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Regolamento sulla metrologia

Ticino · 946.110 · regulation

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente
  2. Art. 2 Designazione dei verificatori
  3. Art. 3 Circondari di verificazione
  4. Art. 4 Principio
  5. Art. 5 Indennità per lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali
  6. Art. 6 Contatori autocisterne
  7. Art. 7 Compensi e indennità
  8. Art. 8 Rapporti
  9. Art. 9 Devoluzione al Cantone
  10. Art. 10 Reclamo
  11. Art. 11 Abrogazione
  12. Art. 12 Entrata in vigore

12 provisions

Art. 1 Autorità competente

1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente ad applicare la legge. 2Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.

Art. 2 Designazione dei verificatori

1I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni. 2Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione con il Dipartimento delle istituzioni.

Art. 3 Circondari di verificazione

1Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verificazione: a) 1° circondario: Sottoceneri, eccettuato il Circolo di Taverne e il Comune di Lamone; b) 2° circondario: Sopraceneri, più il circolo di Taverne e il Comune di Lamone. 2Gli uffici di verificazione hanno sede nei rispettivi circondari.

Art. 4 Principio

1I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di verificazione e le indennità previste dall’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005. 2Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia per 10 anni. 3L’elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio.3

Art. 5 Indennità per lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali

1Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le spese previste dall’articolo 6 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005. 2Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell’indennità oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.

Art. 6 Contatori autocisterne

1Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il recipiente di verifica istallato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per contatore. 2Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–. 3Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.

Art. 7 Compensi e indennità

1A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un’indennità globale giornaliera di fr. 1000.–. 2I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti: a) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori industriali massimo 15 giorni all’anno; b) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori con punti di vendita massimo 15 giorni all’anno; 1 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442. 2 Art. modificato dal R 19.6.2024; in vigore dal 1.7.2024 - BU 2024, 150. 3 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442. 946.110 c) per l’ispezione generale, che deve essere effettuata almeno una volta ogni 4 anni, massimo 20 giorni.

Art. 8 Rapporti

1Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d’attività dell’anno. 2Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati. 3Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l’Ufficio federale di metrologia e accreditamento (Metas).

Art. 9 Devoluzione al Cantone

Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio, quanto previsto dall’articolo 8 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.

Art. 10 Reclamo

1Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al Servizio entro il termine di 30 giorni.6 2Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.

Art. 11 Abrogazione

È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.7 Pubblicato nel BU 2017, 285. 4 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442. 5 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442. 6 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442. 7 Entrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.

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