Art. 1 Scopi
Le presenti direttive disciplinano il riconoscimento e l’organizzazione dei corsi d’istruzione per la tenuta dei cani delle razze soggette ad autorizzazione.
Ticino · 482.315 · other
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Le presenti direttive disciplinano il riconoscimento e l’organizzazione dei corsi d’istruzione per la tenuta dei cani delle razze soggette ad autorizzazione.
1Il corso può essere tenuto unicamente dopo aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC). 2Il riconoscimento è concesso quando sia i requisiti concernenti la formazione degli istruttori sia i requisiti concernenti i contenuti dei corsi fissati dalla presente direttiva sono soddisfatti. CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO
I corsi cantonali devono essere tenuti personalmente da: a) istruttori riconosciuti dall’Ufficio federale di veterinaria (istruttori OPAn) con tre anni di esperienza professionale; b) veterinari comportamentalisti; c) istruttori con formazione accademica nel campo dell’etologia.
I contenuti del corso devono comprendere: a) attenzione: il detentore deve essere in grado di ottenere l’attenzione del cane; b) inibizione al morso e gioco: il cane deve aver acquisito l’inibizione del morso e controllarsi nel gioco; c) condotta al guinzaglio: il detentore deve poter camminare con il cane legato al guinzaglio senza farsi tirare dal cane; d) condotta senza guinzaglio: il cane deve seguire il detentore al piede anche se non è legato al guinzaglio; e) richiamo del cane: il detentore deve essere in grado di richiamare il cane con successo in ogni situazione; f) comandi di base: «seduto»; «terra»: il cane deve conoscere le posizioni di base ed eseguirle su ordine del detentore; g) separazione controllata: il cane deve mantenere la posizione richiesta dal detentore; h) indifferenza a persone estranee: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra persone sconosciute in bicicletta o a piedi; i) approccio con altri cani: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra altri cani; j) manipolazione del cane: il detentore deve poter manipolare il cane e mettergli la museruola; k) lettura microchip: il cane deve permettere facilmente la lettura del microchip. Metodo 482.315
1Durante il corso deve essere utilizzato il metodo di educazione gentile. Non è ammesso in nessun caso l’utilizzo di metodi o strumenti coercitivi. 2Ogni istruttore può lavorare al massimo con 5 cani. ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
L’iscrizione avviene direttamente presso la società cinofila organizzatrice. Il corso può essere frequentato anche da cani non soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 14 Legge sui cani.
1Al termine del corso la società cinofila organizzatrice deve rilasciare un attestato di frequenza al detentore del cane che indichi segnatamente: a) le generalità del detentore; b) il numero di microchip del cane; c) la sede del corso; d) il nome dell’istruttore responsabile del cane; e) il periodo di frequenza del corso. 2Il certificato di presenza è rilasciato nei casi in cui il binomio cane-proprietario abbia frequentato l’intero corso. 3Il certificato può essere rilasciato anche nei casi in cui per giustificati motivi il binomio caneproprietario abbia frequentato unicamente il 90% delle lezioni dell’intero corso. 4La società che organizza il corso deve tenere un registro dei partecipanti per almeno 5 anni.
Il prezzo del corso è stabilito dalla società cinofila. DISPOSIZIONI FINALI
Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.1 Pubblicato nel BU 2010, 161. 1 Entrata in vigore: 27 aprile 2010 - BU 2010, 161.