Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 fc82559cd4c5ef3a6b07868ea6254557be143f32a32a4e6a11f0ecb2f7d76f64
12 provisions
Art. 1 Dipartimento competente
Il Dipartimento della sanità e della socialità:
a) è l’autorità competente per vigilare sull’esecuzione della legislazione federale e cantonale;
b) nomina i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali, i loro supplenti e ne stabilisce le
modalità di retribuzione;
c) esercita tutte le competenze cantonali che non sono attribuite ad un’altra autorità.
Art. 2 Organi di esecuzione
Gli organi di esecuzione sono:
a) il chimico cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i
collaboratori diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono
compiti particolari;
b) il veterinario cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori
diretti del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti
particolari.
Art. 3 Delega di competenze
1Gli organi di esecuzione possono proporre al Consiglio di Stato di delegare, sulla base
di un mandato di prestazione, l’esecuzione di certi compiti d’ispezione a terzi.
2Le persone incaricate del controllo secondo una delega devono adempire a tutte le condizioni
imposte dalla legislazione federale e cantonale.
Art. 4 Chimico cantonale
1Il chimico cantonale dirige il Laboratorio cantonale al quale è affidato il controllo delle
derrate alimentari e degli oggetti d’uso, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla
fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d’uso.
2Il Laboratorio cantonale è composto da:
a) l’ispettorato delle derrate alimentari (di seguito ispettorato); e
b) il laboratorio, specializzato nell’esame dei campioni.
Art. 5 Ispettorato
1L’ispettorato è accreditato secondo la norma ISO17020 ed esegue i seguenti compiti:
a) svolge tutte le attività di ispezione previste dall’Ordinanza sull’esecuzione della legislazione
sulle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (OELDerr);
b) effettua i prelievi di campioni secondo l’OELDerr;
c) effettua le analisi e le misurazioni semplici in sede ispettiva.
2La frequenza minima di controllo per le imprese prevista all’art. 8 cpv. 1 dall’ordinanza sul piano di
controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) è
definita nell’allegato.1
Art. 6 Laboratorio
Il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO17025 ed esegue i seguenti compiti:
a) effettua le analisi su campioni ufficiali necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli
oggetti d’uso giusta l’OELDerr;
1 Cpv. introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.
824.110
b) esegue analisi su campioni affidatigli dal veterinario cantonale nell’ambito delle sue attività di
controllo delle derrate alimentari;
c) può eseguire analisi per privati o enti pubblici, previa valutazione dei requisiti legati
all’indipendenza espressi nella norma ISO17025; per la fatturazione fa stato il tariffario per il
controllo ufficiale delle derrate alimentari;
d) i risultati delle analisi sono trasmessi al committente secondo le esigenze della norma
ISO17025.
Art. 7 Veterinario cantonale
1Il Veterinario cantonale dirige l’Ufficio del veterinario cantonale il quale esegue la LDerr
nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione.
2Il Veterinario cantonale, con l’aiuto dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali,
effettua i controlli dell’igiene nella produzione primaria animale (animali da reddito, apicoltura,
piscicoltura, acquacoltura, macellazione).
3Il Veterinario cantonale propone i nominativi dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati
ufficiali.
Art. 8 Emolumenti
Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare degli emolumenti per:
a) il controllo che porta a una contestazione;
b) la ripetuta contestazione della stessa fattispecie;
c) il controllo successivo di un’azienda;
d) l’onere per ripristinare l’ordine legale (esecuzione sostitutiva);
e) il controllo degli animali da macello e delle carni;
f) il controllo di un laboratorio di sezionamento;
g) le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta;
h) le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di
sezionamento;
i) le altre analisi.
Art. 9 Autorità di ricorso
Il Consiglio di Stato è l’autorità di ricorso contro le decisioni degli organi di esecuzione.
Art. 10 Contravvenzioni
Le contravvenzioni ai sensi dell’art. 64 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale
e dall’Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità (che si configurano in delitti o
crimini ai sensi dell’art. 63 LDerr) sono trasmessi al Ministero pubblico.
Art. 11 Abrogazione
È abrogato il regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della
Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 4 novembre 1997.
Art. 12 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore
il 1° maggio 2017.
Pubblicato nel BU 2017, 69.
824.110
Allegato2
Frequenza minima di controllo per le imprese ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza sul
piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre
2016 (OPCN)
Codice Categoria d’impresa Intervallo tra
due controlli (n.
max di anni)
A Imprese industriali
A4 Produzione di oggetti d’uso
A401 Cosmetici: produzione (materie prime) 8
A402 Cosmetici: lavorazione/trasformazione 4
A403 Tessili: produzione 8
A404 Tessili: lavorazione/trasformazione 8
A405 Oggetti d’uso: produzione 8
A406 Oggetti d’uso: lavorazione (trasformazione) 8
A407 Giocattoli: produzione (materie prime) 8
A408 Giocattoli: lavorazione/trasformazione 8
A409 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli:
produzione
A410 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli:
lavorazione/trasformazione
C Imprese di distribuzione
C5 Commercio di oggetti d’uso
C502 Cosmetici: importazione 4
C503 Tessili: importazione 8
C504 Oggetti d’uso: importazione 8
C505 Giocattoli: importazione 8
C506 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli:
importazione
F Piscine e docce accessibili al pubblico
F1 Piscine coperte 4
F2 Piscine all’aperto 4
F4
Docce accessibili al pubblico, inserite in
attività che non ricadono nelle categorie D
(aziende di ristorazione), F1 e F2
2 Allegato introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.