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11 provisions
Art. 1 Dipartimento finanze e economia
Sono incaricati dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di legge
sui lavoratori distaccati e legge contro il lavoro nero il Dipartimento delle finanze e dell’economia,
Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) e Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL).
Art. 2 Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
L’USML è competente per:
a) il coordinamento dei diversi organi di controllo;
b) la ricezione delle segnalazioni e l’attribuzione di compiti d’accertamento all’UIL;
c) la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati (art. 6 LDist), i prestatori di
servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano
un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile;
d) la comminazione di sanzioni per violazioni dell’obbligo di notifica di cui alla lettera c) e per
violazioni dell’art. 12 cpv. 1 lett. c) LDist, limitatamente ai casi di mancato pagamento
dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato a seguito di infrazioni all’art. 6
LDist;3
e) le decisioni d’esclusione dagli appalti pubblici e di riduzione degli aiuti finanziari (art. 13 LLN);
f) lo svolgimento dei compiti attribuiti al segretariato permanente della Commissione tripartita (art.
5 LLDist-LLN );
g) i lavori preparatori e la redazione dei contratti di lavoro normali ai sensi dell’art. 360a CO;
h) l’informazione, la formazione e l’organizzazione dello scambio di dati con enti o strutture di
ricerca, in particolare con l’Osservatorio del mercato del lavoro;
i) la redazione dei rapporti di attività;
j) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale non riserva
esplicitamente ad altre autorità.
Art. 3 Ufficio dell’ispettorato del lavoro
L’UIL è competente per:
a) i controlli previsti dalla legislazione federale;
b) la comminazione delle sanzioni previste dagli art. 9 e 12 LDist, ad eccezione delle sanzioni di
competenza dell’USML di cui all’art. 2 lett. d) del presente regolamento, e la comminazione
delle contravvenzioni giusta l’art. 18 LLN;4
c) la trasmissione degli atti all’autorità penale nei casi previsti dalla legislazione federale (art. 12
LDist);
1 Titolo modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500.
2 Ingresso modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500.
3 Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.
4 Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557.
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d) i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione tripartita per quanto riguarda
le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell’art. 360a CO e le
disposizioni dell’art. 360b CO inerenti all’osservazione della situazione sul mercato del lavoro;5
e) l’adozione delle decisioni di cui all’art. 1b cpv. 2 LDist;6
f) la riscossione di emolumenti giusta l’art. 16 LLN.7
Capitolo secondo
Commissione tripartita
Art. 4 Composizione
1La commissione tripartita è composta da 9 membri: 3 in rappresentanza dei datori di
lavoro, 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza del Cantone.8
2I membri sono nominati dal Consiglio di Stato su proposta delle parti rappresentate.
Art. 5 Presidenza
1La presidenza è decisa dalla commissione.
2La presidenza ruota, di principio, a turno per la durata di due anni tra le parti rappresentate. Sono
possibili ulteriori periodi di mandato.
Art. 6 Funzionamento
1La commissione organizza liberamente il proprio funzionamento interno, segnatamente
riguardo alle convocazioni, alle deliberazioni, alla redazione dei verbali, alla costituzione di gruppi di
lavoro e ai contatti con enti e servizi.
2Essa adotta a tale proposito un regolamento che viene approvato dal Consiglio di Stato.
Capitolo terzo
Organizzazione e procedura
Art. 7 Funzionamento
1Le autorità e le organizzazioni tenute a collaborare nell’esecuzione della LDist (art. 8) e
della LLN (art. 11 e 12) trasmettono per iscritto all’USML le informazioni necessarie.
2L’USML trasmette alle autorità competenti nei singoli settori le informazioni di loro pertinenza.
Art. 8 Elaborazione dei dati
1Gli organi d’esecuzione elaborano i dati di cui all’art. 7 conformemente alla legislazione
federale e secondo le istruzioni dell’USML.
2Gli elenchi dei datori di lavoro sanzionati in virtù della LDist e/o della LLN sono resi accessibili al
pubblico tramite procedura di richiamo sul sito dell’amministrazione cantonale.
Art. 9 Emolumenti e tasse di decisione
1Per i controlli che permettono di constatare un’infrazione alla LDist e alla LLN è
prelevato un emolumento determinato in base ad una tariffa oraria di 150 franchi.10
2Le decisioni relative alle sanzioni amministrative e alle contravvenzioni di cui agli art. 2 lett. d-e e 3
lett. b sono assoggettate a una tassa di giustizia da 20 a 2000 franchi.
Art. 10 Indennità degli interlocutori sociali
Il Consiglio di Stato può sottoscrivere con gli interlocutori sociali che hanno diritto a
un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge sui distaccati, in aggiunta
all’esecuzione abituale dei CCL dichiarati di forza obbligatoria a livello cantonale, una convenzione
che stabilisce l’ammontare dell’indennità e il numero di controlli da effettuare nello specifico settore.
Capitolo quarto
5 Lett. modificata dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500; precedente modifica: BU
2011, 371.
6 Lett. reintrodotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440; precedenti modifiche: BU
2011, 371; BU 2014, 500.
7 Lett. introdotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440.
8 Cpv. modificato dal R 16.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 46.
9 Art. modificato dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 385.
10 Cpv. modificato dal R 26.4.2017; in vigore dal 28.4.2017 - BU 2017, 124.
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Disposizioni finali
Art. 11 Disposizione finale
Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di modifica di altri regolamenti, è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.
Pubblicato nel BU 2008, 560.
11 Entrata in vigore: 26 settembre 2008 - BU 2008, 560.