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Regolamento della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

Ticino · 442.310 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Art. 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 designata dal Consiglio di Stato.2
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

8 provisions

Art. 1

Il presente regolamento ha lo scopo di definire l’attività della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (di seguito Pinacoteca).

Art. 2

La Pinacoteca ha il compito di concorrere a promuovere e animare la vita culturale del Cantone nel settore delle arti figurative attraverso: a) la conservazione e valorizzazione delle opere d’arte ad essa affidate, con particolare riferimento alla cultura artistica regionale e lombarda antica e moderna; b) …; c) la mediazione culturale, la collaborazione con le scuole, gli enti, le associazioni e le persone che operano nel settore delle arti figurative con scopi di interesse pubblico.

Art. 3

1La Pinacoteca è affidata alla responsabilità di un direttore-conservatore (di seguito direttore) ed è attribuita al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento). 2La sua attività è esaminata, in modo autonomo, da una commissione scientifica consultiva

Art. 4 designata dal Consiglio di Stato.2

Il direttore dirige e coordina l’esecuzione dei compiti affidati alla Pinacoteca, in accordo con la politica museale del Cantone.

Art. 5

1La commissione scientifica vigila sulle attività della Pinacoteca collaborando con il direttore. In particolare: a) verifica e approva il programma espositivo annuale o pluriennale; b) sostiene la Pinacoteca presso le autorità; c) favorisce le relazioni con altri musei cantonali, svizzeri ed esteri; d) esprime il proprio parere sulle acquisizioni e sul prestito di opere d’arte appartenenti alla collezione; e) prende posizione su eventuali contestazioni circa l’attività della Pinacoteca; f) suggerisce attività espositive o culturali. 2La commissione scientifica si compone di 7 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni dal Consiglio di Stato. Essa comprende esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della museologia, un rappresentante della città di Mendrisio, il direttore del Museo d’arte della Svizzera italiana, un delegato della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU). 3La commissione è convocata dal presidente, sentito il direttore della Pinacoteca, almeno due volte all’anno. Essa trasmette il verbale delle sue riunioni alla DCSU e redige un rapporto annuale all’indirizzo del Consiglio di Stato.

Art. 6

1Richiamato l’art. 14 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014 le eventuali acquisizioni di opere d’arte da parte della Pinacoteca avvengono secondo le disponibilità a preventivo. 2Le attività espositive e di mediazione culturale sono finanziate da stanziamenti decisi in sede di preventivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati. 3Le altre spese sono assunte dal Cantone. 1 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397. 2 Cpv. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397. 3 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397. 4 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397. 442.310 4Il direttore, d’accordo con la commissione scientifica, preavvisa l’accettazione di donazioni, la cui decisione compete al Consiglio di Stato.

Art. 7

La competenza decisionale in base al valore per le eventuali acquisizioni di opere d’arte destinate alla collezione cantonale su proposta del direttore della Pinacoteca è attribuita: a) al direttore della Pinacoteca per le opere di un valore fino a fr. 5’000.–; b) alla DCSU per le opere di un valore superiore a fr. 5’000.– e fino a fr. 30’000.–; c) al Dipartimento per le opere di un valore superiore a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–; d) al Consiglio di Stato per le opere di un valore oltre fr. 100’000.–.

Art. 8

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015. Pubblicato nel BU 2014, 564. 5 Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.

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