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Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati

Ticino · 163.115 · regulation

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11

11 provisions

Art. 1

La Commissione è nominata ogni quattro anni dal Consiglio di Stato; il Gran Consiglio ne conferma la nomina (art. 31 cpv. 1 LPDP). La Commissione è indipendente; essa è composta da cinque membri, compreso un magistrato o un ex magistrato che ne assume la presidenza (art. 31 cpv. 2 LPDP). La Commissione giudica nei casi previsti dalla legge (art. 31 cpv. 3 LPDP).

Art. 2

Ogni persona dei cui dati si tratta può fare valere i diritti istituiti dalla LPDP oppure dal diritto superiore (art. 13 cpv. 2 Cost. e art. 8 CEDU) chiedendo il giudizio della Commissione cantonale per la protezione dei dati (art. 31a cpv. 1 LPDP). La richiesta di giudizio è fatta di regola come ricorso contro una decisione dell’organo che elabora i dati o come denuncia contro quest’ultimo (art. 31a cpv. 2 LPDP).

Art. 3

Prima di entrare nel merito di una denuncia o di un ricorso la Commissione esamina d’ufficio la propria competenza (art. 5 LPAmm). In particolare, la Commissione non è competente se la denuncia rispettivamente il ricorso sono proponibili ad altra autorità o altro tribunale, secondo una legge speciale. La Commissione non è competente se la domanda è già stata giudicata (art. 31a cpv. 3 LPDP). Se si ritiene incompetente, la Commissione emana una formale decisione d’inammissibilità e, una volta cresciuta in giudicato, trasmette gli atti all’autorità competente e ne dà comunicazione al denunciante o ricorrente (art. 6 LPAmm).

Art. 4

Il Presidente può, d’ufficio o su istanza di parte, adottare le opportune misure provvisionali (art. 37 LPAmm).

Art. 5

L’istruzione e l’assunzione delle prove avvengono da parte del Presidente o del giudice delegato. Alla Commissione non può essere opposto il segreto d’ufficio. Delle discussioni e delle assunzioni di prove davanti alla Commissione viene tenuto un verbale (art. 25 cpv. 2 LPAmm).

Art. 6

La Commissione accerta d’ufficio i fatti, non è vincolata alle domande di prova delle parti, valuta le prove secondo il suo libero convincimento ed applica d’ufficio il diritto (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Art. 7

La Commissione delibera di regola nella composizione di tre membri e giudica nella composizione di cinque membri se un membro o la particolarità della questione sottoposta a giudizio lo richiedono. In caso di ricusa o di astensione di un membro la Commissione giudica in ogni caso nella composizione di tre membri. La Commissione delibera oralmente se un membro lo chiede o non vi è unanimità. Negli altri casi, giudica mediante circolazione degli atti. 1 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105. 2 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105. 3 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105. 4 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105. 163.115 Il denunciante/ ricorrente ha il diritto di chiedere una seduta pubblica in applicazione dell’art. 6 CEDU.

Art. 8

La sentenza dev’essere motivata. La sentenza è intimata al denunciante/ ricorrente, all’organo che elabora i dati, all’Incaricato cantonale della protezione dei dati, al Consiglio di Stato.

Art. 9

Contro la sentenza della Commissione può essere interposto ricorso al TRAM entro 30 giorni, secondo le modalità descritte agli art. 68, 69 e 70 LPAmm.

Art. 10

Per la tassa di giustizia fa stato l’art. 47 LPAmm e per le indennità ripetibili l’art. 49 LPAmm.

Art. 11

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento sono applicabili i disposti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013. 2. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.8 Pubblicato nel BU 2008, 714. 5 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105. 6 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105. 7 Art. modificato dal R 12.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 105. 8 Entrata in vigore: 19 dicembre 2008 - BU 2008, 714.

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