Art. 1 Campo di applicazione
La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di esercito e di amministrazione militare.
Ticino · 510.100 · statute
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La presente legge disciplina le norme di applicazione del diritto federale in materia di esercito e di amministrazione militare.
Il Cantone forma un unico circondario per l’organizzazione militare.
Il Consiglio di Stato designa l’autorità militare cantonale e nomina il Comandante di circondario.
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di applicazione, in particolare per: a) l’amministrazione degli impianti di tiro; b) la coordinazione tra le società di tiro e i Comuni; c) i compiti dei Comuni e la coordinazione fra gli stessi; d) i sussidi cantonali concessi per gli impianti di tiro.
Contro le decisioni dell’autorità cantonale militare è dato ricorso: a) al Dipartimento delle istituzioni in materia di procedura disciplinare; si applica la procedura prevista dagli art. 206 segg. del Codice penale militare; b) negli altri casi al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
Il decreto legislativo concernente il sussidiamento delle piazze di tiro del 3 luglio 1961 è abrogato.
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.1 Pubblicata nel BU 2021, 117. 1 Entrata in vigore: 16 aprile 2021 - BU 2021, 117.