Art. 1 Scopo e oggetto
Questa legge definisce e disciplina gli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.
Ticino · 161.100 · statute
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Questa legge definisce e disciplina gli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.
1Gli organi di pubblicazione ufficiali sono: a) il Bollettino ufficiale delle leggi (BU); b) la Raccolta delle leggi (RL); c) il Foglio ufficiale (FU). 2La Cancelleria dello Stato provvede alla loro pubblicazione. Capitolo secondo Bollettino ufficiale delle leggi
1Il Bollettino ufficiale delle leggi è l’organo di pubblicazione cronologica degli atti normativi del Cantone Ticino. 2Nel Bollettino ufficiale delle leggi sono pubblicati: a) la Costituzione cantonale; b) le leggi e i decreti legislativi; c) i regolamenti e i decreti esecutivi; d) gli accordi intercantonali e internazionali di carattere obbligatorio generale che contengono norme di diritto ai quali il Cantone aderisce. 3Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi di altri atti normativi. Capitolo terzo Raccolta delle leggi
1La Raccolta delle leggi è la raccolta sistematica degli atti normativi in vigore. 2Il Consiglio di Stato definisce quali atti normativi sono inseriti nella Raccolta delle leggi.
La Cancelleria dello Stato corregge gli errori ortografici, grammaticali e tipografici che non modificano il senso del testo e adegua le designazioni delle unità amministrative, i rimandi e le abbreviazioni. Capitolo quarto Foglio ufficiale
1Nel Foglio ufficiale sono pubblicati: a) gli atti normativi cantonali soggetti a referendum; b) gli atti che vi devono essere inseriti secondo la legislazione comunale, cantonale e federale; 161.100 c) altri atti e avvisi amministrativi, giudiziari e legali. 2Il Consiglio di Stato può disporre la pubblicazione nel Foglio ufficiale di altri atti e comunicazioni.
La Cancelleria dello Stato stabilisce le tariffe di pubblicazione. Capitolo quinto Norme comuni
La pubblicazione ordinaria degli atti normativi e degli accordi intercantonali viene effettuata nel Bollettino ufficiale delle leggi.
1In caso di particolare urgenza, per assicurarne l’efficacia o in presenza di circostanze straordinarie, la pubblicazione può essere effettuata tramite internet, media o altri mezzi appropriati. 2La pubblicazione straordinaria deve essere seguita al più presto da quella ordinaria.
1Le pubblicazioni ufficiali sono definite, nella loro forma, dal Consiglio di Stato. 2Esso stabilisce, in caso di più forme di pubblicazione, quella determinante.
1La versione determinante degli atti normativi cantonali è quella pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi. 2La versione determinante degli accordi e degli atti di diritto intercantonale e di diritto internazionale è stabilita dalle relative disposizioni.
1Le pubblicazioni ufficiali possono contenere dati personali, in particolare dati personali meritevoli di particolare protezione secondo la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge. 2Il Consiglio di Stato stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali meritevoli di particolare protezione.
1Le pubblicazioni ufficiali possono essere consultate gratuitamente presso la Cancelleria dello Stato e presso i Comuni. 2La Cancelleria dello Stato definisce eventuali ulteriori sedi di consultazione.
La Cancelleria dello Stato fissa i prezzi di vendita delle pubblicazioni ufficiali. Capitolo sesto Disposizioni finali
Il decreto legislativo che autorizza la pubblicazione di una «Raccolta delle leggi vigenti del Cantone Ticino» del 28 dicembre 1956 è abrogato.
1Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. 2Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.1 Pubblicata nel BU 2014, 544. 1 Entrata in vigore: 1° giugno 2015 - BU 2014, 544.