Art. 1 Competenze
L’esecuzione dell’OSSP e del presente decreto è affidata al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del Veterinario Cantonale.
Ticino · 917.150 · ordinance
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L’esecuzione dell’OSSP e del presente decreto è affidata al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del Veterinario Cantonale.
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese dovute all’attività del Servizio sanitario porcino (SSP) con un importo pari al 90% del relativo sussidio federale.
1Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Esso entra in vigore il 1° gennaio 1985. Pubblicato nel BU 1985, 105. 1 RS 916.314.1. 2 Ora Dipartimento delle finanze e dell’economia. 3 Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76; precedente modifica: BU 2000, 101.