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Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso

Ticino · 824.110 · regulation

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Contents: 12 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento competente
  2. Art. 2 Organi di esecuzione
  3. Art. 3 Delega di competenze
  4. Art. 4 Chimico cantonale
  5. Art. 5 Ispettorato
  6. Art. 6 Laboratorio
  7. Art. 7 Veterinario cantonale
  8. Art. 8 Emolumenti
  9. Art. 9 Autorità di ricorso
  10. Art. 10 Contravvenzioni
  11. Art. 11 Abrogazione
  12. Art. 12 Entrata in vigore

12 provisions

Art. 1 Dipartimento competente

Il Dipartimento della sanità e della socialità: a) è l’autorità competente per vigilare sull’esecuzione della legislazione federale e cantonale; b) nomina i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali, i loro supplenti e ne stabilisce le modalità di retribuzione; c) esercita tutte le competenze cantonali che non sono attribuite ad un’altra autorità.

Art. 2 Organi di esecuzione

Gli organi di esecuzione sono: a) il chimico cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i collaboratori diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari; b) il veterinario cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori diretti del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti particolari.

Art. 3 Delega di competenze

1Gli organi di esecuzione possono proporre al Consiglio di Stato di delegare, sulla base di un mandato di prestazione, l’esecuzione di certi compiti d’ispezione a terzi. 2Le persone incaricate del controllo secondo una delega devono adempire a tutte le condizioni imposte dalla legislazione federale e cantonale.

Art. 4 Chimico cantonale

1Il chimico cantonale dirige il Laboratorio cantonale al quale è affidato il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d’uso. 2Il Laboratorio cantonale è composto da: a) l’ispettorato delle derrate alimentari (di seguito ispettorato); e b) il laboratorio, specializzato nell’esame dei campioni.

Art. 5 Ispettorato

1L’ispettorato è accreditato secondo la norma ISO17020 ed esegue i seguenti compiti: a) svolge tutte le attività di ispezione previste dall’Ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (OELDerr); b) effettua i prelievi di campioni secondo l’OELDerr; c) effettua le analisi e le misurazioni semplici in sede ispettiva. 2La frequenza minima di controllo per le imprese prevista all’art. 8 cpv. 1 dall’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) è definita nell’allegato.1

Art. 6 Laboratorio

Il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO17025 ed esegue i seguenti compiti: a) effettua le analisi su campioni ufficiali necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso giusta l’OELDerr; 1 Cpv. introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180. 824.110 b) esegue analisi su campioni affidatigli dal veterinario cantonale nell’ambito delle sue attività di controllo delle derrate alimentari; c) può eseguire analisi per privati o enti pubblici, previa valutazione dei requisiti legati all’indipendenza espressi nella norma ISO17025; per la fatturazione fa stato il tariffario per il controllo ufficiale delle derrate alimentari; d) i risultati delle analisi sono trasmessi al committente secondo le esigenze della norma ISO17025.

Art. 7 Veterinario cantonale

1Il Veterinario cantonale dirige l’Ufficio del veterinario cantonale il quale esegue la LDerr nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione. 2Il Veterinario cantonale, con l’aiuto dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali, effettua i controlli dell’igiene nella produzione primaria animale (animali da reddito, apicoltura, piscicoltura, acquacoltura, macellazione). 3Il Veterinario cantonale propone i nominativi dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali.

Art. 8 Emolumenti

Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare degli emolumenti per: a) il controllo che porta a una contestazione; b) la ripetuta contestazione della stessa fattispecie; c) il controllo successivo di un’azienda; d) l’onere per ripristinare l’ordine legale (esecuzione sostitutiva); e) il controllo degli animali da macello e delle carni; f) il controllo di un laboratorio di sezionamento; g) le prestazioni e i controlli speciali eseguiti su richiesta; h) le autorizzazioni, incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di sezionamento; i) le altre analisi.

Art. 9 Autorità di ricorso

Il Consiglio di Stato è l’autorità di ricorso contro le decisioni degli organi di esecuzione.

Art. 10 Contravvenzioni

Le contravvenzioni ai sensi dell’art. 64 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall’Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità (che si configurano in delitti o crimini ai sensi dell’art. 63 LDerr) sono trasmessi al Ministero pubblico.

Art. 11 Abrogazione

È abrogato il regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 4 novembre 1997.

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2017. Pubblicato nel BU 2017, 69. 824.110 Allegato2 Frequenza minima di controllo per le imprese ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) Codice Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni) A Imprese industriali A4 Produzione di oggetti d’uso A401 Cosmetici: produzione (materie prime) 8 A402 Cosmetici: lavorazione/trasformazione 4 A403 Tessili: produzione 8 A404 Tessili: lavorazione/trasformazione 8 A405 Oggetti d’uso: produzione 8 A406 Oggetti d’uso: lavorazione (trasformazione) 8 A407 Giocattoli: produzione (materie prime) 8 A408 Giocattoli: lavorazione/trasformazione 8 A409 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: produzione A410 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: lavorazione/trasformazione C Imprese di distribuzione C5 Commercio di oggetti d’uso C502 Cosmetici: importazione 4 C503 Tessili: importazione 8 C504 Oggetti d’uso: importazione 8 C505 Giocattoli: importazione 8 C506 Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: importazione F Piscine e docce accessibili al pubblico F1 Piscine coperte 4 F2 Piscine all’aperto 4 F4 Docce accessibili al pubblico, inserite in attività che non ricadono nelle categorie D (aziende di ristorazione), F1 e F2 2 Allegato introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.

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