1In collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie interessate e nel rispetto
dell’ambiente e degli animali, il Cantone contribuisce a promuovere l’agricoltura, per migliorare la
produzione, renderla più concorrenziale e diversificata, salvaguardare il ceto rurale, la famiglia
contadina e le aziende agricole nonché favorire la cura del paesaggio e uno sviluppo rurale sostenibile.
2Le misure promozionali si attuano a sostegno degli obiettivi fissati nelle linee direttive e nel piano
direttore, tenendo conto dei programmi di sviluppo regionali e considerando in particolare le difficili
condizioni di vita e di produzione dell’agricoltura montana e collinare.
3In particolare, il Cantone promuove la salvaguardia della biodiversità e della sicurezza alimentare,
favorendo l’uso in agricoltura di vegetali e animali di specie autoctone, evitando la monocultura, ed
escludendo l’uso di organismi geneticamente modificati per la produzione di alimenti, per il foraggio e
per la cura delle coltivazioni e degli allevamenti.
Art. 2 Conservazione del territorio agricolo e delle aziende agricole
1I terreni idonei all’utilizzo agricolo del Cantone Ticino devono rimanere adibiti e, laddove
possibile, essere ricuperati all’agricoltura.
2Le misure pianificatorie per la conservazione del territorio agricolo sono definite dalla legislazione
speciale.
3Lo sfruttamento dei terreni agricoli deve privilegiare le produzioni necessarie all’alimentazione
rispetto a quelle destinate a beni non alimentari.
Capitolo II
Formazione professionale
Art. 3 Generalità
Il Cantone promuove, in collaborazione con le organizzazioni agricole e le cerchie
interessate, la formazione professionale e continua agricola giusta le disposizioni federali e cantonali
in materia.
Art. 4 Centro professionale del verde e Azienda Agraria Cantonale di Mezzana
1Il Centro professionale del verde, quale centro per la formazione agricola, cura, coordina
e organizza la formazione di base e continua.
2L’Azienda agraria cantonale di Mezzana serve per le necessità dell’insegnamento, della pratica
dell’agricoltura e della sperimentazione in collaborazione con gli istituti di ricerca.
Art. 5 Consulenza
1Il Cantone assicura e sostiene un servizio di consulenza tecnica ed economica aziendale
dimensionato in base alle esigenze dell’agricoltura favorendo la formazione continua.
2Il servizio di consulenza può essere gestito in collaborazione con le organizzazioni agricole o con altri
interessati, favorendo le possibili sinergie, per il tramite di mandati di prestazione specifici.
1 Titolo modificato dalla L 14.12.2022; in vigore dal 24.2.2023 - BU 2023, 36.
2 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
3Il Cantone può sostenere centri che assistano i servizi di consulenza o servizi di consulenza
intercantonali.
Capitolo III
Miglioramenti strutturali
Art. 6 Aiuti agli investimenti
Il Cantone promuove il miglioramento strutturale dell’agricoltura attraverso la concessione
di aiuti agli investimenti realizzati nel Cantone per i seguenti provvedimenti a condizione che gli
interessati non possano già fare ragionevolmente capo o disporre di strutture analoghe:
a) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici e impianti di economia rurale;
b) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di abitazioni per il capo azienda nelle regioni di
montagna, nonché la trasformazione e il risanamento nelle altre zone;
c) l’esecuzione di bonifiche di terreni agricoli in funzione di un impiego migliore dei mezzi meccanici;
d) la costruzione, la trasformazione e il risanamento di edifici alpestri, compresi gli impianti;
e) l’acquisto in alternativa a nuovi interventi edilizi, di edifici di economia rurale, di abitazioni per il
capoazienda commisurate al fabbisogno dell’azienda o di edifici alpestri;
f) il miglioramento dei pascoli alpestri e sui maggenghi;
g) la costruzione, il miglioramento e l’adeguamento di impianti di collegamento per le aziende
alpestri e aziende agricole abitate tutto l’anno, quali strade agricole, teleferiche e impianti di
trasporto analoghi;
h) la costruzione, la trasformazione o l’acquisto di strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e la
vendita della produzione agricola;
i) limitatamente all’interessenza agricola, l’approvvigionamento idrico e di energia, la costruzione o
la trasformazione di impianti per la produzione o la trasformazione di energie rinnovabili e di
impianti irrigui e di bilancio idrico del suolo;
l) il ripristino di opere del genio rurale o di terreni agricoli danneggiati da eventi naturali, nonché il
ripristino periodico di opere e impianti del genio rurale;
m) l’acquisto di fondi agricoli per favorire l’entrata in possesso di nuovi terreni nelle vicinanze del
centro aziendale;
n) le misure atte a favorire il trasporto dei prodotti e del materiale necessario al carico e allo scarico
delle aziende alpestri, come pure il trasporto del fieno dai maggenghi privi di collegamenti
appropriati;
o) il ripristino di manufatti rurali ad alto valore naturalistico e/o paesaggistico;
p) la costruzione, la ristrutturazione e l’ampliamento di serre per l’orticoltura;
q) la trasformazione o l’ampliamento moderato di edifici agricoli e la costruzione di nuovi edifici
anche in zona edificabile per intraprendere un’attività accessoria agrituristica, a condizione che
vi si vendano in prevalenza beni prodotti dall’azienda o nel cantone, in funzione della disponibilità;
r) la fase di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale;
s) la realizzazione dei progetti di sviluppo regionale;
t) studi di fattibilità e progetti relativi a nuove misure e programmi federali o cantonali nel campo
agricolo, esclusa la loro realizzazione;
u) l’acquisto di macchinari per la foraggicoltura destinati alle aziende con almeno il 50% delle
superfici in zona di montagna;
v) in tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni a scopo
agricolo tesi a conseguire obiettivi ecologici.4
Art. 7 Beneficiari e condizioni
1Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti gli aventi diritto secondo l’ordinanza sui
miglioramenti strutturali nell’agricoltura del 2 novembre 2022 (OMSt) che adempiono le condizioni
ivi stabilite.6
2In deroga alle disposizioni di cui al capoverso 1, possono beneficiare degli aiuti agli investimenti:
a) le corporazioni di diritto pubblico, gli enti di diritto privato aventi scopi di pubblica utilità e le
cooperative agricole con sede nel Cantone a condizione che gli interventi rivestano un interesse
3 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedenti modifiche: BU 2007,
271; BU 2014, 10.
4 Lett. introdotta dalla L 4.11.2019; in vigore dal 10.1.2020 - BU 2020, 1.
5 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedenti modifiche: BU 2007,
271; BU 2009, 177; BU 2014, 10.
6 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
agricolo generale o siano attuati nell’ambito di un’azienda potenzialmente vitale affittata o da
affittare;
b) gruppi di persone costituitesi in società semplice oppure in società anonima, in società a garanzia
limitata o in società in accomandita per azioni con sede in Svizzera che eseguono opere aventi
anche interessi agricoli; per questi casi gli aiuti sono commisurati all’interesse agricolo dell’opera;
c) aziende agricole situate in aree a rischio con un fabbisogno in unità standard di manodopera
(USM) inferiore a quanto previsto dall’OMSt, fino ad un minimo di 0,5 USM.
3Per le aziende accessorie agrituristiche l’operatore deve essere gestore di un’azienda agricola ai
sensi dell’articolo 34 della presente legge.
4Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo
regionale che adempiono le condizioni e i requisiti previsti dall’OMSt.7
Art. 8 Modalità
1Gli aiuti agli investimenti possono essere concessi sotto forma di:
a) contributo;
b) assunzione totale o parziale del tasso di interesse per i crediti di costruzione e per i mutui concessi
dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino a scopi agricoli;
c) assunzione totale del tasso di interesse, fino ad un massimo del 3% e per un credito massimo di
fr. 200’000.– per azienda, non cumulabile con la lettera b, per una durata massima di 12 anni,
per i crediti garantiti da mutui concessi dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino, limitatamente
al provvedimento di cui all’articolo 6 lettera u.
2Il contributo di cui al capoverso 1 lettera a non può superare il 50% del preventivo sussidiabile
riconosciuto; può rivestire anche la forma di un contributo forfetario.
3Il Consiglio di Stato stabilisce:
a) i criteri per determinare le aliquote del contributo e il contributo forfetario;
b) la quota parte del tasso d’interesse assunto.
4Per gli investimenti giusta l’articolo 6 lettera m può essere concesso solo l’aiuto previsto all’articolo 8
capoverso 1 lettera b.
5Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti unicamente provvedimenti non ancora iniziati.
6L’inizio anticipato dei lavori deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall’ente sussidiante.
In assenza di tale autorizzazione non sono computate le spese eseguite o deliberate prima della
decisione di concessione degli aiuti agli investimenti. L’autorizzazione preventiva non conferisce diritto
alla concessione degli aiuti.
Garanzia delle opere:
a) Divieto di modifica della destinazione
Art. 8a9 La destinazione agricola di fondi, opere, impianti ed edifici agricoli oggetto di migliorie,
realizzati con aiuti agli investimenti cantonali, non può essere modificata per un periodo di 20 anni a
contare dall’ultimo versamento dell’aiuto.
b) Divieto di concorrenza nei confronti di aziende artigianali esistenti
Art. 8b10 1Gli aiuti agli investimenti per i provvedimenti di cui all’articolo 6 lettera h sono concessi se,
al momento della pubblicazione della domanda di cui al capoverso 2, nessuna azienda artigianale
direttamente interessata nella zona d’attività determinante sul piano economico è disposta ed è in
grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto o di fornire una prestazione di servizio
equivalente.
2Prima della concessione degli aiuti il Consiglio di Stato pubblica per un periodo di 30 giorni le
domande relative ai provvedimenti di cui al capoverso 1 nel Foglio ufficiale rinviando al presente
articolo.
3Nel termine di pubblicazione di cui al capoverso 2 le aziende artigianali direttamente interessate nella
zona d’attività determinante sul piano economico possono fare opposizione agli aiuti presso il servizio
competente.
4Il servizio competente decide sulla domanda e sulle opposizioni entro 30 giorni dalla scadenza dei
termini per le opposizioni.
5Le decisioni di aiuto sono notificate all’istante e agli opponenti.
7 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
8 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
9 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
10 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
c) Crediti di investimento
Art. 8c11 1I crediti d’investimento giusta l’OMSt sono depositati presso la Banca dello Stato.
2La Banca dello Stato provvede all’esecuzione delle decisioni del Consiglio di Stato come pure al
servizio di contabilità e di cassa.
3Le modalità d’applicazione del presente articolo sono stabilite da una speciale convenzione tra il
Cantone e la Banca dello Stato.
4L’ipoteca di cui il Cantone ha ordinato la costituzione a garanzia dei crediti di costruzione può essere
eccezionalmente postergata nel caso in cui:
a) il nuovo credito richiesto è utilizzato per acquistare, estendere, mantenere o migliorare un’azienda
agricola o un fondo agricolo;
b) l’indebitamento complessivo, incluso il nuovo credito richiesto, è sopportabile per il debitore.
Norme applicabili
Art. 8d12 Riservate le disposizioni del presente capitolo, sono applicabili per analogia le disposizioni
generali di cui all’OMSt.
Progetti di promozione della sostenibilità
Art. 8e13 Il Cantone può contribuire finanziariamente o con la propria forza lavoro alla
preparazione e attuazione di progetti di promozione della sostenibilità in ambito agricolo sostenuti
dalla Confederazione.
Capitolo IV
Promozione del settore agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti14
Art. 9 Misure promozionali e di controllo
1Con le misure si promuove l’immagine, la conoscenza e la valorizzazione del settore
agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti.16
2La promozione del settore agricolo ticinese e della qualità dei suoi prodotti spetta sia alle
organizzazioni dei produttori sia alle relative organizzazioni di categoria.17
3L’organizzazione di categoria è composta dalle organizzazioni dei produttori, dei trasformatori e, se
del caso, dei commercianti.
4Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni dei produttori e di categoria
devono essere riconosciute dal Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il
riconoscimento è sottoposto a regolare riesame.
5Il Consiglio di Stato può predisporre un servizio di controllo in modo da garantire un’applicazione
efficace e coordinata delle normative federali che interessano il settore agricolo e può delegare
determinati compiti ispettivi a enti di controllo esterni accreditati; esso può prelevare delle tasse a
parziale o totale copertura dei costi di controllo.
Art. 10 Sostegno alle misure di promozione del settore agricolo18
1Il Cantone può sostenere con contributi finanziari e di altro tipo i provvedimenti presi a
livello cantonale dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria, nonché dalla conferenza
agroalimentare, per promuovere il settore agricolo ticinese e la qualità dei suoi prodotti agricoli.20
2Le organizzazioni concordano i loro provvedimenti ed elaborano strategie comuni nell’ambito della
conferenza agroalimentare; istituiscono all’interno della stessa un comitato operativo per promuovere
lo smercio.
3I provvedimenti sostenuti concernono segnatamente le seguenti attività:
a) promozione dei prodotti (pubblicità generale, pubbliche relazioni e promozione delle vendite);
b) manifestazioni, eventi ed esposizioni;
11 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
12 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100; precedente modifica: BU
2015, 23.
13 Art. introdotto dalla L 14.12.2022; in vigore dal 24.2.2023 - BU 2023, 36.
14 Titolo modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
15 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
16 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
17 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
18 Nota marginale modificata dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
19 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
20 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
c) studi.21
Art. 11 Sostegno alle misure di promozione della qualità
1Il Cantone può istituire o sostenere l’istituzione e la riqualifica di marchi di garanzia,
denominazioni di origine o di provenienza e simili per prodotti o servizi ticinesi o sovraregionali oppure
aderire a tali iniziative e delegarne la gestione a terzi.
2Con l’accordo dei rispettivi Cantoni o regioni interessate, il Consiglio di Stato può estendere i marchi
e le denominazioni di cui al capoverso 1 anche a regioni limitrofe o partecipare a marchi e
denominazioni comuni.
Art. 12 Contributo cantonale
1Il credito per il sostegno delle misure promozionali viene definito con il preventivo.
2Per ogni azione il contributo finanziario di regola non può superare il 50% dei costi computabili.
3Eccezionalmente per il sostegno delle misure promozionali di prodotti di montagna, di prodotti d’alpe
o di settori agricoli particolarmente deboli il contributo finanziario può raggiungere l’80% dei costi
computabili.23
4Il Consiglio di Stato determina i criteri per la ripartizione dei mezzi finanziari e fissa le aliquote
percentuali per le diverse misure di sostegno.
Art. 13 Produzione animale
1Il Cantone concede all’associazione di categoria che rappresenta le associazioni di
produttori un contributo annuo di fr. 280’000.-- a sostegno della produzione animale.
2La beneficiaria del contributo presenta annualmente il rapporto di attività con le indicazioni sul suo
utilizzo.
3Per sostenere l’allevamento di bovini da latte in tutto il territorio cantonale e in particolare nelle valli
più discoste, più difficili ed economicamente più onerose da raggiungere, il Cantone può accordare
un contributo al trasporto del latte.
Art. 14 Misure di solidarietà
1Qualora un’organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare la
promozione dello smercio e della qualità, il Consiglio di Stato può estendere l’obbligo del pagamento
dei contributi all’insieme dei produttori, dei trasformatori e dei commercianti interessati da singoli
prodotti o da gruppi di prodotti, fissandone contemporaneamente l’importo.
2I contributi dei non membri non possono superare l’importo dei contributi dei membri delle
organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni di categoria e non possono essere destinati al
finanziamento dell’amministrazione delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni di
categoria né al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri di tali organizzazioni.
3I contributi sono prelevati dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria.
4…26
5Le decisioni di tassazione cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi
dell’articolo 80 LEF.
Messa in rete e valorizzazione della produzione locale
Art. 14a27 1Il Cantone può sostenere, anche finanziariamente, organizzazioni interdisciplinari, che
rappresentano segnatamente la produzione agricola, la trasformazione, la distribuzione, la
ristorazione e il turismo, il cui scopo è valorizzare la produzione agricola locale e il consumo dei
relativi prodotti agroalimentari.
2Per potere beneficiare del sostegno del Cantone le organizzazioni devono essere riconosciute dal
Consiglio di Stato in base a criteri di rappresentatività. Il riconoscimento è sottoposto a regolare
riesame.
21 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
22 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
23 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
24 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100; precedente modifica: BU
2015, 23.
25 Art. modificato dalla L 26.11.2013; in vigore dal 1.9.2013 - BU 2014, 10.
26 Cpv. abrogato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100; precedente modifica: BU 2013,
481.
27 Art. introdotto dalla L 11.12.2019; in vigore dal 21.2.2020 - BU 2020, 48.
3Le organizzazioni beneficiarie sono tenute a presentare al Consiglio di Stato il rapporto di attività e
il rendiconto finanziario.
Capitolo V
Provvedimenti complementari
Art. 15 Avvicendamento generazionale
Allo scopo di facilitare l’avvicendamento generazionale il Cantone può accordare contributi
a giovani agricoltori che rilevano in proprietà o in affitto un’azienda agricola per una gestione a lungo
termine.
Art. 16 Contributo unico
1Ai beneficiari dell’aiuto iniziale sotto forma di credito d’investimento secondo l’OMSt che
rilevano in proprietà l’intera azienda agricola conformemente alla legge sul diritto fondiario rurale del
4 ottobre 1991 (LDFR), è concesso un contributo unico pari al 30% del credito d’investimento
ottenuto.30
2Per i giovani che rilevano l’azienda agricola al di fuori della famiglia il contributo unico è pari al 50%
del credito d’investimento ottenuto.
3Il contributo di cui ai capoversi 1 e 2 può essere concesso fino al compimento del quarantesimo
anno di età ed è calcolato sulla base dell’aiuto iniziale sotto forma di credito d’investimento che
l’interessato avrebbe potuto ottenere se non avesse raggiunto il limite di età previsto dall’OMSt per
beneficiare dell’aiuto iniziale sotto forma di credito d’investimento. I due contributi non sono
cumulabili.31
4Il contributo concesso non può superare i costi per l’acquisto dell’azienda o eventuali investimenti
legati all’azienda stessa come previsto nell’OMSt.
5Oltre a quanto previsto dai capoversi 1–4, le condizioni per l’attribuzione dei contributi di cui ai
capoversi 1 e 2 sono quelle definite dall’OMSt.32
Art. 17 Importo del contributo
1Il contributo massimo per azienda secondo l’articolo 16 capoverso 1 ammonta a fr.
50’000.–. e secondo l’articolo 16 capoverso 2 a fr. 100’000.–.
2Il Consiglio di Stato può graduare i contributi secondo le difficoltà di produzione.
Art. 18 Contributo per affitto d’aziende agricole al di fuori della famiglia
1Il contributo unico di cui all’articolo 16 può essere concesso ai giovani agricoltori che
affittano per almeno 20 anni un’azienda agricola al di fuori della famiglia.
2I principi per la concessione sono quelli definiti all’articolo 16, compresa l’iscrizione dell’ipoteca
legale sui fondi necessari o altre forme di garanzia.
Art. 19 Credito di riqualifica professionale in agricoltura
1Ai giovani intenzionati a rilevare un’azienda e ad ottenere il contributo di cui all’articolo 16
o 18, che già dispongono di una formazione di base secondo l’OMSt e che devono seguire dei corsi
ai fini di ottenere un titolo conforme all’OMSt, può essere concesso un credito di formazione.36
2Il credito di formazione è concesso per un massimo di 2 anni e per un ammontare massimo di fr.
20’000.– all’anno in funzione del tipo di formazione seguito.
3Il credito di formazione è trasformato in contributo in aggiunta a quello di cui all’articolo 16 o 18, se
concesso.
Contributi di declività
28 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
29 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
30 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
31 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
32 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
33 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
34 Art. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100; precedente modifica: BU
2015, 23.
35 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
36 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
Art. 20
1Per la promozione e la conservazione dell’agricoltura in condizioni di produzione difficili
nonché per la protezione e la cura del paesaggio colturale il Cantone versa annualmente, in aggiunta
alle prestazioni federali, contributi di declività.
2I contributi sono pagati alle aziende di gestori domiciliati nel Cantone per terreni situati in territorio
ticinese per i quali vengono versati i contributi di declività federali.37
3Il Consiglio di Stato fissa il contributo di superficie per ettaro. Esso non può essere superiore a quello
federale e per i vigneti tiene conto dei limiti di reddito e di sostanza previsti per i contributi di transizione
federali.38
Contributi per la biodiversità e la qualità del paesaggio
Art. 20a39 1Il Cantone accorda contributi sia per l’interconnessione e la gestione adeguata di superfici
per la promozione della biodiversità, sia per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo di paesaggi
rurali variati.
2Ottengono i contributi i gestori che hanno diritto ai pagamenti diretti conformemente all’ordinanza
concernente i pagamenti diretti all’agricoltura del 23 ottobre 2013 (OPD), per la gestione di fondi situati
in Ticino.
3Il contributo cantonale copre la quota percentuale di finanziamento residua rispetto al contributo
massimo accordato dalla Confederazione.
4Nell’ambito dei contributi per la qualità del paesaggio il Consiglio di Stato definisce nel regolamento
gli obiettivi e i provvedimenti, nonché le condizioni relative alla stipulazione delle convenzioni di
gestione.
5Il Cantone può sostenere l’allestimento, l’implementazione e l’accompagnamento di progetti
d’interconnessione e per la qualità del paesaggio con un aiuto pari al 50% dei costi computabili,
ritenuto un massimo di fr. 20’000.– per progetto.
Art. 21 Agricoltura biologica
1Allo scopo di promuovere la conversione delle aziende agricole all’agricoltura biologica il
Cantone può accordare un contributo unico iniziale.
2Il contributo è pagato alle aziende che hanno sede nel Cantone e i cui gestori sono al beneficio dei
pagamenti diretti federali e sono domiciliati nel Cantone.
3L’ammontare del contributo unico iniziale non può superare i fr. 20’000.–.
4Il Consiglio di Stato può graduare il contributo secondo il tipo di azienda e le sue dimensioni, nonché
vincolare a oneri il contributo.
5Aziende o gestori che hanno già beneficiato di questo contributo non possono più essere presi in
considerazione per ulteriori contributi di cui al presente articolo.
Art. 22 Contributi d’estivazione
1Per favorire il mantenimento degli alpeggi siti sul territorio cantonale, il Consiglio di Stato
può concedere dei contributi per il bestiame da latte caricato, a complemento dei contributi federali
d’estivazione.
2Il contributo non può superare quanto previsto dai contributi d’estivazione federali e può essere
differenziato in funzione delle facilità di accesso.
Art. 23 Promozione della zootecnia indigena
1Il Cantone può contribuire alle spese per l’organizzazione di esposizioni di bestiame
bovino, ovino, caprino o equino da reddito nella misura massima di fr. 15’000.– per esposizione.
2Il Consiglio di Stato definisce l’ammontare dei contributi per tipo di esposizione e le condizioni per la
loro concessione.
Capitolo VI
Condotte veterinarie e assicurazione bestiame
Condotte veterinarie
37 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
38 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
39 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU
2009, 542.
40 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
41 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
42 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
Art. 24
1Il territorio cantonale è suddiviso in condotte veterinarie.
2Queste ultime hanno lo scopo di garantire le cure veterinarie per il bestiame delle aziende agricole
alle medesime condizioni.
3Il Consiglio di Stato delimita o modifica il comprensorio e il numero delle condotte veterinarie tenendo
conto della struttura agricola e della configurazione geografica regionale, della situazione finanziaria
delle stesse e della presenza sufficiente di bestiame.
4Esso definisce inoltre i compiti minimi delle condotte e dei veterinari di condotta.
5Gli statuti delle condotte veterinarie soggiacciono all’approvazione del Consiglio di Stato.
6La vigilanza sulle condotte veterinarie spetta al Consiglio di Stato.
Art. 25 Finanziamento delle condotte
Al finanziamento delle condotte veterinarie concorrono obbligatoriamente:
a) i detentori di bovini, bestiame minuto e di equini secondo la tariffa di condotta calcolata per unità
di bestiame grosso approvata dal Consiglio di Stato e determinata sulla base della situazione
finanziaria della condotta;
b) il Cantone.
Contributo cantonale
Art. 25a45 1Il contributo cantonale complessivo ammonta al massimo a fr. 400’000.–.
2Alle singole condotte è concesso un contributo forfetario annuo di fr. 20’000.– e un contributo
complementare sulla base del rimanente credito annuo secondo una chiave di riparto stabilita dal
Consiglio di Stato.
3La chiave di riparto considera almeno il numero di aziende, il numero di unità di bestiame grosso
(UBG) e la distanza delle aziende dal domicilio del veterinario di condotta.
Mandato al veterinario
Art. 25b46 Il mandato di prestazioni tra la condotta veterinaria e il veterinario soggiace
all’approvazione del Consiglio di Stato.
Art. 26 Casse di assicurazione del bestiame
1L’assicurazione del bestiame è obbligatoria quando l’istituzione della relativa cassa è
decisa dalla maggioranza assoluta dei detentori di bestiame di un Distretto o di uno o più Comuni. In
tal caso gli statuti della cassa soggiacciono all’approvazione del Consiglio di Stato.
2Quando le condizioni economiche o sanitarie lo giustificano il Consiglio di Stato può decretare la
costituzione o la fusione di una o più casse o modificarne il comprensorio.
3La vigilanza sulle casse spetta al Consiglio di Stato.
Art. 27 Contributo alle casse di assicurazione del bestiame
1Il Cantone sostiene le casse di assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino con
un contributo annuo, determinato annualmente dal Consiglio di Stato, pari al massimo al 40% dei
contributi annui versati dai detentori di bestiame.
2Per beneficiare del contributo le casse devono avere almeno 10 detentori di bestiame affiliati o 100
UBG.
Capitolo VII
Aiuto in caso di calamità, protezione dei raccolti
Art. 28 Azioni di aiuto in caso di calamità
Il Consiglio di Stato prende sollecitamente le misure necessarie per contenere i danni non
assicurabili causati alla produzione agricola da calamità naturali.
Servizio fitosanitario
43 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
44 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
45 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
46 Art. introdotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
47 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
48 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23; precedente modifica: BU
2009, 173.
Art. 29
1Il Consiglio di Stato organizza un servizio fitosanitario e ordina adeguate misure di lotta o
prevenzione contro organismi nocivi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente
pericolose, in conformità alle disposizioni dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali del 27 ottobre
2010 (OPV).50
2In particolare esso può esigere l’esecuzione di adeguati trattamenti fitosanitari, come pure
l’eliminazione di alberi da frutta, di ceppi di vigna, di altre colture agricole o di piante ornamentali o
invasive, che costituiscono potenziali o manifesti focolai di infezione.
3In caso di altri organismi nocivi per il settore agricolo, il Consiglio di Stato può ordinare le misure di
cui ai capoversi 1 e 2.
4Il Consiglio di Stato può accordare ai gestori o, in assenza di gestori, ai proprietari di particelle,
contributi per i costi derivanti da misure di lotta imposte in virtù dell’OPV.51
5Il Consiglio di Stato definisce i criteri e l’ammontare dei contributi di cui al capoverso 4 fino ad un
massimo di fr. 20’000.– per ettaro.
Art. 30 Obbligo di tollerare
Nell’interesse della conservazione dell’agricoltura o se lo stato d’abbandono del terreno
pregiudica particolarmente l’ambiente, il proprietario fondiario deve tollerare gratuitamente la gestione
di terreni incolti.
Capitolo VIII
Organizzazioni agricole
Art. 31 Unione contadini ticinesi
1All’Unione contadini ticinesi, quale organizzazione di categoria che raggruppa
organizzazioni e associazioni agricole, è concesso un contributo annuo.52
2Il versamento del contributo è subordinato allo svolgimento di opera fattiva a favore dell’agricoltura
ticinese, coordinando l’attività delle associazioni agricole affiliate, allo scopo di assicurare un’unità
d’azione nel contesto organizzativo e socio-economico dell’agricoltura.
3L’ammontare del contributo è stabilito in sede di preventivo. Il Consiglio di Stato può subordinarlo ad
un mandato di prestazione.
4Il Consiglio di Stato collabora nell’incasso delle quote volontarie versate dalle aziende agricole.
Art. 32 Organizzazioni agricole nazionali
Il Cantone può aderire a enti o ad associazioni intercantonali o nazionali di interesse
generale per il settore agricolo, contribuendo al loro finanziamento.
Art. 33 Conferenza agro-alimentare
1La conferenza agro-alimentare istituita dal Cantone ha lo scopo di favorire la
collaborazione tra l’agricoltura e i settori economici interessati.
2Il Consiglio di Stato definisce i compiti della Conferenza agro-alimentare e ne nomina i membri per
un periodo di 4 anni, tenendo conto della rappresentatività delle organizzazioni dei differenti settori.
3La Conferenza agro-alimentare può attribuire al massimo il 10% dell’importo destinato alla
promozione del settore agricolo per sostenere singoli progetti promozionali al di fuori delle
organizzazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 9.54
4Per quanto attiene all’importo dei contributi per i singoli progetti promozionali e ai criteri per la loro
ripartizione sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 12.
Capitolo IX
Agriturismo55
Definizione
49 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
50 Adesso ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31
ottobre 2018 (OSalV).
51 Adesso ordinanza sulla protezione dei vegetali da organismi nocivi particolarmente pericolosi del 31
ottobre 2018 (OSalV).
52 Cpv. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
53 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
54 Cpv. modificato dalla L 25.2.2025; in vigore dal 26.5.2025 - BU 2025, 100.
55 Titolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
Art. 34
1Per agriturismo si intende l’offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo
accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime
previste agli articoli 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e
all’articolo 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui
strutture agrituristiche:
a) in zona non edificabile rispettano le condizioni definite dall’articolo 24b della legge federale sulla
pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
b) in zona edificabile, si trovano all’interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.
2L’agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in
prevalenza prodotti dall’azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.
Art. 34a-34f …57
Capitolo X58
Applicazione della legge e disposizioni varie
Art. 35 Autorità competenti
1L’applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia di agricoltura
delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato.
2Il Consiglio di Stato può delegare alle organizzazioni dei produttori o di categoria, nonché a enti di
controllo, compiti di esecuzione, di controllo e di sorveglianza. Le disposizioni di tali organizzazioni ed
enti, relative ai compiti loro delegati, entrano in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
3I Comuni collaborano all’applicazione della presente legge.
Art. 36
…60
Art. 37 Prestazioni finanziarie
1Lo Stato garantisce le prestazioni finanziarie, quando la Confederazione subordina alla
partecipazione del Cantone la concessione di contributi e crediti federali.
2Il Consiglio di Stato definisce l’ammontare del sussidio cantonale fino a concorrenza dell’importo
massimo sussidiabile secondo la legislazione federale in materia.
3…62
4…63
5…64
Art. 38 Statistiche e rilevamenti
1Il Consiglio di Stato può ordinare rilevamenti coordinati e indagini statistiche concernenti
il settore agricolo, avvalendosi della collaborazione dei Comuni e delle organizzazioni professionali.
2Il rilevamento e lo scambio di dati tramite interfacce elettroniche può essere reso obbligatorio.
Art. 39 Rispetto delle norme
1I beneficiari di contributi e crediti sono responsabili della corretta manutenzione e dell’uso
razionale delle opere e attrezzature realizzate con l’aiuto dello Stato.
2I beneficiari di contributi sono tenuti al rispetto delle norme particolari relative all’ottenimento dei
contributi federali o cantonali specifici.
Tasse e spese
56 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
57 Art. abrogati dalla L 15.3.2023; in vigore dal 15.6.2023 - BU 2023, 314; precedente modifica: BU 2015,
23.
58 Capitolo modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
59 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
60 Art. abrogato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
61 Art. modificato dalla L 17.12.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 173.
62 Cpv. abrogato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.5.2017 - BU 2017, 97.
63 Cpv. abrogato dalla L 23.1.2017; in vigore dal 1.5.2017 - BU 2017, 97.
64 Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 16.
65 Art. modificato dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 23.
Art. 40
1Il Consiglio di Stato fissa tasse e spese prelevate per prestazioni, accertamenti, decisioni
e altri atti amministrativi presi in applicazione dei disposti di legge in materia agricola, secondo il
principio di copertura delle spese.
2L’importo massimo delle tasse è di fr. 1’000.–.