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Regolamento della legge d’applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ticino · 843.310 · regulation

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Dipartimento finanze e economia
  2. Art. 2 Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro
  3. Art. 3 Ufficio dell’ispettorato del lavoro
  4. Art. 4 Composizione
  5. Art. 5 Presidenza
  6. Art. 6 Funzionamento
  7. Art. 7 Funzionamento
  8. Art. 8 Elaborazione dei dati
  9. Art. 9 Emolumenti e tasse di decisione
  10. Art. 10 Indennità degli interlocutori sociali
  11. Art. 11 Disposizione finale

11 provisions

Art. 1 Dipartimento finanze e economia

Sono incaricati dell’esecuzione della legislazione federale e cantonale in materia di legge sui lavoratori distaccati e legge contro il lavoro nero il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) e Ufficio dell’ispettorato del lavoro (UIL).

Art. 2 Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro

L’USML è competente per: a) il coordinamento dei diversi organi di controllo; b) la ricezione delle segnalazioni e l’attribuzione di compiti d’accertamento all’UIL; c) la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati (art. 6 LDist), i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile; d) la comminazione di sanzioni per violazioni dell’obbligo di notifica di cui alla lettera c) e per violazioni dell’art. 12 cpv. 1 lett. c) LDist, limitatamente ai casi di mancato pagamento dell’importo della sanzione amministrativa passata in giudicato a seguito di infrazioni all’art. 6 LDist;3 e) le decisioni d’esclusione dagli appalti pubblici e di riduzione degli aiuti finanziari (art. 13 LLN); f) lo svolgimento dei compiti attribuiti al segretariato permanente della Commissione tripartita (art. 5 LLDist-LLN ); g) i lavori preparatori e la redazione dei contratti di lavoro normali ai sensi dell’art. 360a CO; h) l’informazione, la formazione e l’organizzazione dello scambio di dati con enti o strutture di ricerca, in particolare con l’Osservatorio del mercato del lavoro; i) la redazione dei rapporti di attività; j) prendere le decisioni e svolgere i compiti che l’ordinamento federale e cantonale non riserva esplicitamente ad altre autorità.

Art. 3 Ufficio dell’ispettorato del lavoro

L’UIL è competente per: a) i controlli previsti dalla legislazione federale; b) la comminazione delle sanzioni previste dagli art. 9 e 12 LDist, ad eccezione delle sanzioni di competenza dell’USML di cui all’art. 2 lett. d) del presente regolamento, e la comminazione delle contravvenzioni giusta l’art. 18 LLN;4 c) la trasmissione degli atti all’autorità penale nei casi previsti dalla legislazione federale (art. 12 LDist); 1 Titolo modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500. 2 Ingresso modificato dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500. 3 Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557. 4 Lett. modificata dal R 17.12.2013; in vigore dal 20.12.2013 - BU 2013, 557. 843.310 d) i controlli che la legislazione federale attribuisce alla Commissione tripartita per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell’art. 360a CO e le disposizioni dell’art. 360b CO inerenti all’osservazione della situazione sul mercato del lavoro;5 e) l’adozione delle decisioni di cui all’art. 1b cpv. 2 LDist;6 f) la riscossione di emolumenti giusta l’art. 16 LLN.7 Capitolo secondo Commissione tripartita

Art. 4 Composizione

1La commissione tripartita è composta da 9 membri: 3 in rappresentanza dei datori di lavoro, 3 in rappresentanza dei lavoratori e 3 in rappresentanza del Cantone.8 2I membri sono nominati dal Consiglio di Stato su proposta delle parti rappresentate.

Art. 5 Presidenza

1La presidenza è decisa dalla commissione. 2La presidenza ruota, di principio, a turno per la durata di due anni tra le parti rappresentate. Sono possibili ulteriori periodi di mandato.

Art. 6 Funzionamento

1La commissione organizza liberamente il proprio funzionamento interno, segnatamente riguardo alle convocazioni, alle deliberazioni, alla redazione dei verbali, alla costituzione di gruppi di lavoro e ai contatti con enti e servizi. 2Essa adotta a tale proposito un regolamento che viene approvato dal Consiglio di Stato. Capitolo terzo Organizzazione e procedura

Art. 7 Funzionamento

1Le autorità e le organizzazioni tenute a collaborare nell’esecuzione della LDist (art. 8) e della LLN (art. 11 e 12) trasmettono per iscritto all’USML le informazioni necessarie. 2L’USML trasmette alle autorità competenti nei singoli settori le informazioni di loro pertinenza.

Art. 8 Elaborazione dei dati

1Gli organi d’esecuzione elaborano i dati di cui all’art. 7 conformemente alla legislazione federale e secondo le istruzioni dell’USML. 2Gli elenchi dei datori di lavoro sanzionati in virtù della LDist e/o della LLN sono resi accessibili al pubblico tramite procedura di richiamo sul sito dell’amministrazione cantonale.

Art. 9 Emolumenti e tasse di decisione

1Per i controlli che permettono di constatare un’infrazione alla LDist e alla LLN è prelevato un emolumento determinato in base ad una tariffa oraria di 150 franchi.10 2Le decisioni relative alle sanzioni amministrative e alle contravvenzioni di cui agli art. 2 lett. d-e e 3 lett. b sono assoggettate a una tassa di giustizia da 20 a 2000 franchi.

Art. 10 Indennità degli interlocutori sociali

Il Consiglio di Stato può sottoscrivere con gli interlocutori sociali che hanno diritto a un’indennità per le spese causate dall’applicazione della legge sui distaccati, in aggiunta all’esecuzione abituale dei CCL dichiarati di forza obbligatoria a livello cantonale, una convenzione che stabilisce l’ammontare dell’indennità e il numero di controlli da effettuare nello specifico settore. Capitolo quarto 5 Lett. modificata dal R 26.11.2014; in vigore dal 28.11.2014 - BU 2014, 500; precedente modifica: BU 2011, 371. 6 Lett. reintrodotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440; precedenti modifiche: BU 2011, 371; BU 2014, 500. 7 Lett. introdotta dal R 18.12.2019; in vigore dal 20.12.2019 - BU 2019, 440. 8 Cpv. modificato dal R 16.2.2022; in vigore dal 1.3.2022 - BU 2022, 46. 9 Art. modificato dal R 23.8.2016; in vigore dal 26.8.2016 - BU 2016, 385. 10 Cpv. modificato dal R 26.4.2017; in vigore dal 28.4.2017 - BU 2017, 124. 843.310 Disposizioni finali

Art. 11 Disposizione finale

Il presente regolamento, unitamente al suo allegato di modifica di altri regolamenti, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Pubblicato nel BU 2008, 560. 11 Entrata in vigore: 26 settembre 2008 - BU 2008, 560.

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