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13 provisions
Art. 1 Definizione
1Il comprensorio delle Bolle di Magadino in territorio di Gordola, Locarno, Magadino e
Tenero soggiace alle norme di polizia della presente ordinanza, a salvaguardia dei suoi valori
ambientali, naturalistici e scientifici.
2I confini del comprensorio delle Bolle di Magadino sono indicati nel piano che è parte integrante
della presente ordinanza.
3Il comprensorio è suddiviso in tre zone distinte, contrassegnate con le lettere A, B e C ed è inoltre
segnalato nel terreno mediante affissi.
4La seguente ordinanza e il relativo piano possono essere consultati presso le cancellerie dei
Comuni interessati e il Dipartimento del territorio.1
Art. 2 Divieti
Nella zona protetta sono vietati gli interventi e le attività che potrebbero compromettere
l’integrità della flora, della fauna e dei biotopi o alterare il paesaggio. Sono in particolare vietati:
a) le costruzioni, le ricostruzioni e gli impianti di ogni genere del genio civile e stradale;
b) la posa di recinzioni (ad eccezione di quelle per la custodia del bestiame al pascolo e di quelle
per la protezione delle colture intensive nelle zone B e C), di cartelli e di insegne che non siano
imposti dalle vigenti leggi;
c) le escavazioni, i riporti e i depositi di qualsiasi genere di materiale, come pure i lavori di
drenaggio e di bonifica dei terreni idrofitici (lischedi, giunchetti, canneti, ecc.) e l’escavazione di
materiale dai corsi d’acqua e dalla corona protetta del lago;
d) il traffico motorizzato nella zona A, riservati i bisogni della coltivazione agricola e forestale,
della manutenzione e della gestione degli impianti militari esistenti e del territorio protetto in
genere;
e) la circolazione pedonale nella zona A, all’infuori dei percorsi marcati sul terreno e di quelli
inerenti all’esercizio agricolo e forestale;
f) nelle zone A e B, il bagno, la navigazione con natanti a motore di ogni genere fino ad una
distanza di 150 m dalla riva, come pure la navigazione con barche a remi fino alla distanza di
50 m dalle sponde; è in ogni caso vietato l’approdo. La navigazione lungo il litorale di
Magadino e della Verzasca (zona C) è regolata da disposizioni emanate dal Dipartimento del
territorio;2
g) il campeggio, il parcheggio di roulottes e simili, ad eccezione dei settori della zona C per i quali
esiste un’autorizzazione cantonale;
h) nelle zone A e B, il cogliere, lo sradicare e il danneggiare piante di ogni genere all’infuori
dell’utilizzazione dei prati falciati e pascolati e del taglio annuo dei lischedi;
i) l’uccisione e la cattura di ogni genere di animali; ad eccezione della pesca con la lenza dalla
riva di Magadino e dalla Traversa della Peppa fino al punto 194.8 della carta nazionale 1:25
1 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
2 Lett. modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
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000 e lungo il Ticino e la Verzasca nelle zone B e C e lungo i canali delle zone B e C fuori dai
canneti;
l) il cavalcare nella zona A e, entro i canneti delle zone B e C;
m) il lasciare i cani in libertà;
n) l’introduzione di nuove specie di vegetali e animali estranee al comprensorio, riservate le
necessità agricole;
o) l’accensione di fuochi all’aperto;
p) le immissioni e gli intorbimenti di ogni genere, anche delle acque affluenti da fuori zona.
Art. 3 Pesca con reti da posta e tramagli
1La pesca con barche a remi e a 20 metri dai canneti è ammessa per i pescatori in
possesso di patente delle categorie 1 e 2 per reti da posta e tramagli.
2Per quanto concerne gli orari fanno stato le disposizioni che regolano la pesca nelle acque italosvizzere.
3È vietato l’uso di attrezzi ausiliari come il follone e il sasso con la fune.
Art. 4 Agricoltura
1Le zone agricole sono definite dalla carta dei terreni agricoli e idrofitici.
2La coltivazione agricola è regolata dalle disposizioni emanate dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia, Sezione agricoltura, d’intesa con il Dipartimento del territorio e tenuto conto delle
finalità prottetive della presente ordinanza.3
3In particolare l’impiego di erbicidi, pesticidi e fertilizzanti è concordato annualmente dagli
agricoltori con l’Ufficio di consulenza agricola.
Art. 5 Manutenzione dei terreni e dei canali
1Nei limiti della presente ordinanza la buona manutenzione dei terreni e dei canali
spetta ai proprietari o agli affittuari.
2I lischedi devono essere tagliati una volta all’anno, previa informazione del Dipartimento del
territorio, nel periodo dal 15 settembre al 1° dicembre e la lettiera deve essere raccolta e asportata.
3I proprietari o gli affittuari che non potessero provvedere direttamente al taglio dei lischedi sono
tenuti a darne comunicazione entro il 1° settembre al Dipartimento del territorio.
4Il Dipartimento del territorio si riserva ogni altro intervento necessario per la conservazione di
particolari biotopi. I proprietari o gli affittuari verranno preventivamente informati.
Deroghe
Art. 6 a) del Dipartimento
Tenuto conto delle finalità protettive della presente ordinanza, il Dipartimento del
territorio può rilasciare permessi speciali per le attività seguenti:5
a) costruzioni e ricostruzioni ritenuto che sia dimostrato un bisogno oggettivamente fondato
preminente sull’interesse della protezione;
b) taglio di alberi ed arbusti, compresi i boschi di golena;
c) livellamento di terreni agricoli;
d) uso del fuoco a scopo di manutenzione dei terreni;
e) modifica dei comprensori soggetti a utilizzazione agricola o forestale;
f) circolazione pedonale in zona A, a scopo scientifico e didattico, all’infuori dei percorsi
segnalati;
g) navigazione nei canali con barche a remi;
h) caccia selettiva e cattura di animali dannosi all’agricoltura.
Art. 7 b) del Consiglio di Stato
1Il Consiglio di Stato può permettere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza,
quando interessi pubblici, manifestamente prevalenti, lo esigono.
2Le richieste vanno inoltrate tramite il Dipartimento del territorio.6
Art. 8 Commissione consultiva
1Il Consiglio di Stato nomina una commissione consultiva nella quale sono anche
rappresentate le associazioni interessate.
3 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
4 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
5 Frase modificata dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
6 Cpv. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
7 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
484.150
2Essa ha segnatamente il compito di preavvisare le deroghe di cui all’art. 7 della presente
ordinanza, di collaborare con il Dipartimento del territorio e di proporre misure adeguate al
conseguimento delle finalità dell’ordinanza.
3La vigilanza compete al Dipartimento del territorio che può avvalersi della collaborazione dei
servizi cantonali interessati.
Art. 9 Ricorsi
Contro le decisioni del Dipartimento emanate in virtù della presente ordinanza è data
facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica; è applicabile la
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Art. 10 Infrazioni e provvedimenti coattivi
1In caso di infrazione alle disposizioni della presente ordinanza il Dipartimento del
territorio può chiedere il ripristino dello stato anteriore e il risarcimento del danno cagionato.
2In caso di inadempienza entro il termine prescritto il Dipartimento del territorio, previa diffida, è
autorizzato a far eseguire i provvedimenti necessari a spese del responsabile.
Art. 11 Penalità
1Le infrazioni alle disposizioni della presente ordinanza e alle decisioni emanate in virtù
della medesima sono punite conformemente all’art. 9 del decreto legislativo del 16 gennaio 1940
sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio e al relativo regolamento di applicazione,
secondo la legge di procedura per le contravvenzioni.10
2Sono riservate le sanzioni previste da leggi speciali.
Art. 12 Provvedimenti transitori
Il Dipartimento del territorio può ordinare la cessazione della manomissione in corso al
momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza e chiedere inoltre il ripristino della
situazione anteriore.
Art. 13 Entrata in vigore
La presente ordinanza abroga l’ordinanza 28 maggio 1974 ed entra in vigore12 con la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
Pubblicato nel BU 1979, 125.
8 Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 121.
9 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
10 Cpv. modificato dall’O 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 354.
11 Art. modificato dal R 30.5.2006; in vigore dal 2.6.2006 - BU 2006, 181.
12 Entrata in vigore: 12 giugno 1979 - BU 1979, 125.