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Legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali

Ticino · 725.200 · statute

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Contents: 13 provisions
  1. Art. 1 Scopo
  2. Art. 2 Principio
  3. Art. 3 Partecipazione ad altri enti e collaborazione
  4. Art. 4 Finanziamento
  5. Art. 5 Competenze
  6. Art. 6 Procedure edilizie e indennità particolari
  7. Art. 7 (art. 14, 17 LSN)
  8. Art. 8 (art. 19 LSN)
  9. Art. 9 (art. 27 - 27d LSN)
  10. Art. 10 (art. 29 LSN)
  11. Art. 11 (art. 7 e 49 ss LSN)
  12. Art. 12 Norma abrogativa
  13. Art. 13 Entrata in vigore

13 provisions

Art. 1 Scopo

La presente legge disciplina le attività concernenti le strade nazionali che verranno affidate al Cantone in base alla legge federale sulle strade nazionali (LSN).

Art. 2 Principio

1Le attività assunte dal Cantone saranno oggetto di accordi con la Confederazione, fatta eccezione per i compiti direttamente affidati al Cantone dal diritto federale. 2Il Consiglio di Stato è competente per stipulare tali accordi.

Art. 3 Partecipazione ad altri enti e collaborazione

1Per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2 il Cantone può stipulare accordi di collaborazione e contratti con terzi. 2La partecipazione ad enti costituiti con altri Cantoni o con dei terzi è subordinata all’adozione di specifici decreti legislativi.

Art. 4 Finanziamento

1Gli accordi con la Confederazione devono di principio garantire la neutralità dei costi per il Cantone; le eventuali eccedenze e le eventuali perdite sono assunte dal Cantone. 2Il Cantone anticipa le spese necessarie all’adempimento degli accordi con la Confederazione.

Art. 5 Competenze

Il Consiglio di Stato: a) è competente per l’esecuzione della presente legge; b) vigila e stabilisce gli aspetti contabili e organizzativi dell’adempimento degli accordi di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6 Procedure edilizie e indennità particolari

1Le domande di costruzione e le licenze di costruzione per opere nelle zone riservate e negli allineamenti (art. 16 e 24 LSN) sono notificate dal Dipartimento all’Autorità federale. 2Le pretese di indennità fondate sugli articoli 18, 25, 51 e 52 LSN sono da notificare all’Autorità federale. Zone riservate, pubblicazione

Art. 7 (art. 14, 17 LSN)

1La determinazione delle zone riservate è pubblicata e depositata nei comuni, previo avviso nel Foglio ufficiale cantonale, con indicazione dei termini e dei mezzi di ricorso. 2I piani definitivi delle zone riservate rimangono depositati presso gli uffici dei registri e le cancellerie comunali interessati. 3La revoca delle zone riservate è pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale. Progetti generali, consultazione

Art. 8 (art. 19 LSN)

1Le osservazioni del Cantone sono di competenza del Consiglio di Stato. 725.200 2Ai comuni interessati ed ai proprietari eventualmente consultati viene preventivamente assegnato un termine di 30 giorni per osservazioni. Progetti esecutivi, pubblicazione

Art. 9 (art. 27 - 27d LSN)

1I progetti esecutivi, con gli allineamenti e i piani espropriativi, sono pubblicamente depositati durante 30 giorni presso le cancellerie dei comuni interessati, previa picchettazione, notifica degli avvisi personali e avviso nel Foglio ufficiale e nei quotidiani cantonali. 2La pubblicazione indica i termini e i modi di opposizione, come pure quelli previsti dal diritto federale per la presentazione di domande di espropriazione. Allineamenti, deposito

Art. 10 (art. 29 LSN)

1Gli allineamenti approvati sono pubblicamente depositati presso gli uffici dei registri e le cancellerie comunali interessati, previo avviso sul Foglio ufficiale cantonale. 2Gli allineamenti sono menzionati a registro fondiario. 3Per i comuni nei quali non è ancora introdotto il registro fondiario definitivo questa menzione dovrà, per cura degli uffici registri, essere immediatamente notificata alla cancelleria comunale interessata, rispettivamente al geometra incaricato del raggruppamento. Impianti accessori e molteplice utilizzazione

Art. 11 (art. 7 e 49 ss LSN)

1Per la costruzione delle aree di servizio è applicabile la procedura stabilita dalla legge sulle strade del 23 marzo 1983.1 2La concessione dei diritti necessari per la costruzione, l’ampliamento e l’esercizio degli impianti accessori ai sensi del’articolo 7 LSN è disciplinata dalla legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986, riservate le prescrizioni del diritto federale.

Art. 12 Norma abrogativa

La legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali del 7 novembre 1960 (LALSN) è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Gli articoli da 1 a 5 sono immediatamente applicabili, gli articoli da 6 a 12 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2008. Norma transitoria Le procedure di progetto esecutivo pubblicate prima del 31 dicembre 2007 restano disciplinate dal diritto anteriore. Pubblicata nel BU 2007, 659. 1 Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.

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