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Ordinanza per la protezione delle Bolle di Magadino

Ticino · 484.150 · ordinance

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Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 Definizione
  2. Art. 2 Divieti
  3. Art. 3 Pesca con reti da posta e tramagli
  4. Art. 4 Agricoltura
  5. Art. 5 Manutenzione dei terreni e dei canali
  6. Art. 6 a) del Dipartimento
  7. Art. 7 b) del Consiglio di Stato
  8. Art. 8 Commissione consultiva
  9. Art. 9 Ricorsi
  10. Art. 10 Infrazioni e provvedimenti coattivi
  11. Art. 11 Penalità
  12. Art. 12 Provvedimenti transitori
  13. Art. 13 Entrata in vigore

13 provisions

Art. 1 Definizione

1Il comprensorio delle Bolle di Magadino in territorio di Gordola, Locarno, Magadino e Tenero soggiace alle norme di polizia della presente ordinanza, a salvaguardia dei suoi valori ambientali, naturalistici e scientifici. 2I confini del comprensorio delle Bolle di Magadino sono indicati nel piano che è parte integrante della presente ordinanza. 3Il comprensorio è suddiviso in tre zone distinte, contrassegnate con le lettere A, B e C ed è inoltre segnalato nel terreno mediante affissi. 4La seguente ordinanza e il relativo piano possono essere consultati presso le cancellerie dei Comuni interessati e il Dipartimento del territorio.1

Art. 2 Divieti

Nella zona protetta sono vietati gli interventi e le attività che potrebbero compromettere l’integrità della flora, della fauna e dei biotopi o alterare il paesaggio. Sono in particolare vietati: a) le costruzioni, le ricostruzioni e gli impianti di ogni genere del genio civile e stradale; b) la posa di recinzioni (ad eccezione di quelle per la custodia del bestiame al pascolo e di quelle per la protezione delle colture intensive nelle zone B e C), di cartelli e di insegne che non siano imposti dalle vigenti leggi; c) le escavazioni, i riporti e i depositi di qualsiasi genere di materiale, come pure i lavori di drenaggio e di bonifica dei terreni idrofitici (lischedi, giunchetti, canneti, ecc.) e l’escavazione di materiale dai corsi d’acqua e dalla corona protetta del lago; d) il traffico motorizzato nella zona A, riservati i bisogni della coltivazione agricola e forestale, della manutenzione e della gestione degli impianti militari esistenti e del territorio protetto in genere; e) la circolazione pedonale nella zona A, all’infuori dei percorsi marcati sul terreno e di quelli inerenti all’esercizio agricolo e forestale; f) nelle zone A e B, il bagno, la navigazione con natanti a motore di ogni genere fino ad una distanza di 150 m dalla riva, come pure la navigazione con barche a remi fino alla distanza di 50 m dalle sponde; è in ogni caso vietato l’approdo. La navigazione lungo il litorale di Magadino e della Verzasca (zona C) è regolata da disposizioni emanate dal Dipartimento del territorio;2 g) il campeggio, il parcheggio di roulottes e simili, ad eccezione dei settori della zona C per i quali esiste un’autorizzazione cantonale; h) nelle zone A e B, il cogliere, lo sradicare e il danneggiare piante di ogni genere all’infuori dell’utilizzazione dei prati falciati e pascolati e del taglio annuo dei lischedi; i) l’uccisione e la cattura di ogni genere di animali; ad eccezione della pesca con la lenza dalla riva di Magadino e dalla Traversa della Peppa fino al punto 194.8 della carta nazionale 1:25 1 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181. 2 Lett. modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181. 484.150 000 e lungo il Ticino e la Verzasca nelle zone B e C e lungo i canali delle zone B e C fuori dai canneti; l) il cavalcare nella zona A e, entro i canneti delle zone B e C; m) il lasciare i cani in libertà; n) l’introduzione di nuove specie di vegetali e animali estranee al comprensorio, riservate le necessità agricole; o) l’accensione di fuochi all’aperto; p) le immissioni e gli intorbimenti di ogni genere, anche delle acque affluenti da fuori zona.

Art. 3 Pesca con reti da posta e tramagli

1La pesca con barche a remi e a 20 metri dai canneti è ammessa per i pescatori in possesso di patente delle categorie 1 e 2 per reti da posta e tramagli. 2Per quanto concerne gli orari fanno stato le disposizioni che regolano la pesca nelle acque italosvizzere. 3È vietato l’uso di attrezzi ausiliari come il follone e il sasso con la fune.

Art. 4 Agricoltura

1Le zone agricole sono definite dalla carta dei terreni agricoli e idrofitici. 2La coltivazione agricola è regolata dalle disposizioni emanate dal Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione agricoltura, d’intesa con il Dipartimento del territorio e tenuto conto delle finalità prottetive della presente ordinanza.3 3In particolare l’impiego di erbicidi, pesticidi e fertilizzanti è concordato annualmente dagli agricoltori con l’Ufficio di consulenza agricola.

Art. 5 Manutenzione dei terreni e dei canali

1Nei limiti della presente ordinanza la buona manutenzione dei terreni e dei canali spetta ai proprietari o agli affittuari. 2I lischedi devono essere tagliati una volta all’anno, previa informazione del Dipartimento del territorio, nel periodo dal 15 settembre al 1° dicembre e la lettiera deve essere raccolta e asportata. 3I proprietari o gli affittuari che non potessero provvedere direttamente al taglio dei lischedi sono tenuti a darne comunicazione entro il 1° settembre al Dipartimento del territorio. 4Il Dipartimento del territorio si riserva ogni altro intervento necessario per la conservazione di particolari biotopi. I proprietari o gli affittuari verranno preventivamente informati. Deroghe

Art. 6 a) del Dipartimento

Tenuto conto delle finalità protettive della presente ordinanza, il Dipartimento del territorio può rilasciare permessi speciali per le attività seguenti:5 a) costruzioni e ricostruzioni ritenuto che sia dimostrato un bisogno oggettivamente fondato preminente sull’interesse della protezione; b) taglio di alberi ed arbusti, compresi i boschi di golena; c) livellamento di terreni agricoli; d) uso del fuoco a scopo di manutenzione dei terreni; e) modifica dei comprensori soggetti a utilizzazione agricola o forestale; f) circolazione pedonale in zona A, a scopo scientifico e didattico, all’infuori dei percorsi segnalati; g) navigazione nei canali con barche a remi; h) caccia selettiva e cattura di animali dannosi all’agricoltura.

Art. 7 b) del Consiglio di Stato

1Il Consiglio di Stato può permettere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza, quando interessi pubblici, manifestamente prevalenti, lo esigono. 2Le richieste vanno inoltrate tramite il Dipartimento del territorio.6

Art. 8 Commissione consultiva

1Il Consiglio di Stato nomina una commissione consultiva nella quale sono anche rappresentate le associazioni interessate. 3 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181. 4 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181. 5 Frase modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181. 6 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181. 7 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181. 484.150 2Essa ha segnatamente il compito di preavvisare le deroghe di cui all’art. 7 della presente ordinanza, di collaborare con il Dipartimento del territorio e di proporre misure adeguate al conseguimento delle finalità dell’ordinanza. 3La vigilanza compete al Dipartimento del territorio che può avvalersi della collaborazione dei servizi cantonali interessati.

Art. 9 Ricorsi

Contro le decisioni del Dipartimento emanate in virtù della presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Art. 10 Infrazioni e provvedimenti coattivi

1In caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza il Dipartimento del territorio può chiedere il ripristino dello stato anteriore e il risarcimento del danno cagionato. 2In caso di inadempienza entro il termine prescritto il Dipartimento del territorio, previa diffida, è autorizzato a far eseguire i provvedimenti necessari a spese del responsabile.

Art. 11 Penalità

1Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alle decisioni emanate in virtù della medesima sono punite conformemente all’art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940 sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.10 2Sono riservate le sanzioni previste da leggi speciali.

Art. 12 Provvedimenti transitori

Il Dipartimento del territorio può ordinare la cessazione della manomissione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e chiedere inoltre il ripristino della situazione anteriore.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza abroga l’ordinanza 28 maggio 1974 ed entra in vigore12 con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino. Pubblicato nel BU 1979, 125. 8 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121. 9 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181. 10 Cpv. modificato dall’O 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 354. 11 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181. 12 Entrata in vigore: 12 giugno 1979 - BU 1979, 125.

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