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Legge concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni nelle regioni di montagna

Ticino · 863.100 · statute

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Misura del sussidio
  3. Art. 3 rimborso del sussidio7
  4. Art. 4 Obbligo di rimborso
  5. Art. 5
  6. Art. 6 a) sussidia mento9
  7. Art. 7 Abrogazione
  8. Art. 8 Entrata in vigore

8 provisions

Art. 1 Scopo

Il Cantone sostiene mediante l’assegnazione di sussidi il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna in conformità della legge federale del 20 marzo 1970.

Art. 2 Misura del sussidio

1I sussidi federali e cantonali possono ammontare al massimo al 50% delle spese computabili. 2Il sussidio cantonale copre al massimo la differenza tra il sussidio federale e il 50% delle spese computabili. 3I sussidi federali e cantonali possono ascendere al 75% delle spese computabili se il richiedente si trova in condizioni finanziarie particolarmente difficili o se i lavori necessari impongono allo stesso un onere palesemente eccessivo6 . 4Il sussidio cantonale può essere diminuito se un importo ridotto è sufficiente a garantire il finanziamento ritenuto che gli oneri non siano eccessivi per il richiedente. Condizioni per l’ottenimento e il

Art. 3 rimborso del sussidio7

1La concessione del sussidio cantonale è subordinata all’adempimento delle condizioni stabilite dalla legislazione federale e all’accoglimento della domanda da parte dell’Autorità federale. 2Il Cantone può esigere il rimborso del sussidio alle medesime condizioni previste dalla legislazione federale per la restituzione del sussidio federale.

Art. 4 Obbligo di rimborso

Il Dipartimento competente è autorizzato a chiedere l’iscrizione nel registro fondiario, a titolo di limitazione di diritto pubblico, dell’obbligo di rimborso e a rilasciare l’autorizzazione di trasferimento della proprietà e la cancellazione della menzione. Finanziamento 1 Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32. 2 RS 844 3 RS 844.1 4 Ingresso modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103. 5 Art. modificato dal DL 18.12.1979; in vigore dal 1.2.1979 - BU 1980, 11. 6 Cpv. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103. 7 Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103. 8 Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103. 863.100

Art. 5

I crediti occorrenti per soddisfare agli obblighi spettanti al Cantone in virtù di questo decreto legislativo sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo dello Stato. Competenze

Art. 6 a) sussidia mento9

1Il Consiglio di Stato decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200’000.-, sull’eventuale rimborso e sull’annullamento dell’assegnazione. 2Per importi superiori il sussidio viene concesso dal Gran Consiglio. b) vigilanza e procedura Art. 6a11 1Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione del presente decreto legislativo e designa il Dipartimento e gli Uffici competenti all’esecuzione della legge federale e del presente decreto ed emana il regolamento d’applicazione. 2Per quanto non contemplato dal presente decreto e dal relativo regolamento, alla procedura di sussidiamento cantonale è applicata per analogia la legislazione federale. Ricorsi Art. 6b12 1Contro le decisioni del Dipartimento e delle sue istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato. 2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.13 3La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.14

Art. 7 Abrogazione

1Il decreto legislativo del 10 marzo 1953 di applicazione al decreto federale del 3 ottobre 1951 è abrogato e sostituito dal presente. 2I sussidi concessi in base al decreto legislativo del 10 marzo 1953 dovranno essere rimborsati quando si verificano le condizioni stabilite dall’art. 9 del decreto federale del 3 ottobre 1951.

Art. 8 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1972. Norma transitoria15 Le domande di sussidio inoltrate dopo il 1° febbraio 1991 sottostanno alle presenti disposizioni. Pubblicata nel BU 1972, 98. 9 Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103. 10 Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103; precedente modifica: BU 1980, 11. 11 Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103. 12 Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103. 13 Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32. 14 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481. 15 Norma transitoria introdotta dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

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