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2.2.8 Ordinanza municipale concernente l'impiego di apparecchi blocca ruota per veicoli a motore del 16 luglio 2020

Lugano · 16595433 · communal act

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2 Impiego
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Procedura
  5. Art. 5
  6. Art. 6 www.lugano.ch
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Disposizioni finali

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8 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

La presente Ordinanza disciplina l'uso, da parte della Polizia Città di Lugano, degli apparecchi per immobilizzare i veicoli a motore denominati "Blocca ruota Sheriff" (in seguito: apparecchi). CAPITOLO 11

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Art. 2 Impiego

Autorizzazione L'impiego degli apparecchi è subordinato all'ottenimento de[['autorizzazione da parte del capo gruppo esterno 0, in caso di sua assenza, del suo sostituto.

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Art. 3

Casistica 1 Limpiego degli apparecchi è previsto, in particolare, quando: a. il veicolo presenta difetti o danni tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale (blocco tecnico) o da risultare inidoneo alla circolazione stradale; b. il veicolo è oggetto di furto e, previo coordinamento con la Polizia cantonale, lo stesso non può essere immediatamente rimosso; c. il veicolo, oggetto di procedura contrawenzionale, risulta intestato ad una persona giuridica e, previo accertamenti, non è stato possibile determinare il conducente che ha commesso l'infrazione; d. il fermo del veicolo avviene su ordine di un'autorità cantonale o federale; e. il veicolo risulta privo della necessaria copertura assicurativa RC; P. 2 di 3 - L w w w . u g an . c h Città di Lugano Ordinanza 2.2.8 y f. il veicolo viene lasciato su[['area pubblica, privo delle necessarie targhe di polizia; g. vi sono fondati indizi per ritenere che il veicolo non venga utilizzato conformemente a[[e norme sulla circolazione oppure che venga utilizzato per scopi illeciti; h. il conducente si rivela incapace, per ragioni legali o personali (mancanza/ritiro della licenza, alcool, spossatezza, ecc.), di condurre il veicolo ed una terza persona non può assumerne immediatamente la guida (blocco cautelativo); i. il conducente residente all'estero ha commesso una o più infrazioni alle norme sulla circolazione stradale per cui è comminata una contrawenzione maggiore o uguale a CHF 100.--, oppure ha ripetutamente commesso tali infrazioni accumulando arretrati in ragione di almeno CHF 100.--. L i m p i g d i cu i ll le t t r h . è s c u s s i c on d uc en t c n s g n chiavi d'avviamento del veicolo ad una terza persona e non ci sono concreti indizi che egli si possa mettere nuovamente alla guida. 3 Lmpiego di cui alla lettera i. è escluso se il proprietario del veicolo rende immediatamente verosimile la sua estraneità ai fatti. È escluso Puso degli apparecchi su aree di proprietà privata. CAPITOLO Ili

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Art. 4 Procedura

Responsabilità 1 Il CP gruppo o il suo sostituto sono responsabili della procedura di impiego e di sblocco degli apparecchi. 2 Durante l'impiego degli apparecchi le chiavi rimangono a disposizione del capo gruppo alfine di permettere l'immediato sblocco del veicolo.

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Art. 5

Blocco del veicolo Prima di impiegare l'apparecchio, il responsabile controlla lo stato del veicolo e rileva eventuali danni già presenti mediante rapporto e documentazione fotografica, che dovranno essere trasmessi al Comando. 2 Lapparecchio deve essere applicato alla ruota anteriore sinistra (lato conducente) e un nastro di avviso deve essere fissato alla portiera del veicolo (lato conducente). S u p r b re zz d vei c b cc to d v ' ss r d p os i t to u n s p c i avviso, allo scopo di rendere ulteriormente attento il conducente del prowedimento adottato. P. 3 di 3 Città di Lugano Ordinanza 2.2.8

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Art. 6 www.lugano.ch

Sblocco del veicolo ]] capo gruppo o il suo sostituto sbloccano il veicolo, su richiesta del conducente o del detentore, quando sono decaduti i motivi di cui all'art. 3. AI momento dello sblocco il conducente o il detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta attestante avvenuta consegna del veicolo e lo stato dello stesso.

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Art. 7

Tassa amministrativa La tassa amministrativa a copertura delle spese per la procedura di impiego degli apparecchi è disciplinata dall'art. 5 cpv. 4 let. a) dellOrdinanza municipale di applicazione del regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale del 25 maggio 2016. CAPITOLO IV

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Art. 8 Disposizioni finali

Abrogazione ed entrata in vigore La presente Ordinanza abroga e sostituisce quella dell'11 gennaio 2006. Essa entra in vigore allo scadere del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi de[['art. 208 LOC. Per il Municipio 11 Sindaco 11 Segretario Av. M. Borradori R. Bregy Risoluzione municipale de[ 16 luglio 2020. Pubblicata agli albi comunali ne[ periodo compreso 17 agosto e i[ 16 settembre lø 9 e y

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