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Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni

Ticino · 874.100 · statute

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Contents: 51 provisions
  1. Art. 1 A. Scopo
  2. Art. 2 B. Campo d’applicazione
  3. Art. 3 A. Cantone
  4. Art. 4 B. Comuni
  5. Art. 5 I. Istituzione e compiti
  6. Art. 6 II. Composizione
  7. Art. 7 I. Definizione
  8. Art. 8 (art. 12 e 13 OAMin)
  9. Art. 9 B. Attività di incontro, socializzazione e partecipazione
  10. Art. 10 C. Consulenza sanitaria e sociale
  11. Art. 11 I. Requisiti
  12. Art. 12 II. Sussidi per la costruzione
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 A. Principi generali
  16. Art. 16 I. Definizione
  17. Art. 17 II. Segnalazione
  18. Art. 18 C. Prestazioni di servizio educativo
  19. Art. 19 D. Accoglienza delle famiglie
  20. Art. 20 I. Definizione
  21. Art. 21 II. Sussidiarietà
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24
  25. Art. 25 I. In generale
  26. Art. 25a
  27. Art. 25b
  28. Art. 26 II. Riconoscimento
  29. Art. 27 III. Sussidi per la costruzione
  30. Art. 28
  31. Art. 29 a) Principio
  32. Art. 30 b) Ripartizione del contributo globale
  33. Art. 31 c) Determinazione del contributo globale
  34. Art. 32 V. Affidamenti di minorenni in centri educativi non riconosciuti
  35. Art. 33 A. Informazione
  36. Art. 34 B. Prevenzione e sensibilizzazione
  37. Art. 35 C. Formazione e ricerca
  38. Art. 36 D. Aiuto alle famiglie
  39. Art. 37 I. In generale
  40. Art. 38 II. Prevenzione, sensibilizzazione, formazione e ricerca
  41. Art. 39
  42. Art. 40
  43. Art. 41 A. Verifica dei bilanci e dei preventivi
  44. Art. 42 D. Esclusione del cumulo con altri sussidi27
  45. Art. 43 E. Legge sussidi28
  46. Art. 44 I. Consiglio di Stato
  47. Art. 45 II. Tribunale di appello
  48. Art. 46 A. Disposizioni abrogative
  49. Art. 47 I. Nidi dell’infanzia
  50. Art. 48 II. Provvedimenti di protezione e aiuto alle famiglie
  51. Art. 49 C. Entrata in vigore

51 provisions

Art. 1 A. Scopo

La presente legge ha lo scopo di: a) favorire l’autonomia e la responsabilità delle famiglie, promuovendo le prestazioni finalizzate al loro sostegno nello svolgimento delle loro funzioni, allo sviluppo del benessere di tutti i loro componenti e della solidarietà tra i loro membri e tra le famiglie; b) assicurare le prestazioni di protezione rivolte alle gestanti, ai minorenni e alle famiglie confrontati con situazioni di disagio o crisi; c) coordinare le risorse disponibili sul territorio.

Art. 2 B. Campo d’applicazione

1Questa legge disciplina le attività di sostegno e di protezione rivolte ai minorenni e alle famiglie, nonché il loro finanziamento. 2Sono famiglie ai sensi di questa legge le coppie o le persone singole con figli minorenni residenti in Ticino. 3Essa disciplina inoltre i provvedimenti di competenza cantonale previsti dall’ordinanza federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione (OAMin), riservate le norme concernenti il collocamento dei minorenni in vista di adozione. TITOLO II Competenze

Art. 3 A. Cantone

1Al fine di garantire un’adeguata risposta ai bisogni delle famiglie e un’equa distribuzione sul territorio, dei nidi dell’infanzia, dei micro-nidi e dei centri che organizzano attività extrascolastiche, il Consiglio di Stato, in collaborazione con i Comuni, rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere: il documento è trasmesso per discussione al Gran Consiglio.3 1bisIl Consiglio di Stato rileva inoltre nel documento di cui al cpv. 1 i bisogni esistenti nell’ambito dei provvedimenti di protezione di cui al Capitolo II, definendone gli obiettivi, coordinando gli interventi necessari e verificando l’esito delle misure adottate.4 2Il Consiglio di Stato assicura l’esecuzione delle prestazioni di servizio sociale individuale di cui all’art. 16. 3Esso assicura le prestazioni di servizio sociale collettivo, in particolare: a) assicura l’accesso ad un’adeguata informazione ai sensi dell’art. 33; b) promuove i progetti generali di cui al capitolo III; c) assicura la necessaria consulenza ai Comuni, agli enti pubblici o privati per l’esecuzione delle attività di sostegno alle famiglie di cui al capitolo I; d) …;5 1 Titolo modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 71. 2 Ingresso modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 71. 3 Cpv. reintrodotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2014, 13. 4 Cpv. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3. 5 Lett. abrogata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3. e) coordina le attività di sostegno alle famiglie e di protezione dei minorenni, comprese quelle erogate da enti istituiti sulla base di altre leggi; f) …;6 g) eroga gli altri sussidi previsti dalla legge; h) concede le autorizzazioni ai sensi delle norme federali in materia di affiliazione e di adozione. 4Il Consiglio di Stato esercita le competenze che non siano espressamente conferite ad altre autorità, in particolare: a) applica la legislazione federale in materia; b) …7 c) vigila sulla corretta applicazione della presente legge.

Art. 4 B. Comuni

1I Comuni partecipano ai costi di gestione delle attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola riconosciute e dei contributi volti a contenere l’onere finanziario (retta) a carico dei genitori ai sensi del titolo III capitolo primo. 2Essi possono sostenere, con prestazioni finanziarie o in natura, le attività di sostegno alle famiglie riconosciute ai sensi del capitolo I, riservato l’art. 10. In questo caso essi beneficiano delle misure di incentivo nei limiti previsti dall’art. 30 cpv. 3 e 4. 3I Comuni partecipano ai costi di gestione dei provvedimenti di protezione dei minorenni ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 lett. b) e ai costi del singolo collocamento ai sensi dell’art. 32. C. Osservatorio cantonale della politica familiare

Art. 5 I. Istituzione e compiti

1Il Consiglio di Stato istituisce l’Osservatorio cantonale della politica familiare. 2L’Osservatorio cantonale della politica familiare è un organo propositivo e consultivo del Consiglio di Stato nelle questioni concernenti le famiglie e la politica familiare, in particolare: a) studia l’evoluzione delle strutture familiari e dei suoi bisogni nel territorio cantonale; b) valuta gli esiti delle misure di politica familiare della presente e di altre leggi cantonali.

Art. 6 II. Composizione

1Il Consiglio di Stato nomina i membri dell’Osservatorio cantonale della politica familiare. Esso è composto da rappresentanti di tutti i Dipartimenti, dei Comuni e degli enti privati che operano nel settore del sostegno e della protezione delle famiglie. 2Per l’esecuzione dei compiti l’Osservatorio cantonale della politica familiare si avvale dell’unità amministrativa competente all’applicazione della presente legge. 3L’Osservatorio cantonale della politica familiare può valersi di consulenti esterni designati ad hoc dallo stesso. 4Il regolamento definisce la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio. TITOLO III Prestazioni Capitolo I Attività di sostegno alle famiglie A. Attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola

Art. 7 I. Definizione

1Sono attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola: a) gli affidamenti durante il giorno presso i nidi dell’infanzia e i micro-nidi (nidi-famiglia) che accolgono di regola bambini fino ai 3 anni;9 b) gli affidamenti presso famiglie diurne coordinati da enti privati riconosciuti; c) gli affidamenti presso centri che organizzano attività extrascolastiche, regolarmente durante tutto l’anno civile che coprono cumulativamente tutti i momenti della giornata al di fuori dell’orario e del periodo scolastico e che si indirizzano prevalentemente a minorenni di età inferiore ai 15 anni. 6 Lett. abrogata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 13. 7 Lett. abrogata dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 71. 8 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 71. 9 Lett. modificata dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 217. 2Queste attività sono di regola finalizzate a sostenere i genitori nel conciliare famiglia e lavoro o formazione; in casi particolari possono essere finalizzate al perseguimento di altri scopi di carattere sociale.10 3Restano riservate le attività promosse dai servizi educativi e organizzativi previsti dalla legislazione scolastica e le colonie di vacanza ai sensi della legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della gioventù.11 II. Obbligo di autorizzazione e informazione

Art. 8 (art. 12 e 13 OAMin)

1Per l’avvio e la gestione delle attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) situati nel Cantone e destinati ad accogliere e assistere regolarmente durante la giornata minorenni di meno di 12 anni è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 13 OAMin. 2Le famiglie diurne ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. b) o chiunque si offre genericamente di accogliere regolarmente nella propria economia domestica, durante la giornata e dietro compenso, minorenni di meno di 12 anni, deve informare il Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 12 OAMin. 3Il regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione.

Art. 9 B. Attività di incontro, socializzazione e partecipazione

Sono attività di incontro, di socializzazione e di partecipazione, l’insieme di attività particolari extrascolastiche e extrasportive, organizzate a livello locale da gruppi o associazioni di famiglie, indirizzate prevalentemente a minorenni di età inferiore ai 12 anni e finalizzate a favorire la partecipazione delle famiglie e a rispondere ai bisogni relazionali delle stesse.

Art. 10 C. Consulenza sanitaria e sociale

Le gestanti e i genitori ricevono per sé e per i bambini in età prescolastica la consulenza sociale e sanitaria gratuita presso i servizi di assistenza e cura a domicilio riconosciuti dallo Stato in base alla legge sull’assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 (LACD). D. Sussidiamento

Art. 11 I. Requisiti

1Al fine di garantire un regolare svolgimento e un’efficace realizzazione delle attività ai sensi degli art. 7 e 9 il Cantone può concedere sussidi. 2Possono beneficiare dei sussidi per l’organizzazione delle attività ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a) e c) gli enti pubblici o privati di utilità pubblica senza scopo di lucro che assicurano un’apertura regolare durante tutto l’anno civile e che: a) possiedono mezzi propri e/o; b) dispongono di ricavi dalle attività svolte e/o; c) dispongono di altri contributi di enti pubblici o privati; d) presentano un piano di finanziamento; e) sono in possesso dell’autorizzazione ai sensi dell’OAMin, ove necessario; f) soddisfano i criteri di qualità e i requisiti necessari definiti dalle direttive del Cantone; g) allestiscono un concetto pedagogico che garantisca il rispetto dell’interesse superiore del bambino; h) presentano un’organizzazione strutturata e consolidata dalla quale sono esclusi i conflitti d’interesse personali; i) prevedono un utilizzo razionale delle risorse; l) possiedono un sistema di controllo interno ed esterno secondo le disposizioni del Cantone. 13 3Possono beneficiare dei sussidi per l’organizzazione delle attività ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. b) gli enti di utilità pubblica senza scopo di lucro che soddisfano i requisiti dell’art. 11 cpv. 2 lett. a)-d) e lett. f), h) i), l).14 4Possono beneficiare dei sussidi per l’organizzazione delle attività ai sensi dell’art. 9 i gruppi o le associazioni di famiglie che soddisfano i requisiti dell’art. 11 cpv. 2 lett. a)-d) e f) e che non perseguono scopo di lucro.15 10 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 217. 11 Cpv. modificato dalla L 12.6.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 373. 12 Art. modificato dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 71. 13 Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3. 14 Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3. 15 Cpv. introdotto dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3.

Art. 12 II. Sussidi per la costruzione

Il sussidio per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’acquisto di arredamento e attrezzature per la realizzazione di nidi dell’infanzia ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 lett. a), può ammontare fino ad un massimo del 50% delle spese riconosciute. III. Sussidi per l’esercizio 1. Modalità

Art. 13

Il sussidio per le spese di esercizio delle attività di accoglienza complementari alle famiglie e alla scuola ai sensi dell’art. 7 e delle attività di incontro, socializzazione e partecipazione ai sensi dell’art. 9 consiste in un contributo fisso stabilito annualmente a preventivo. 2. Ammontare del contributo fisso16

Art. 14

1Il contributo fisso per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell’art. 7 ammonta al massimo ai 2/3 dei costi complessivi riconosciuti relativi alle spese di formazione, di aggiornamento e di supervisione, del materiale didattico e ai salari del personale riconosciuto e delle famiglie diurne.18 2Il contributo fisso per le attività di cui all’art. 9 ammonta al massimo al 75% dei costi di esercizio riconosciuti. 3Per sostenere i genitori residenti in Ticino nel conciliare famiglia e lavoro o formazione il Cantone e i Comuni possono concedere contributi volti a contenere l’onere finanziario (retta) a loro carico.19 4I criteri per la commisurazione e il versamento del contributo sono stabiliti dal regolamento. 3. Ripartizione del contributo fisso Art. 14a20 1I Comuni si assumono complessivamente 1/5 della somma dei contributi fissi e dei contributi volti a contenere l’onere finanziario (retta) a carico del Cantone per le attività di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola ai sensi dell’art. 7. 2La quota è assunta dai Comuni nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d’imposta cantonale. 3Le ulteriori modalità sono stabilite dal regolamento. Capitolo II Provvedimenti di protezione

Art. 15 A. Principi generali

1L’intervento dello Stato nella sfera privata e familiare avviene su richiesta della famiglia, su segnalazione di terzi previo consenso del titolare dell’autorità parentale, o su decisione dell’autorità tutoria o giudiziaria. 2Lo Stato assicura le necessarie misure di protezione quando la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato. 3Ogni intervento avviene nell’interesse superiore del minorenne. 4Al minorenne capace di discernimento è garantito il diritto di essere sentito. B. Prestazioni di servizio sociale individuale

Art. 16 I. Definizione

1Sono prestazioni di servizio sociale individuale quelle indirizzate alle famiglie o ai loro singoli membri, segnatamente: a) l’esame dei bisogni; b) la valutazione socio-familiare richiesta dalle autorità tutorie o giudiziarie; c) le prestazioni di consulenza, mediazione e sostegno sociale; d) l’attivazione e il coordinamento delle risorse necessarie a fronteggiare i bisogni specifici delle famiglie; e) la preparazione, l’esecuzione e la verifica degli affidamenti di minorenni fuori dal loro ambiente familiare ai sensi dell’art. 20 della presente legge nel rispetto delle competenze della famiglia o dell’autorità collocante; 16 Nota marginale modificata dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3. 17 Art. modificato dalla L 20.9.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 446. 18 Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2018, 217. 19 Cpv. modificato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3. 20 Art. introdotto dalla L 16.12.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2026, 71. f) la ricostituzione delle condizioni di accoglienza delle famiglie per i loro figli minorenni affidati ad altre famiglie o a centri educativi. 2Le prestazioni sopra elencate (cpv. 1 lett. a-f) sono gratuite.

Art. 17 II. Segnalazione

Ogni persona che opera nei settori dell’educazione, del sociale, della sanità, della giustizia e della polizia segnala all’unità amministrativa competente per l’esecuzione delle prestazioni di servizio sociale ai sensi dell’art. 16 i casi che potrebbero rendere necessario un suo intervento se li ha accertati nell’esercizio della sua attività ufficiale o professionale e la salute, lo sviluppo fisico, psichico o sociale del minorenne è minacciato.

Art. 18 C. Prestazioni di servizio educativo

Sono prestazioni di servizio educativo quelle assicurate da enti pubblici o privati e finalizzate: a) al sostegno e all’accompagnamento educativo dei minorenni nel proprio contesto familiare e ambientale e all’aiuto ai genitori nella presa a carico dei figli; b) al mantenimento delle relazioni personali tra figli minorenni e genitori.

Art. 19 D. Accoglienza delle famiglie

Sono prestazioni di accoglienza delle famiglie quelle organizzate da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che ospitano famiglie o membri di famiglie i quali necessitano di protezione in strutture adeguate al bisogno. E. Affidamento di minorenni presso terzi

Art. 20 I. Definizione

1Sono affidamenti di minorenni presso terzi i collocamenti: a) presso famiglie affidatarie; b) presso centri educativi gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro che accolgono più di 4 minorenni. 2Non sono centri educativi gli istituti cantonali, comunali o privati di utilità pubblica che sottostanno a vigilanza particolare in base alla legislazione scolastica, sanitaria o del settore invalidi, e i campi e le colonie di vacanza.21

Art. 21 II. Sussidiarietà

1Il minorenne può essere affidato a terzi se privo di un ambiente familiare idoneo a garantire il suo sviluppo e benessere. Le condizioni di indigenza dei genitori non costituiscono motivo per un affidamento. 2Se le condizioni di affidamento sono adempiute, lo stesso avviene prioritariamente presso famiglie affidatarie. 3L’affidamento in centri educativi è possibile in mancanza di valide alternative presso famiglie affidatarie o nel caso in cui siano necessarie cure e prestazioni educative specialistiche altrimenti non assicurabili tramite affidamento familiare. 4In caso di comprovata necessità l’affidamento può continuare fino ai 20 anni compiuti. III. Accoglienza 1. Obbligo di autorizzazione

Art. 22

1Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per l’obbligo di autorizzazione ai sensi della legislazione federale. 2I minorenni possono essere accolti soltanto dopo il rilascio dell’autorizzazione. 3Il regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento della autorizzazione. 2. Progetto educativo

Art. 23

1Per ogni affidamento l’unità amministrativa competente o l’autorità tutoria o giudiziaria che ha ordinato l’affidamento, il responsabile del centro educativo o la famiglia affidataria in collaborazione con il detentore dell’autorità parentale, elaborano e applicano il progetto educativo di affidamento. 2Il regolamento stabilisce il contenuto, le modalità di elaborazione e di verifica. IV. Compenso alla famiglia affidataria 21 Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 709.

Art. 24

La famiglia affidataria di cui all’art. 21 ha diritto ad un contributo ai sensi dell’art. 294 CC, corrisposto dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi. F. Sussidiamento

Art. 25 I. In generale

1Il Cantone promuove e coordina i provvedimenti di protezione con: a) iniziative proprie; b) il sussidiamento di iniziative di terzi riconosciute in base all’art. 26. 2Al fine di garantire un’adeguata risposta ai differenti bisogni e un’equa distribuzione dei servizi pubblici o privati sul territorio, il Consiglio di Stato rileva i bisogni esistenti e fissa l’ordine di priorità degli interventi da sostenere.

Art. 25a

…22

Art. 25b

…23

Art. 26 II. Riconoscimento

Il Cantone può riconoscere enti pubblici o privati senza scopo di lucro che erogano prestazioni ai sensi degli art. 18, 19 e 20 cpv. 1 lett. b) e che soddisfano in particolare le seguenti condizioni: a) sono in possesso, laddove necessaria, dell’autorizzazione ai sensi dell’OAMin; b) rispondono ad un bisogno ai sensi dell’art. 25 cpv. 2; c) garantiscono prestazioni di qualità e di economicità; d) si impegnano, limitatamente ai provvedimenti degli art. 19 e 20 cpv. 1 lett. b), ad accogliere famiglie e/o minorenni per i quali si rende necessario un provvedimento di protezione.

Art. 27 III. Sussidi per la costruzione

1Il Cantone può concedere, a enti pubblici o privati riconosciuti ai sensi degli art. 19 e 20 cpv. 1 lett. b), sussidi per l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento e la ristrutturazione fino ad un massimo del 50% delle spese riconosciute. 2I sussidi sono commisurati: a) al profilo dell’ente; b) alla sua situazione finanziaria; c) all’importanza che la sua attività riveste per l’applicazione della presente legge. IV. Sussidi per l’esercizio e l’acquisto di arredamento, di attrezzature e simili 1. Prestazioni di servizio educativo, accoglienza di famiglie

Art. 28

1Il finanziamento degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una prestazione prevista dagli art. 18 e 19 è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale dello Stato. 2Il contributo globale dello Stato è calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali. 3Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate. 4Qualora l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le attività previste agli art. 18 e 19 l’intervento finanziario del Cantone sarà accordato parzialmente. 2. Affidamento di minorenni presso centri educativi

Art. 29 a) Principio

1Il finanziamento degli enti pubblici o privati riconosciuti dal Cantone destinati a svolgere una prestazione prevista dall’art. 20 cpv. 1 lett. b) è assicurato da tutte le entrate d’esercizio, dai contributi delle famiglie e dal contributo globale composto dalla partecipazione dello Stato da una parte e da quella dei Comuni. 2In casi particolari, i contributi delle famiglie possono essere anticipati dallo Stato, che può esercitare eventuali regressi. 3Il contributo globale è calcolato annualmente sulla base dei compiti attribuiti all’ente sussidiato mediante contratto di prestazione, della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali. 22 Art. abrogato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2020, 199. 23 Art. abrogato dalla L 20.10.2021; in vigore dal 7.1.2022 - BU 2022, 3; precedente modifica: BU 2020, 106. 4Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all’ente sussidiato. Esso viene versato a rate. 5Qualora l’ente sussidiato svolgesse solo parzialmente le prestazioni previste all’art. 20 cpv. 1 lett. b), il contributo globale sarà accordato parzialmente. 6La determinazione del contributo globale e la stipulazione del contratto di prestazione è di competenza del Consiglio di Stato. 7Le ulteriori modalità di pagamento, incluse quelle relative al versamento di acconti, sono stabilite dal regolamento.

Art. 30 b) Ripartizione del contributo globale

1I Comuni si assumono complessivamente 1/3 della somma dei contributi globali erogati agli enti riconosciuti in base all’art. 20 cpv. 1 lett. b) e ai costi del singolo collocamento ai sensi dell’art. 32. 2La quota è assunta dai Comuni nella misura corrispondente ad una percentuale uniforme del loro gettito d’imposta cantonale. 3Il singolo Comune può beneficiare di uno sconto fino al massimo del 50% sulla somma complessiva del contributo in base al cpv. 2, se partecipa ai costi di esercizio delle attività di sostegno alle famiglie o partecipa al contenimento dell’onere finanziario (retta) a carico dei genitori per l’affidamento del figlio a servizi o strutture riconosciute ai sensi dell’art. 7 e se garantisce un accesso a questi servizi equo, differenziato e alla portata di tutti, e fino al massimo del 25% per le attività ai sensi dell’art. 9.24 4Lo sconto complessivo non può superare il 50% del contributo dovuto in base al cpv. 2. 5Il rimanente viene assunto dal Cantone. 6Le ulteriori modalità sono stabilite dal regolamento.

Art. 31 c) Determinazione del contributo globale

Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate: a) contributi corrisposti dalle famiglie o sussidiariamente dal Cantone in applicazione della presente legge; b) prestazioni assicurative particolari previste dalla legge federale su l'assicurazione per l’invalidità del 19 giugno 1959 (LAI); c) eventuali sussidi federali e cantonali; d) ogni altro ricavo stabilito dal regolamento.

Art. 32 V. Affidamenti di minorenni in centri educativi non riconosciuti

1Ove si verifichi l’impossibilità di far capo a centri educativi riconosciuti, lo Stato può assumere, in via eccezionale, le spese del singolo collocamento in altri centri educativi situati nel Cantone o fuori di esso. 2Il regolamento stabilisce i requisiti, le modalità e la procedura della richiesta. Capitolo III Progetti generali

Art. 33 A. Informazione

1Il Cantone assicura alle famiglie e agli enti pubblici e privati l’accesso all’informazione sull’insieme delle attività e delle prestazioni di sostegno alle famiglie e protezione dei minorenni. 2Esso provvede in particolare a: a) mettere a disposizione la documentazione completa e aggiornata; b) assicurare al richiedente la capacità di potersi orientare tra le differenti risorse disponibili sul territorio e di potere scegliere autonomamente; c) indirizzare il richiedente in caso di bisogno e con il suo consenso verso servizi pubblici o privati specifici.

Art. 34 B. Prevenzione e sensibilizzazione

Sono progetti di prevenzione e sensibilizzazione quelli realizzati da enti pubblici o privati riconosciuti, finalizzati a favorire il benessere delle famiglie e intesi a: a) promuovere e rafforzare la responsabilità e le capacità delle famiglie e dei suoi singoli membri a far fronte alle situazioni critiche; b) identificare e a ridurre i fattori di pericolo, in particolare dello sviluppo fisico, psichico o sociale dei minorenni; 24 Cpv. modificato dalla L 12.12.2017; in vigore dal 1.1.2019 - BU 2018, 217. c) sensibilizzare le persone che si occupano di minorenni sulle tematiche di politica familiare.

Art. 35 C. Formazione e ricerca

1Sono prestazioni di formazione e ricerca quelle organizzate da enti pubblici o privati riconosciuti che propongono: a) progetti extracurricolari di formazione finalizzati ad accrescere le competenze genitoriali; b) progetti extracurricolari di formazione e di aggiornamento per la conduzione delle attività di sostegno e di protezione di cui ai capitoli I e II; c) progetti di ricerca e di approfondimento riconosciuti sulla condizione familiare e dei minorenni che rientrano nel piano delle priorità definito dall’Osservatorio cantonale della politica familiare. 2Sono escluse le prestazioni di formazione e ricerca organizzate da enti pubblici o privati in base alla legislazione scolastica.

Art. 36 D. Aiuto alle famiglie

Sono progetti di aiuto alle famiglie quelli organizzati da enti pubblici o privati riconosciuti e finalizzati all’assistenza delle famiglie in difficoltà nello svolgimento della loro funzione e nella cura dei figli. E. Sussidiamento

Art. 37 I. In generale

Il Cantone promuove e sostiene i provvedimenti di cui al capitolo III con: a) iniziative proprie; b) il sussidiamento di iniziative di terzi.

Art. 38 II. Prevenzione, sensibilizzazione, formazione e ricerca

1Il Cantone può sussidiare i progetti di cui agli art. 34 e 35 della legge presentati e gestiti da enti pubblici o privati senza scopo di lucro tramite un contributo fisso stabilito annualmente dal Consiglio di Stato. 2Il contributo fisso non può superare il 75% delle spese riconosciute. 3Il regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l’ottenimento del sussidio. III. Aiuto alle famiglie 1. Riconoscimento

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