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1.2.20 Regolamento concernente la corresponsione di una rendita in caso di invalidità, di vecchiaia o di morte del 9 ottobre 2000

Lugano · 16176724 · communal act

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Contents: 7 provisions
  1. Art. 1 del 9 ottobre 2000
  2. Art. 2
  3. Art. 3 www.lugano.ch
  4. Art. 4 (importi annui valevoli dal 01.01.1999)
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

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7 provisions

Art. 1 del 9 ottobre 2000

Campo di applicazione Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutti i dipendenti del Comune e delle sue Aziende municipalizzate, entrati in servizio prima del 1° gennaio 1990, che non sono al beneficio delle prestazioni della Cassa delle pensioni, che cessano il lavoro per limite di età o per invalidità permanente totale, comprovata da una rendita AI, escluso il caso di licenziamento o disdetta, nonché agli eredi dei dipendenti stessi (coniuge e/0 figli), in caso di decesso.

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Art. 2

Prestazioni Le prestazioni sono costituite da: a. rendita base, riservata ai dipendenti celibi, nubili, divorziati o vedovi; b. rendita per coniugi, riservata ai dipendenti sposati, divorziati o separati tenuti all'obbligo di alimenti verso il coniuge secondo le norme del Codice Civile Svizzero; c. rendita vedovile, riservata alle vedove dei dipendenti; d. rendite per figli od orfani, pari al 7.5% della rendita base per i figli i cui genitori sono viventi, pari al 15% della rendita base per gli orfani di un solo genitore e pari al 30% della rendita base per gli orfani di entrambi i genitori. Esse sono corrisposte per ogni figlio o orfano con età inferiore ai 18 anni e cumulate con la rendita semplice, per coniugi o vedovile. Le rendite sono corrisposte anche per ogni figlio o orfano con età superiore ai 18 anni e fino ai 25 anni che non esercita una attività lucrativa perché invalido, al tirocinio o agli studi, ritenuto che le gratificazioni concesse durante l'apprendistato non debbano essere considerate quale reddito. . P. 2 di 3 Città di Lugano Regolamento 1.2.19

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Art. 3 www.lugano.ch

Scala delle rendite Anni di servizio Rendita base in Rendita coniugi di Rendita vedovile CHF CHF in CHF da 5a 10 anni 9'270.60 9'909.60 8'842.20 dalla15anni 9'804.60 10'602.00 9'270.60 fa 16 a 20 anni 10'338.00 11'299.20 9'694.80 da 21 a 25 anni 10'873.20 11 '992.20 10'124.40 da 26 a 30 anni ' . 0 12'679.20 10'549.80 da 31 anni e oltre 11'938.20 13'385.40 10'978.20

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Art. 4 (importi annui valevoli dal 01.01.1999)

Indicizzazione Le rendite previste dal presente Regolamento possono essere indicizzate secondo decisione del Municipio.

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Art. 5

Disposizioni esecutive a. Ai dipendenti (o ai loro eredi: coniuge e/0 figli) che non hanno prestato servizio ad orario pieno presso il Comune, le rendite sono corrisposte proporzionalmente alle loro prestazioni degli ultimi 5 anni; b. nessuna rendita è dovuta a chi ha prestato servizio per meno di 10 ore settimanali; c. le rendite sono versate mensilmente, in dodici mensilità, secondo le scadenze previste per il versamento degli stipendi al personale dell'Amministrazione comunale; d. gli importi delle rendite saranno registrati in apposite voci di bilancio dell'Amministrazione comunale e delle Aziende da cui dipendeva il beneficiario.

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Art. 6

Abrogazioni Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e incompatibili, in particolare il Regolamento ris. C.C. 25.02.1960.

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Art. 7

Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale. In seguito decadrà con l'estinzione dell'ultima rendita erogata ai sensi del presente Regolamento. E I . . P. 3 di 3 1- v Città di Lugano Regolamento 1.2.19 www.lugano.ch y Per il Consiglio comunale 11 Presidente 11 Segretario Gli scrutatori Nicola Respini Armando Zoppi Raniero Gonnella Beino Bernasconi Adottato dal Consiglio comunale del 9 ottobre 2000. Pubblicato agli albi nel periodo compreso tra il 12 ottobre e il 13 novembre 2000. Approvato dalla Sezione degli enti locali, per delega del Consiglio di Stato con ris. del 30 novembre 2000.

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