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Direttive concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani delle razze soggette ad autorizzazione

Ticino · 482.315 · other

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Contents: 9 provisions
  1. Art. 1 Scopi
  2. Art. 2 Obbligo di riconoscimento
  3. Art. 3 Istruttori
  4. Art. 4 Contenuti del corso
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Iscrizione
  7. Art. 7 Attestato di frequenza
  8. Art. 8 Costi
  9. Art. 9 Entrata in vigore

9 provisions

Art. 1 Scopi

Le presenti direttive disciplinano il riconoscimento e l’organizzazione dei corsi d’istruzione per la tenuta dei cani delle razze soggette ad autorizzazione.

Art. 2 Obbligo di riconoscimento

1Il corso può essere tenuto unicamente dopo aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC). 2Il riconoscimento è concesso quando sia i requisiti concernenti la formazione degli istruttori sia i requisiti concernenti i contenuti dei corsi fissati dalla presente direttiva sono soddisfatti. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO

Art. 3 Istruttori

I corsi cantonali devono essere tenuti personalmente da: a) istruttori riconosciuti dall’Ufficio federale di veterinaria (istruttori OPAn) con tre anni di esperienza professionale; b) veterinari comportamentalisti; c) istruttori con formazione accademica nel campo dell’etologia.

Art. 4 Contenuti del corso

I contenuti del corso devono comprendere: a) attenzione: il detentore deve essere in grado di ottenere l’attenzione del cane; b) inibizione al morso e gioco: il cane deve aver acquisito l’inibizione del morso e controllarsi nel gioco; c) condotta al guinzaglio: il detentore deve poter camminare con il cane legato al guinzaglio senza farsi tirare dal cane; d) condotta senza guinzaglio: il cane deve seguire il detentore al piede anche se non è legato al guinzaglio; e) richiamo del cane: il detentore deve essere in grado di richiamare il cane con successo in ogni situazione; f) comandi di base: «seduto»; «terra»: il cane deve conoscere le posizioni di base ed eseguirle su ordine del detentore; g) separazione controllata: il cane deve mantenere la posizione richiesta dal detentore; h) indifferenza a persone estranee: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra persone sconosciute in bicicletta o a piedi; i) approccio con altri cani: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra altri cani; j) manipolazione del cane: il detentore deve poter manipolare il cane e mettergli la museruola; k) lettura microchip: il cane deve permettere facilmente la lettura del microchip. Metodo 482.315

Art. 5

1Durante il corso deve essere utilizzato il metodo di educazione gentile. Non è ammesso in nessun caso l’utilizzo di metodi o strumenti coercitivi. 2Ogni istruttore può lavorare al massimo con 5 cani. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Art. 6 Iscrizione

L’iscrizione avviene direttamente presso la società cinofila organizzatrice. Il corso può essere frequentato anche da cani non soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 14 Legge sui cani.

Art. 7 Attestato di frequenza

1Al termine del corso la società cinofila organizzatrice deve rilasciare un attestato di frequenza al detentore del cane che indichi segnatamente: a) le generalità del detentore; b) il numero di microchip del cane; c) la sede del corso; d) il nome dell’istruttore responsabile del cane; e) il periodo di frequenza del corso. 2Il certificato di presenza è rilasciato nei casi in cui il binomio cane-proprietario abbia frequentato l’intero corso. 3Il certificato può essere rilasciato anche nei casi in cui per giustificati motivi il binomio caneproprietario abbia frequentato unicamente il 90% delle lezioni dell’intero corso. 4La società che organizza il corso deve tenere un registro dei partecipanti per almeno 5 anni.

Art. 8 Costi

Il prezzo del corso è stabilito dalla società cinofila. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9 Entrata in vigore

Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 2010, 161. 1 Entrata in vigore: 27 aprile 2010 - BU 2010, 161.

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