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Regolamento della legge di applicazione della legge federale sugli esplosivi

Ticino · 572.110 · regulation

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Contents: 11 provisions
  1. Art. 1 Autorità competente
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6 Tasse permessi per grandi utilizzatori di esplosivi
  7. Art. 7 Tasse permessi per piccoli utilizzatori di esplosivi
  8. Art. 8 pezzi pirotecnici di categoria T210
  9. Art. 9 di fuochi d’artificio
  10. Art. 10 Norma abrogativa
  11. Art. 11 Entrata in vigore

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11 provisions

Art. 1 Autorità competente

1Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata (di seguito Servizio), è l’autorità competente per l’applicazione delle disposizioni federali e cantonali sugli esplosivi.1 2…2 Autorizzazione per spettacoli con impiego di fuochi d’artificio di categoria F4 o con pezzi pirotecnici di categoria T23 1. Domanda

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Art. 2

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per l’accensione di fuochi d’artificio di categoria F4 o pezzi pirotecnici di categoria T2 deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio almeno 15 giorni prima della data prevista, già munita del preavviso del Municipio del comune dove è organizzato lo spettacolo e della Federazione cantonale ticinese servizi ambulanze, con i seguenti allegati: a) piano di situazione con indicazione delle coordinate (CH1903) del luogo di tiro e delle distanze di sicurezza dal pubblico e dagli edifici; b) copia dell’attestato di assicurazione responsabilità civile; c) lista dei pezzi pirotecnici utilizzati con indicazione della categoria, calibro, peso netto e peso lordo di esplosivo, distanza di sicurezza minima data dal fornitore. 2. Rilascio

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Art. 3

1Il Servizio rilascia l’autorizzazione per l’accensione dei pezzi pirotecnici e informa gli uffici cantonali e gli enti coinvolti.5 2L’autorizzazione può contenere oneri e condizioni. Permessi di vendita al dettaglio di fuochi d’artificio 1. Domanda

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Art. 4

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio deve essere presentata su modulo ufficiale al Servizio entro il 31 maggio di ogni anno con i seguenti allegati: a) piano dettagliato degli spazi commerciali di vendita e deposito dei fuochi d’artificio; b) fotocopia di un documento d’identità del responsabile di vendita. 1 Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 457. 2 Cpv. abrogato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442. 3 Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421. 4 Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442. 5 Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442. 6 Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421; precedenti modifiche: BU 2014, 457; BU 2017, 442. 572.110 2. Rilascio

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Art. 5

Il Servizio rilascia l’autorizzazione per la vendita al dettaglio di fuochi d’artificio che può contenere oneri e condizioni.

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Art. 6 Tasse permessi per grandi utilizzatori di esplosivi

Sono percepite le seguenti tasse: a) esplosivi fino a 10 kg 20 fr. da 11 kg a 100 kg 30 fr. da 101 kg a 200 kg 40 fr. da 201 kg a 350 kg 50 fr. da 351 kg a 500 kg 70 fr. da 501 kg a 750 kg 90 fr. da 751 kg a 1'000 kg 110 fr. da 1'001 kg a 2'000 kg 150 fr. da 2'001 kg a 3'000 kg 180 fr. oltre 3'000 kg 200 fr. b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici8 fino a 500 pezzi 20 fr. da 501 a 2'500 pezzi 50 fr. da 2'501 a 5'000 pezzi 80 fr. da 5'001 a 7'500 pezzi 110 fr. da 7'501 a 10'000 pezzi 150 fr. oltre 10'000 pezzi 200 fr. c) miccia di sicurezza fino a 200 m 20 fr. da 201 m a 500 m 30 fr. da 501 m a 1'000 m 50 fr. da 1'001 m a 3'000 m 80 fr. da 3'001 m a 5'000 m 100 fr. da 5'001 m a 7'500 m 130 fr. da 7'501 m a 10'000 m 170 fr. oltre 10'000 m 200 fr.

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Art. 7 Tasse permessi per piccoli utilizzatori di esplosivi

Sono percepite le seguenti tasse: a) esplosivi fino a 5 kg 20 fr. da 6 kg a 10 kg 30 fr. da 11 kg a 15 kg 40 fr. da 16 kg a 20 kg 50 fr. da 21 kg a 25 kg 60 fr. b) detonatori elettrici, elettronici e non elettrici fino a 10 pezzi 10 fr. da 11 a 20 pezzi 20 fr. da 21 a 40 pezzi 40 fr. da 41 a 70 pezzi 70 fr. da 71 a 100 pezzi 100 fr. c) miccia di sicurezza fino a 10 m 10 fr. da 11 m a 20 m 20 fr. da 21 m a 30 m 30 fr. da 31 m a 40 m 40 fr. da 41 m a 50 m 50 fr. oltre 50 m 60 fr. 7 Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 442; precedente modifica: BU 2014, 457. 8 Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421. 9 Art. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421. 572.110 Tasse autorizzazioni spettacoli con impiego di fuochi d’artificio di categoria F4 o con

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Art. 8 pezzi pirotecnici di categoria T210

Per ogni autorizzazione è percepita una tassa base di fr. 200.–, alla quale sono aggiunti gli importi seguenti, a seconda della quantità di materiale pirotecnico utilizzato: fino a 200 kg 100 fr. da 201 kg a 400 kg 200 fr. da 401 kg a 600 kg 300 fr. da 601 kg a 800 kg 400 fr. da 801 kg a 1000 kg 500 fr. da 1001 kg a 1200 kg 600 fr. da 1201 kg a 1500 kg 700 fr. oltre 1500 kg 800 fr. 2In caso di spettacoli identici ripetuti più volte in un giorno o in più giorni consecutivi e per i quali non sono necessarie ulteriori verifiche, la tassa base viene riscossa solo una volta.11 Tasse permessi di vendita al dettaglio

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Art. 9 di fuochi d’artificio

Per il primo giorno di vendita è percepita una tassa di 50 franchi e per ogni giorno supplementare 30 franchi.

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Art. 10 Norma abrogativa

Il regolamento del 20 aprile 2004 della legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale 25 marzo 1977 sugli esplosivi è abrogato.

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Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011. Pubblicato nel BU 2010, 612. 10 Nota marginale modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421. 11 Cpv. introdotto dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 421.

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