Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 65e3ac026ad4762c24fb64e48ef789b1615ac67b02f3937238b309ca8b69b7ac
12 provisions
Art. 1 Autorità competente
1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio
autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l’autorità competente ad applicare la legge.
2Esso procede di regola per il tramite dei verificatori.
Art. 2 Designazione dei verificatori
1I verificatori di circondario sono designati dal Dipartimento delle istituzioni.
2Essi operano a titolo indipendente tramite la stipulazione di un apposito mandato di prestazione
con il Dipartimento delle istituzioni.
Art. 3 Circondari di verificazione
1Il territorio del Cantone è suddiviso nei seguenti circondari di verificazione:
a) 1° circondario: Sottoceneri, eccettuato il Circolo di Taverne e il Comune di Lamone;
b) 2° circondario: Sopraceneri, più il circolo di Taverne e il Comune di Lamone.
2Gli uffici di verificazione hanno sede nei rispettivi circondari.
Art. 4 Principio
1I verificatori di circondario fatturano e incassano direttamente dagli utenti le tasse di
verificazione e le indennità previste dall’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre
2005.
2Il verificatore è tenuto a rilasciare per ogni operazione eseguita una fattura e conservarne copia
per 10 anni.
3L’elenco delle fatture è inviato ogni anno al Servizio.3
Art. 5 Indennità per lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali
1Per i lavori eseguiti fuori dagli Uffici circondariali i verificatori possono addebitare le
spese previste dall’articolo 6 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre 2005.
2Per manodopera ausiliaria indispensabile i verificatori possono addebitare metà dell’indennità
oraria fissata dalla tariffa federale per il verificatore di circondario.
Art. 6 Contatori autocisterne
1Per le verificazioni dei contatori di autocisterne munite di pompa, eseguite mediante il
recipiente di verifica istallato presso il Centro di manutenzione delle strade cantonali di Pambio
Noranco, è percepita dal verificatore per conto del Cantone, una tassa di locazione di fr. 50.– per
contatore.
2Per i contatori di cisterne a gravità è stabilita una tassa di fr. 100.–.
3Le tasse sono riversate alla Cassa cantonale.
Art. 7 Compensi e indennità
1A compenso delle attività di competenza cantonale prescritte dalla legislazione sulla
metrologia, i verificatori percepiscono dal Cantone un’indennità globale giornaliera di fr. 1000.–.
2I verificatori eseguono le attività di spettanza cantonale entro i seguenti limiti:
a) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori industriali massimo 15 giorni all’anno;
b) per il controllo dei prodotti preimballati dei produttori con punti di vendita massimo 15 giorni
all’anno;
1 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
2 Art. modificato dal R 19.6.2024; in vigore dal 1.7.2024 - BU 2024, 150.
3 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
946.110
c) per l’ispezione generale, che deve essere effettuata almeno una volta ogni 4 anni, massimo 20
giorni.
Art. 8 Rapporti
1Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio, sentiti i verificatori, fissa gli obiettivi d’attività
dell’anno.
2Entro il 31 dicembre di ogni anno i verificatori presentano al Servizio un rapporto dei controlli
eseguiti fornendo in particolare i seguenti dati: denominazione delle ditte controllate, luoghi e date
dei controlli, numero dei test statistici eseguiti, totale dei giorni impiegati.
3Essi inviano al Servizio copia del rapporto di attività allestito per l’Ufficio federale di metrologia e
accreditamento (Metas).
Art. 9 Devoluzione al Cantone
Entro il 31 marzo di ogni anno i verificatori versano al Cantone, previa fattura del Servizio,
quanto previsto dall’articolo 8 dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione del 23 novembre
2005.
Art. 10 Reclamo
1Contro le decisioni inerenti le tasse e i provvedimenti dei verificatori è dato reclamo al
Servizio entro il termine di 30 giorni.6
2Le persone interessate sono informate direttamente dai verificatori circa la possibilità del reclamo.
Art. 11 Abrogazione
È abrogato il regolamento sulla metrologia del 10 aprile 2001 (Rmetro).
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra
immediatamente in vigore.7
Pubblicato nel BU 2017, 285.
4 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
5 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
6 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442.
7 Entrata in vigore: 8 agosto 2017 - BU 2017, 285.