Art. 1 Composizione della Commissione
La Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10 membri.
Ticino · 143.250 · regulation
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La Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10 membri.
La Commissione, segnatamente: – sostiene e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo; – valuta la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli stranieri; – formula proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e l’incontro tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni e gli stranieri; – esprime la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione; – appoggia il Servizio per l’integrazione degli stranieri nella realizzazione dei suoi obiettivi; – preavvisa, a titolo consultivo, il Programma cantonale di integrazione; – presenzia alle manifestazioni delle principali comunità degli stranieri, come pure alle manifestazioni concernenti l’integrazione, la prevenzione della discriminazione e la lotta al razzismo.
1La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la maggioranza dei membri. 2Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.
La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.
Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell’ente, dell’associazione o della comunità che rappresenta.
Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio di Stato. Segretariato 1 Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 166. 2 Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29. 3 Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29. 143.250
Il Servizio per l’integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Presidente: – prepara le riunioni, convocate su ordine del Presidente; – redige il verbale e il rapporto annuale; – cura la presentazione formale dei progetti cantonali; – predispone e segue la procedura di ottenimento dei sussidi; – verifica l’attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone.
La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto.
Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.
È abrogato il regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dell’11 maggio 2004.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012. Pubblicato nel BU 2011, 507. 4 Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.