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5 provisions
Art. 1 Scopo
Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della
socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti
malattie:
- difterite
- tetano
- pertosse
- poliomielite
- morbillo
- parotite
- rosolia
- haemophilus influenzale tipo b
- epatite B
- influenza
Art. 2 Vaccinazioni straordinarie
In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale,
può ordinare ai sensi dell’art. 41, cpv. 2, della Legge sanitaria, vaccinazioni obbligatorie locali,
regionali o per l’intero territorio del Cantone.
Art. 3 Direttive del Medico cantonale
Il Medico cantonale emana apposite direttive tecnico-scientifiche, nelle quali sono
stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione.
Art. 4 Valutazione della copertura vaccinale
1Il Medico cantonale valuta periodicamente la copertura vaccinale della popolazione
per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.
2A tale scopo egli può avvalersi del Servizio di medicina scolastica e della collaborazione di
specialisti esterni.
Art. 5 Norma abrogativa ed entrata in vigore
Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore1
con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Pubblicato nel BU 2003, 76.
1 Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 - BU 2003, 71.