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11 provisions
Art. 1 Competenze sulla formazione
1Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), tramite un suo
responsabile, assume la direzione strategica e il coordinamento nello sviluppo delle competenze e
della formazione, necessarie per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche previste dall’articolo
2.
2Attraverso mandati interni, la SEL si avvale della collaborazione del Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport, Istituto della formazione continua (IFC) per l’organizzazione, la gestione
e la direzione didattica dei corsi di formazione di base e continua. La SEL può inoltre far capo ad
altri istituti formativi.
3La SEL è coadiuvata dalla Commissione di cui all’articolo 6.
Art. 2 Campo d’applicazione
1Il presente regolamento si applica allo sviluppo delle competenze e alla formazione di
base e continua di:
a) funzionari comunali, consortili e patriziali;
b) politici comunali, consortili e patriziali.
2Per la formazione dei segretari comunali è applicabile il regolamento sulla formazione di base e
continua dei segretari comunali.
Art. 3
…4
Art. 4 Finanziamento
Di regola i corsi, dedotti i sussidi federali e cantonali, come pure i contributi delle
associazioni professionali interessate, si autofinanziano con le tasse d’iscrizione.
Art. 5 Corpo insegnante
L’IFC designa i docenti dei corsi di formazione, riservato l’articolo 7.
Capitolo secondo
Commissioni7
Commissione per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali
1 Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
2 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2002,
195.
3 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009,
474.
4 Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
5 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
6 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
7 Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU
2009, 474.
181.310
Art. 6
1Su proposta della Sezione degli enti locali, il Consiglio di Stato nomina la Commissione
per lo sviluppo delle competenze e la formazione nel settore degli enti locali e ne designa il
presidente.
2Nella Commissione sono rappresentati:
a) i comuni;
b) i patriziati;
c) le associazioni di categoria professionale dei funzionari comunali;
d) la SEL.
Il Consiglio di Stato stabilisce il numero dei membri della Commissione.
3La SEL assume il coordinamento della Commissione e ne garantisce il supporto amministrativo.
L’lFC partecipa alle sedute della Commissione con ruolo consultivo per gli aspetti di sua
competenza.
4La Commissione:
a) discute e promuove strategie e temi attinenti allo sviluppo delle competenze e alla formazione
per lo svolgimento delle funzioni e delle cariche;
b) è informata sui corsi di formazione di base e continua e sui relativi programmi.
Art. 7 Commissione di formazione dei segretari comunali
Per i corsi di diploma cantonale per funzionari dell’amministrazione comunale, la
Commissione di formazione dei segretari comunali in base al regolamento sulla formazione di base
e continua dei Segretari comunali è sentita:
a) sui regolamenti d’esame dei corsi;
b) per la scelta dei docenti;
c) sui casi particolari di ammissione ai corsi.
Art. 8-13 …10
Capitolo terzo
Disposizioni finali11
Regolamenti e commissioni d’esame
Art. 1412 1Le condizioni di ammissione agli esami, la relativa procedura e organizzazione sono
disciplinate dai regolamenti relativi alle singole funzioni di cui all’articolo 2, emanati dal Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (DFP).
2La DFP designa le relative commissioni d’esame secondo le disposizioni dei regolamenti del
capoverso 1.
Art. 15
…13
Art. 16 Norma abrogativa
È abrogato il regolamento sulla formazione e sull’abilitazione alla carica di segretario
comunale del 28 giugno 1988.
Art. 17 Disposizione transitoria della modifica del 17 maggio 2023
Le modifiche non si applicano ai corsi di diploma iniziati prima della loro entrata in vigore.
Art. 18 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.15
8 Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009,
474.
9 Art. reintrodotto dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172; precedente modifica: BU 2009,
474.
10 Art. abrogati dal R 28.10.2009; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2009, 474.
11 Capitolo modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
12 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
13 Art. abrogato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
14 Art. modificato dal R 17.5.2023; in vigore dal 1.9.2023 - BU 2023, 172.
15 Entrata in vigore: 8 giugno 2001 - BU 2001, 129.
181.310
Pubblicato nel BU 2001, 130.