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Regolamento concernente il servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera

Ticino · 917.250 · regulation

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Competenza
  3. Art. 3 Compiti
  4. Art. 4 Commissione di vigilanza
  5. Art. 5 Obbligo di informare
  6. Art. 6 Finanziamento
  7. Art. 7 Tasse
  8. Art. 8 Misure amministrative
  9. Art. 9 Ricorsi
  10. Art. 10 Abrogazione
  11. Art. 11 Entrata in vigore

11 provisions

Art. 1 Scopo

Allo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte (bovino, caprino e ovino) commerciale presso i produttori e i centri collettori come pure del latte e dei latticini nei centri di lavorazione, è istituito il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera (in seguito SICL).

Art. 2 Competenza

1L’esecuzione dell’Ordinanza federale concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL) è affidata al Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito Dipartimento). 2Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere.

Art. 3 Compiti

1Il SICL svolge i compiti fissati e impostigli dalla legislazione federale in materia e segnatamente dall’OQL. 2Il SICL può assumere dei mandati di diritto pubblico e di diritto privato nonché svolgere attività commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore.

Art. 4 Commissione di vigilanza

1Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione di vigilanza, composta di 9 membri al massimo, di cui 3 proposti dalla LATI, 1 dalla STEA e 1 dalla Federazione consorzi allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone. 2La Commissione di vigilanza è responsabile dell’adeguata strutturazione del SICL dal profilo del personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie. 3La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL. 4La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL.

Art. 5 Obbligo di informare

1Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che interessano la legislazione in materia di derrate alimentari. 2Il SICL informa l’Ufficio federale di veterinaria e il Laboratorio cantonale nel caso in cui l’azienda, per la quale è stato sospeso il numero di ammissione, non abbia regolarizzato, entro i termini prescritti, l’irregolarità denunciata. 3Il SICL informa l’Ufficio del veterinario cantonale se sospetta la presenza di gravi problemi sanitari nell’effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza di epizoozie.

Art. 6 Finanziamento

Il SICL presenta al Dipartimento, entro il 15 aprile di ogni anno, la richiesta per l’ottenimento del sussidio cantonale e federale, corredata dal conto consuntivo dell’anno precedente come pure dal preventivo dell’anno per cui si chiede il sussidio.

Art. 7 Tasse

1Per le analisi e le ispezioni supplementari vengono prelevate delle tasse, secondo il principio di copertura delle spese. 917.250 2Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente. 3Le prestazioni di consulenza sono retribuite applicando le tariffe orarie e forfetarie per trasferta previste dall’articolo 123 del Regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.

Art. 8 Misure amministrative

In caso di infrazione il SICL adotta le misure amministrative previsti dall’OQL.

Art. 9 Ricorsi

1Contro i provvedimenti amministrativi del SICL è data facoltà di opposizione al SICL entro 10 giorni. 2Contro le decisioni su opposizione del SICL è data facoltà di ricorsi all’Ufficio federale di veterinaria entro 30 giorni.

Art. 10 Abrogazione

Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento concernente il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera del 16 settembre 1997.

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 2004, 327. 1 Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.

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