave di riparto fra i Comuni per il finanziamento degli impianti. 3Il Dipartimento della sanità e della socialità è l’autorità competente per: - la designazione delle categorie degli istituti di cura; - la designazione degli istituti di cura che gestiscono gli OS; - l’attribuzione del personale ai COP e agli OS secondo le direttive federali; - la sorveglianza dell’istruzione del personale sanitario addetto ai COP e agli OS e dello svolgimento degli esercizi pratici nelle infrastrutture ospedaliere protette; - l’approvvigionamento, tramite gli istituti di cura interessati, del materiale sanitario e dei

Art. 3 medicinali; la relativa costituzione di scorte e la loro gestione.1

1Per la condotta del Servizio sanitario coordinato il territorio del Cantone Ticino è suddiviso nei seguenti settori sanitari: - Leventina - Blenio e Riviera - Bellinzonese - Locarnese - Vedeggio / Capriasca / Malcantone - Lugano e dintorni 1 Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76. 520.250 - Mendrisiotto (dalle sponde sud del Ceresio). 2Il Dipartimento militare designa i capi e i sostituti dei settori del SSC. 3Per la ripartizione dei costi di realizzazione dei COP e OS, i settori sanitari Vedeggio/Capriasca/Malcantone e Lugano e dintorni vengono riuniti.

Art. 4

1Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria I gli ospedali, le cliniche e gli istituti sanitari in genere, designati quali ospedali di base. Questi istituti di cura sono tenuti: - a realizzare e a gestire i COP previsti nella concezione; - a gestire gli OS attribuiti, realizzati dalla protezione civile. 2Il personale può essere dispensato e esonerato da obblighi militari o di protezione civile. 3I responsabili degli istituti di cura devono istruire, secondo il concetto SSC, il personale addetto ai COP e agli OS e organizzare annualmente degli esercizi pratici. 4I Comuni che si basano sui COP partecipano al finanziamento della loro realizzazione con una chiave di riparto determinata dal numero degli abitanti e dalla forza finanziaria.

Art. 5

Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria II gli istituti che devono sospendere la loro attività e i cui mezzi in personale e materiale devono essere messi a disposizione del SSC.

Art. 6

Sono considerati istituti di cura privilegiati di categoria III gli istituti che continuano la loro attività in misura ridotta in superficie e nei rifugi.

Art. 7

1Gli OS, i PSS ed i Po san previsti dalla concezione vengono realizzati dai Comuni (o dagli organismi locali di protezione civile); essi sono gestiti dagli organismi locali di protezione civile ad eccezione degli OS, la cui gestione è affidata a istituti di cura. 2I Comuni che si basano sugli OS, sui PSS e sui Po san, partecipano al finanziamento con una chiave di riparto che tiene conto del numero degli abitanti e della forza finanziaria. 3Laddove esiste un raggruppamento di Comuni, la chiave di riparto viene stabilita conformemente alle disposizioni sottoscritte dai Comuni.

Art. 8

Il Dipartimento militare trasmette ad ogni Comune e agli organismi locali di protezione civile la pianificazione settoriale del SSC, approvata dal Consiglio di Stato, comprendente l’elenco degli impianti e le relative attribuzioni.

Art. 9

L’esecutore dell’impianto del SSC incassa le quote-parti dei singoli Comuni, eventualmente tramite l’organizzazione locale di protezione civile.

Art. 10

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.2 Pubblicata nel BU 1990, 181. 2 Entrata in vigore: 26 giugno 1990 - BU 1990, 181.

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