Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina: a) la protezione dal fumo passivo; b) la protezione e la riduzione del consumo di prodotti del tabacco e l'uso di sigarette elettroniche; c) la protezione dei minorenni.
Ticino · 801.160 · regulation
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Il presente regolamento disciplina: a) la protezione dal fumo passivo; b) la protezione e la riduzione del consumo di prodotti del tabacco e l'uso di sigarette elettroniche; c) la protezione dei minorenni.
Il presente regolamento si applica: a) ai prodotti del tabacco; b) alle sigarette elettroniche; c) ai prodotti simili di cui all'articolo 4 LPTab. Capitolo secondo Competenze
Il Dipartimento della sanità e della socialità è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab, riservate le competenze del Dipartimento delle istituzioni e del Dipartimento delle finanze e dell’economia.
Il Dipartimento delle istituzioni è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR).
Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è competente per l’esecuzione e l’applicazione della legge contro il fumo passivo e della LPTab per quanto riguarda la protezione della salute dei lavoratori.
L'Ufficio di sanità del Dipartimento della sanità e della socialità è competente per: a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico riservate le competenze dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell’economia e del Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni; b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo per quanto di sua competenza; c) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettere d e g LPTab per quanto di sua competenza; d) autorizzare le strutture per fumatori al di fuori delle imprese di ristorazione, previa presentazione di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo 25 del regolamento sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 7 giugno 2023 (RLEAR). 801.160
Il Laboratorio cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità è competente per: a) svolgere test d'acquisto o affidare tale incarico a terzi secondo l'articolo 24 LPTab; b) sorvegliare il mercato e ordinare le misure di cui all'articolo 37 LPTab; c) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 45 capoverso 1 lettere a, b, c, e, f e g LPTab per quanto di sua competenza.
1L’Ufficio del medico cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, tramite il Servizio di promozione e valutazione sanitaria, è competente per informare e sensibilizzare il pubblico sui temi previsti all’articolo 36 capoverso 1 LPTab. 2L’attività di informazione e sensibilizzazione include la raccolta di dati a fini di monitoraggio, di prevenzione e promozione della salute.
Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi del Dipartimento delle istituzioni è competente per: a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali chiusi accessibili al pubblico nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla LEAR; b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo nelle imprese del settore alberghiero e della ristorazione disciplinate dalla LEAR; c) autorizzare le strutture per fumatori nelle imprese di ristorazione secondo l'articolo 3 della legge contro il fumo passivo, previa presentazione di una dichiarazione di idoneità secondo l’articolo 25 RLEAR.
L'Ufficio dell'ispettorato del lavoro del Dipartimento delle finanze e dell'economia è competente per: a) vigilare sul rispetto del divieto di fumare nei locali adibiti a luoghi di lavoro per più persone; b) perseguire e giudicare le violazioni alle disposizioni penali di cui all'articolo 5 della legge contro il fumo passivo per quanto di sua competenza. Capitolo terzo Protezione dal fumo
1Oltre ai luoghi elencati all'articolo 1 capoverso 2 della legge contro il fumo passivo, sono luoghi accessibili al pubblico in particolare: a) i luoghi di svago e culturali; b) gli spazi adibiti a fiere e mostre; c) tutte le strutture dove si svolgono attività per e con minorenni. 2Il divieto si estende pure agli spazi pubblici accessori dei luoghi elencati nell'articolo 1 della legge contro il fumo passivo e nell'articolo 10 capoverso 1 del presente regolamento, quali ad esempio atrii, corridoi, foyer e servizi igienici. 3Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l'apertura del soffitto non è presa in considerazione. 4Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti di cui al capoverso 3.
1Il cartello del divieto di consegna di cui all'articolo 23 capoverso 2 LPTab viene fornito gratuitamente dall'Ufficio del medico cantonale. 2I responsabili dei punti di vendita, come pure quelli che ospitano i distributori automatici, sono tenuti a istruire il personale di vendita e i gerenti sul rispetto della legislazione federale e cantonale relativa al tabacco e alla protezione dal fumo. Capitolo quarto Disposizioni penali Comunicazione 801.160
Le violazioni alle disposizioni penali constatate da parte della Polizia cantonale o della Polizia comunale, che possono ispezionare i locali, sono oggetto di un rapporto che è trasmesso all’autorità competente di cui al secondo capitolo.
1In caso di violazione del divieto di fumare di cui all'articolo 2 della legge contro il fumo passivo, oltre al trasgressore può essere punito il gestore della struttura medesima, rispettivamente il datore di lavoro. 2In caso di violazione del divieto di consegna a minorenni di cui all'articolo 23 LPTab, sono punibili il titolare della ditta o i suoi rappresentanti, il gerente, il personale di vendita, così come i clienti e gli avventori. Capitolo quinto Disposizioni finali
Il regolamento concernente la protezione contro il fumo del 24 aprile 2013 è abrogato.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2026. Pubblicata nel BU 2026, 173.