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11 provisions
Art. 1 Autorità competente
1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi,
esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle
disposizioni federali e cantonali sugli esplosivi.1
2…2
Autorizzazione per spettacoli con impiego di fuochi
d’artificio di categoria F4 o con pezzi pirotecnici di
categoria T23
1. Domanda
Art. 2
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’accensione di fuochi d’artificio di
categoria F4 o pezzi pirotecnici di categoria T2 deve essere presentata su modulo ufficiale al
Servizio almeno 15 giorni prima della data prevista, già munita del preavviso del Municipio del
comune dove è organizzato lo spettacolo e della Federazione cantonale ticinese servizi
ambulanze, con i seguenti allegati:
a) piano di situazione con indicazione delle coordinate (CH1903) del luogo di tiro e delle
distanze di sicurezza dal pubblico e dagli edifici;
b) copia dell’attestato di assicurazione responsabilità civile;
c) lista dei pezzi pirotecnici utilizzati con indicazione della categoria, calibro, peso netto e peso
lordo di esplosivo, distanza di sicurezza minima data dal fornitore.
2. Rilascio
Art. 3
1Il Servizio rilascia l’autorizzazione per l’accensione dei pezzi pirotecnici e informa gli
uffici cantonali e gli enti coinvolti.5
2L’autorizzazione può contenere oneri e condizioni.
Permessi di vendita al dettaglio di fuochi d’artificio
1. Domanda
Art. 4
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi
d’artificio deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio entro il 31 maggio di ogni anno
con i seguenti allegati:
a) piano dettagliato degli spazi commerciali di vendita e deposito dei fuochi d’artificio;
b) fotocopia di un documento d’identità del responsabile di vendita.
1 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU
2014, 457.
2 Cpv. abrogato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU
2014, 457; BU 2017, 442.
3 Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
4 Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU
2014, 457; BU 2017, 442.
5 Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU
2014, 457; BU 2017, 442.
6 Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU
2014, 457; BU 2017, 442.
572.110
2. Rilascio
Art. 5
Il Servizio rilascia l’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio che può
contenere oneri e condizioni.
Art. 6 Tasse permessi per grandi utilizzatori di esplosivi
Sono percepite le seguenti tasse:
a) esplosivi
fino a 10 kg 20 fr.
da 11 kg a 100 kg 30 fr.
da 101 kg a 200 kg 40 fr.
da 201 kg a 350 kg 50 fr.
da 351 kg a 500 kg 70 fr.
da 501 kg a 750 kg 90 fr.
da 751 kg a 1'000 kg 110 fr.
da 1'001 kg a 2'000 kg 150 fr.
da 2'001 kg a 3'000 kg 180 fr.
oltre 3'000 kg 200 fr.
b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici8
fino a 500 pezzi 20 fr.
da 501 a 2'500 pezzi 50 fr.
da 2'501 a 5'000 pezzi 80 fr.
da 5'001 a 7'500 pezzi 110 fr.
da 7'501 a 10'000 pezzi 150 fr.
oltre 10'000 pezzi 200 fr.
c) miccia di sicurezza
fino a 200 m 20 fr.
da 201 m a 500 m 30 fr.
da 501 m a 1'000 m 50 fr.
da 1'001 m a 3'000 m 80 fr.
da 3'001 m a 5'000 m 100 fr.
da 5'001 m a 7'500 m 130 fr.
da 7'501 m a 10'000 m 170 fr.
oltre 10'000 m 200 fr.
Art. 7 Tasse permessi per piccoli utilizzatori di esplosivi
Sono percepite le seguenti tasse:
a) esplosivi
fino a 5 kg 20 fr.
da 6 kg a 10 kg 30 fr.
da 11 kg a 15 kg 40 fr.
da 16 kg a 20 kg 50 fr.
da 21 kg a 25 kg 60 fr.
b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici
fino a 10 pezzi 10 fr.
da 11 a 20 pezzi 20 fr.
da 21 a 40 pezzi 40 fr.
da 41 a 70 pezzi 70 fr.
da 71 a 100 pezzi 100 fr.
c) miccia di sicurezza
fino a 10 m 10 fr.
da 11 m a 20 m 20 fr.
da 21 m a 30 m 30 fr.
da 31 m a 40 m 40 fr.
da 41 m a 50 m 50 fr.
oltre 50 m 60 fr.
7 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014,
457.
8 Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
9 Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
572.110
Tasse autorizzazioni spettacoli con impiego di
fuochi d’artificio di categoria F4 o con
Art. 8 pezzi pirotecnici di categoria T210
Per ogni autorizzazione è percepita una tassa base di fr. 200.–, alla quale sono
aggiunti gli importi seguenti, a seconda della quantità di materiale pirotecnico utilizzato:
fino a 200 kg 100 fr.
da 201 kg a 400 kg 200 fr.
da 401 kg a 600 kg 300 fr.
da 601 kg a 800 kg 400 fr.
da 801 kg a 1000 kg 500 fr.
da 1001 kg a 1200 kg 600 fr.
da 1201 kg a 1500 kg 700 fr.
oltre 1500 kg 800 fr.
2In caso di spettacoli identici ripetuti più volte in un giorno o in più giorni consecutivi e per i quali
non sono necessarie ulteriori verifiche, la tassa base viene riscossa solo una volta.11
Tasse permessi di vendita al dettaglio
Art. 9 di fuochi d’artificio
Per il primo giorno di vendita è percepita una tassa di 50 franchi e per ogni giorno
supplementare 30 franchi.
Art. 10 Norma abrogativa
Il regolamento del 20 aprile 2004 della legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla
legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi è abrogato.
Art. 11 Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Pubblicato nel BU 2010, 612.
10 Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.
11 Cpv. introdotto dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.