Il Cantone può concedere sussidi a enti pubblici o privati che svolgono un progetto ai
sensi dell’art. 36 della presente legge e che, cumulativamente:
a) non perseguono scopo di lucro;
b) dispongono di un piano di finanziamento;
c) soddisfano criteri di qualità;
d) svolgono un’attività che si rivolge all’intero territorio cantonale.
2. Sussidi per l’esercizio e per l’acquisto di arredamento e attrezzature
Art. 40
1Il finanziamento delle spese di esercizio e di quelle relative all’acquisto di arredamento
e di attrezzature è assicurato da tutte le entrate d’esercizio e dal contributo dello Stato.
2Se l’ente riconosciuto fornisce prestazioni quantificabili il sussidio corrisponde a un contributo
globale calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente
sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività. Il contributo globale è fisso e
rimane acquisito all’ente; esso viene versato a rate.
3Negli altri casi il sussidio consiste in un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo dal
Consiglio di Stato.
4Il contributo globale, rispettivamente il contributo fisso non può superare il 75% dei costi di gestione.
TITOLO IV
Disposizioni comuni relative al sussidiamento
Art. 41 A. Verifica dei bilanci e dei preventivi
1Gli enti pubblici o privati, i gruppi o le associazioni di famiglie sussidiati tramite la
presente legge devono sottoporre ogni anno al Consiglio di Stato i conti d’esercizio, i bilanci
patrimoniali e il preventivo di esercizio dell’anno successivo.
2Il Consiglio di Stato definisce le modalità e la documentazione richiesta e può ordinare le opportune
verifiche e revisioni e dare istruzioni contabili.
B. Preferenza indigena
Art. 41a25 Nell’assunzione del personale, gli enti che erogano prestazioni ai sensi degli art. 7, 8, 9
e 10, riconosciuti ai sensi dell’art. 11, e quelli che erogano prestazioni ai sensi degli art. 18, 19 e 20
cpv. 1 lett. b), riconosciuti ai sensi dell’art. 26, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli
obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di
lavoro offerto; essi tengono in debita considerazione le candidature di chi si trova in disoccupazione
o al beneficio dell’assistenza.
C. Rispetto del contratto collettivo di lavoro
Art. 41b26 Gli enti, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di
diritto pubblico, assicurano il rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare
tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’ente
non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore
che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.
Art. 42 D. Esclusione del cumulo con altri sussidi27
È escluso il cumulo con sussidi fondati su altre leggi cantonali.
Art. 43 E. Legge sussidi28
Per quanto non disciplinato dalla presente legge sono applicabili le norme della legge
sui sussidi cantonali.
TITOLO V
Rimedi di diritto
A. Ricorsi
Art. 44 I. Consiglio di Stato
1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.29
2Salvo diversa disposizione contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo.
3La procedura è quella prevista dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.30
4…31
Art. 45 II. Tribunale di appello
1Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di autorizzazione ad accogliere
minorenni in affidamento famigliare e all’apertura e alla gestione di istituti ai sensi dell’OAMin così
come contro le decisioni di revoca di queste autorizzazioni è dato ricorso alla Camera civile del
Tribunale di appello.
2La procedura è quella prevista dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.32
TITOLO VI
Norme transitorie e finali
Art. 46 A. Disposizioni abrogative
La legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e
dell’adolescenza del 15 gennaio 1963 è abrogata.
B. Disposizioni transitorie
Sussidiamento
Art. 47 I. Nidi dell’infanzia
1Il sussidio per le spese di esercizio dei nidi dell’infanzia attualmente riconosciuti in base
alla legge per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza (LMI)
che svolgono un’attività ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) consiste, per i 3 anni successivi all’entrata
25 Art. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
26 Art. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
27 Nota marginale modificata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
28 Nota marginale modificata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.
29 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475 e 481.
30 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475 e 481.
31 Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.
32 Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475 e 481.
in vigore della presente legge, in un contributo fisso scalare rispetto al costo medio per giornata di
presenza al momento dell’entrata in vigore della presente legge.
2Esso è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.
Art. 48 II. Provvedimenti di protezione e aiuto alle famiglie
1Fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi degli art. 28, 29 e 40 cpv.
1, 2 e 4 e del contributo fisso ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 e 4, stabilita dal Consiglio di Stato, i sussidi
ai costi di esercizio per i provvedimenti di cui agli art. 18, 19, 20 cpv. 1 lett. b) e 36 vengono erogati
in base alle seguenti disposizioni:
A) Sussidi per l’esercizio a progetti di aiuto ai genitori
Il sussidio per le spese di esercizio e di quelle relative acquisto di arredamento e attrezzature
degli enti che realizzano progetti ai sensi dell’art. 36, a copertura del disavanzo d’esercizio
annuale fino ad un massimo del 75% dei costi di gestione, sono concessi dal Consiglio di Stato.
B) Sussidi per l’esercizio dei provvedimenti ai sensi degli art. 18, 19, 20 cpv. 1 lett. b)
(1) Le spese di esercizio degli enti pubblici o privati riconosciuti dallo Stato che offrono prestazioni
ai sensi degli art. 18, 19, 20 cpv. 1 lett. b) della presente legge, sono assunte dal Cantone con
le riserve previste al secondo, al terzo e al quarto capoverso.
(2) I Comuni si assumono complessivamente 1/3 della somma del contributo complessivo erogato
dal Cantone per gli affidamenti di minorenni presso i centri educativi riconosciuti ai sensi dell’art.
20 cpv. 1 lett. b) e 27 e per i singoli collocamenti in centri non riconosciuti ai sensi dell’art. 32
nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito di imposta cantonale.
(3) Dall’intervento finanziario del Cantone sono dedotti:
a) la partecipazione dei Comuni di cui al cpv. 2;
b) la partecipazione delle famiglie o sussidiariamente del Cantone in applicazione della legge
sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971, limitatamente alla retta nell’ammontare che verrà
stabilito annualmente dal Dipartimento;
c) i sussidi prescritti dalla legislazione federale e cantonale, con particolare riferimento alla
legge sull’assicurazione invalidità del 19 giugno 1959, alla legge federale sulle prestazioni
della Confederazione nel campo delle pene e delle misure del 5 ottobre 1967 e alla legge
cantonale sulla scuola del 1° febbraio 1990;
d) i redditi del patrimonio;
e) una quota parte delle elargizioni e donazioni di enti pubblici o di enti privati nell’importo che
verrà stabilito annualmente dal Dipartimento tenuto conto delle necessità dell’istituto di
costituire una riserva finanziaria per nuove costruzioni o lavori di ammodernamento o
ampliamento dei fabbricati e acquisto di attrezzature ed arredamenti.
(4) Qualora gli enti pubblici o privati riconosciuti dallo Stato svolgessero solo parzialmente le
prestazioni di cui agli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b) della presente legge, l’intervento finanziario
del Cantone sarà accordato parzialmente.
2Nel frattempo il Consiglio di Stato è autorizzato a sperimentare l’utilizzo dello strumento dei contratti
di prestazione con enti pilota volontari.
3Quali criteri per limitare i crediti fino all’entrata in vigore dei contratti di prestazione ai sensi dell’art.
3 cpv. 2 del decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti,
associazioni, fondazioni e aziende autonome, fanno stato il tasso di rincaro, il volume delle
prestazioni, la qualità delle prestazioni, i criteri federali per le spese di vitto e alloggio, gli obblighi
contrattuali e la scadenza delle misure di risparmio.
Art. 49 C. Entrata in vigore
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge viene
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.33
Pubblicata nel BU 2004, 355.
33 Gli art. 3 cpv. 3 lett. g); 7 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 e 3; 11 cpv. 1 e 2; 13; 14 cpv. 1 e 3; 41-44 sono entrati
anticipatamente in vigore il 1° dicembre 2004 - BU 2004, 364, limitatamente al sussidio per le spese di
esercizio dei nidi dell’infanzia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) erogato a partire dal 2005.