1Il Consiglio di Stato revoca le prestazioni concesse in virtù della presente legge,
rispettivamente ne ordina la restituzione totale o parziale:
a) quando per il loro ottenimento siano state date informazioni false o inesatte;
b) quando, per il loro ottenimento o successivamente, non siano adempiute le condizioni o gli
obblighi stabiliti dalla legge o dalle disposizioni esecutive;
c) quando siano state accertate infrazioni punibili dalle disposizioni penali in materia tributaria;
d) quando per motivi ingiustificati si verifica un cambiamento di destinazione delle opere sussidiate.
2L’obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo di 20 anni a contare dal versamento della
liquidazione per le costruzioni rurali nonché per l’aiuto iniziale sotto forma di contributo unico e dopo
dieci anni per gli impianti.68
3L’importo da restituire è calcolato in base ai metodi di computo federali.
Art. 42 Ipoteca legale
1A garanzia della restituzione di cui all’articolo 41 è riconosciuta allo Stato un’ipoteca
legale, secondo l’articolo 836 del Codice civile svizzero, con l’obbligo di iscrizione a Registro
fondiario. A titolo eccezionale in casi specifici è possibile richiedere altre forme di garanzia.70
2La postergazione dell’ipoteca legale può unicamente avvenire nell’ambito di una richiesta di prestito
garantito da pegno immobiliare, per il quale il Consiglio di Stato concede la preventiva
autorizzazione, dopo avere accertato la sopportabilità, per il debitore, dell’indebitamento
complessivo, incluso il nuovo credito richiesto.
Rimedi di diritto
Art. 42a71 1Contro le decisioni rese in applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio
di Stato.
2La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).
Art. 43 Disposizioni penali
1Le contravvenzioni alla presente legge e alle disposizioni esecutive sono punibili con una
multa fino a fr. 10’000.– in base alla legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
2La multa è inflitta dal Consiglio di Stato.
3Sono riservate le decisioni circa la revoca e la restituzione delle prestazioni.
Capitolo XI73
Norme transitorie e finali
Art. 44 Diritto applicabile
I contributi, i crediti e gli aiuti concessi in virtù delle disposizioni abrogate dalla presente
legge, sono retti dalle stesse.
Esame cantonale per l’esercizio dell’agriturismo
66 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
67 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU
2009, 37.
68 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
69 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU
2012, 474.
70 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
71 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100; precedenti modifiche: BU
2009, 37; BU 2015, 23.
72 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU
2010, 260.
73 Capitolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
Art. 45
1Sono parificati all’attestazione di superamento degli esami per l’esercizio dell’agriturismo
i certificati di capacità professionale rilasciati durante il regime delle previgenti legislazioni alla Lear,
nonché i certificati ottenuti o riconosciuti nell’ambito dell’applicazione di quest’ultima.
2Al gestore che non dispone dell’attestazione di cui all’articolo 34b capoverso 2 o di titolo equiparato,
l’autorizzazione è concessa a titolo provvisorio; essa decade se entro 3 anni dall’entrata in vigore della
presente legge il gestore non presenta l’attestazione richiesta.
Art. 46
…75
Art. 47 Abrogazione
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
- la legge sulla salvaguardia e sul promovimento dell’agricoltura dell’11 novembre 1982;
- la legge concernente l’abrogazione della legge dell’11 luglio 1958 circa l’istituzione della Cassa
ticinese di credito agricolo del 4 luglio 1972;
- l’articolo 18 della legge sulla conservazione del territorio agricolo del 19 dicembre 1989;
- il decreto legislativo del 6 febbraio 1995 concernente lo stanziamento di un contributo allo smercio
del bestiame e un sussidio all’Unione contadini ticinesi.
Art. 48 Entrata in vigore
1La presente legge, trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata
nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
2Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.76
Pubblicata nel BU 2003, 129.
74 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
75 Art. abrogato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
76 Entrata in vigore: 1° gennaio 2003 - BU 2003, 137.