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1.2.15 Ordinanza municipale per il personale sull'attrezzatura di lavoro del 28 ottobre 2021

Lugano · 16176669 · communal act

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

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7 provisions

Art. 1

Definizione di attrezzatura di lavoro Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e abbigliamenti necessari allattuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro e messo a disposizione dal datore di lavoro. Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si intendono al maschile e al femminile.

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Art. 2

Definizione uso di un'attrezzatura di lavoro Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un'attrezzatura di lavoro, quale per esempio la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, i] montaggio, lo smontaggio.

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Art. 3

Obblighi del datore di lavoro Nellaffidare i compiti ai collaboratori, il datore di lavoro e per esso i funzionari dirigenti, devono tenere conto della formazione, delle capacità e della salute dei collaboratori nel rispetto delle norme di sicurezza. In particolare: prendere le misure appropriate e verificare affinché soltanto i collaboratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e uno specifico addestramento accedano alle zone che li espongono a un rischio specifico; richiedere l'osservanza da parte dei singoli collaboratori delle norme tecniche settoriali consigliate, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; sovraintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli collaboratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni in materia di salute e P. 2 di 3 L w w w . l u g a n o . c h Città di Lugano Ordinanza 1.2.15 y sicurezza sul lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; in caso persistenza della inosservanza, intraprendere misure del caso; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.

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Art. 4

Obblighi del collaboratore Ogni collaboratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare: utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza; avere cura, pulire e mantenere in buono stato le attrezzature di lavoro e i mezzi di trasporto; segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri collaboratori; frequentare appositi corsi di formazione e addestramento.

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Art. 5

Divieti AI collaboratore è vietato utilizzare materiale, mezzi e veicoli di proprietà del Comune a scopo privato e/0 per conto di terzi.

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Art. 6

Particolarità Previa autorizzazione, nel caso in cui il collaboratore debba utilizzare un proprio veicolo a scopo professionale perchè non vi è altra possibilità di utilizzo di un veicolo del Comune, lo stesso verrà adeguatamente indennizzato secondo i disposti dell'Ordinanza municipale per il personale sulle indennità di trasferta e rimborsi spese del 28 ottobre 2021.

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Art. 7

Abrgoazione ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale per il personale concernente l'attrezzatura di lavoro, del 19 giugno 2019, ed entra in vigore il 1° gennaio 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. P. 3 di 3 L w w w . l u g a n o . c h Città di Lugano Ordinanza 1.2.15 y Per il Municipio 11 Sindaco 1[ Segretario M. Foletti R. Bregy Risoluzione municipale de[ 28 ottobre 2021. Pubblicata agli albi comunali ne[ periodo compreso tra 1'8 novembre e 1'8 dicembre 2021.

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