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2.10.1 Regolamento sulle tasse per le prestazioni particolari della Polizia comunale del 30 settembre 2015

Lugano · 16176715 · communal act

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Contents: 15 provisions
  1. Art. 1 Disposizioni generali
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Ammontare delle tasse
  6. Art. 6
  7. Art. 7 www.lugano.ch
  8. Art. 8 intevento
  9. Art. 9 www.lugano.ch
  10. Art. 10 Procedura
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Disposizioni finali
  14. Art. 14
  15. Art. 15 y

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15 provisions

Art. 1 Disposizioni generali

Scopo e campo di applicazione 1 Il presente Regolamento stabilisce le tasse per le prestazioni particolari svolte dalla Polizia comunale. 2 Esso è applicabile sul territorio giurisdizionale del Comune di Lugano e sui territori dei comuni con i quali è stata conclusa una convenzione di collaborazione intercomunale in materia di polizia. 3 Per le tasse di cancelleria fa stato l'apposita Ordinanza del 16 febbraio 2005; sono inoltre riservate eventuali altre tasse contemplate nell'Ordinanza di applicazione al presente Regolamento e in altre ordinanze specifiche.

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Art. 2

Definizione Costituiscono prestazioni particolari quelle che esulano dall'attività ordinaria della Polizia comunale.

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Art. 3

Criteri di computo Le prestazioni del personale sono calcolate su base oraria tenuto conto del costo medio di un agente della Polizia comunale e dei veicoli utilizzati. 2 Di regola, i costi del personale e dei veicoli usati nell'espletamento delle prestazioni particolari richieste sono imputati in aggiunta al costo del servizio; fanno eccezione i casi contemplati all'art. 7 in cui la tassa è indicata a titolo forfettario. P. 2 di 6 1- v Città di Lugano Regolamento 2.10.1 www.lugano.ch y 3 11 Municipio stabilisce le tasse sulla base di una specifica Ordinanza entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento. 4 1 Costi effettivi di ditte esterne generati dall'intervento sono fatturati separatamente.

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Art. 4

Eccezioni Le prestazioni particolari possono essere ridotte o rifiutate per motivi di mancanza di personale, di veicoli e/0 di attrezzature o per altri giustificati motivi. CAPITOLO 2

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Art. 5 Ammontare delle tasse

Costi del personale e dei veicoli 1 I costi del personale di Polizia sono definiti come segue: - agente o funzionario per 1 ora fino a CHF 160.-- per ogni successivi 1/4 d'ora o frazione di 1/4 d'ora - supplementi orari per servizio notturno o festivo 2. I costi dei veicoli sono definiti come segue: - autoveicolo per ogni chilometro percorso - motoveicolo per ogni chilometro percorso fino a CHF 40.-· fino a CHF 10.-· fino a CHF 3.-- fino a CHF 2.-- Determinante è il tempo impiegato e il percorso 3. effettuato dal punto di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

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Art. 6

Noleggio segnaletica 1 Il Costo del noleggio della segnaletica è definito come segue: - segnaletica fino a CHF 10.-- al giorno al pezzo 2 Nel caso in cui il noleggio della segnaletica viene richiesto da enti, associazioni aventi sede a Lugano senza scopo di lucro non viene prelevata alcuna tassa. P. 3 di 6 Città di Lugano Regolamento 2.10.1

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Art. 7 www.lugano.ch

Tasse di base per prestazioni particolari Scorte e sorveglianze per trasporti, accompagnamenti, cerimonie, manifestazioni e simili a) scorte per trasporti accompagnamento al domicilio di persone in stato alterato o in altre circostanze - se fuori giurisdizione l'importo indicato non è da considerarsi forfettario. fino a CHF 100.-- fino a CHF 300.-- c) servizio in occasione di cerimonie (forfettario) d) servizio d'ordine o di circolazione per manifestazioni fino a CHF 100.-- private, sportive, commerciali o altro - enti e associazioni senza scopo di lucro, aventi sede a fino a CHF 100.-- Lugano (forfettario) 2 Assistenza in procedure esecutive a) esecuzione decreti di sfratto b) intimazione atti ordinati da autorità traduzione forzata su mandato degli Uffici diesecuzione e degli Uffici dei fallimenti ) assistenza nelle procedure di esecuzione e deifallimenti per intervento per intervento per intervento per intervento 3 Procedure in seguito a incidenti con danneggiamenti a proprietà del Comune Per l'espletamento di questo tipo di pratiche è prelevata una tassa fino a C HF . - - . E I P. 4 di 6 1- v Città di Lugano Regolamento 2.10.1 www.lugano.ch y p re st a z i on i d i v e rs e , interventi per rimozione forzata o per blocca ruota a) veicoli deposito per veicoli non ritirati entro 48 ore dalla ) rimozione forzata c) interventi per recupero veicoli d) smaltimento veicoli a motore assistenza per lo smontaggio di ciclomotori anomSS f) apertura porte di locali o portiere di autoveicoli g) controllo annuale taxi deposito oggetti smarriti se l'oggetto restituito è h) rimasto in custodia per un periodo superiore ad un anno fino a CHF 20.-- /giorno, a partire dal terzo giorno fino a CHF 300.-- fino a CHF 100.-- fino a CHF 50.-- fino a CHF 200.-- fino a CHF 10.-- i) ritrovamento e pratiche riconsegna animali domestici j) uso alcoometer (se il risultato oltrpassa lo 0.5%o) k) sequestro targhe e licenza di circolazione di veicoli amotore ordinate da autorità D altri interventi di polizia particolari e su richiestaingiustificata fino a CHF 100.-- fino a CHF 30.-- Secondo tariffa cantonale 5 Collegamenti di allarme a) collegamento alla centrale operatvica PoICom b) intervento per falso allarme - a partire dal 5° falso allarme in un anno, supplemento progressivo fino a CHF 1'200.-- all'anno fino a CHF 200.-- per intervento fino a CHF 50.-- per

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Art. 8 intevento

Casi particolari Per casistiche non previste dal presente Regolamento che richiedono una prestazione particolare di Polizia la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la disposizione che più si avvicina al caso specifico. P. 5 di 6 Città di Lugano Regolamento 2.10.1

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Art. 9 www.lugano.ch

IVA Qualora la prestazione erogata e/0 il servizio erogante fossero assoggettati all'IVA la tariffa esposta nel presente Regolamento è da intendere senza IVA. CAPITOLO 3

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Art. 10 Procedura

Competenza Le tasse di cui al presente Regolamento sono riscosse a cura dei Servizi finanziari della Città di Lugano.

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Art. 11

Pagamento 1 Le tasse sono pagate al momento del rilascio della documentazione o a prestazione eseguita. Possono tuttavia essere richiesti anticipi a copertura parziale o totale della prestazione. 2 pagamento avviene in contanti dietro ricevuta o tramite fatturazione.

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Art. 12

Esenzioni Le prestazioni eseguite a favore di autorità giudiziarie e amministrative svizzere sono di regola gratuite se è garantita la reciprocità. 2 I Casi giustificati e particolari, il Municipio può accordare l'esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse. CAPITOLO 4

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Art. 13 Disposizioni finali

Rimedi di diritto 1 Contro le decisioni della Polizia della Città di Lugano è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione. In mancanza di reclamo il conteggio costituisce decisione esecutiva per l'incasso. 2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 30 giorni al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

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Art. 14

Abrogazioni Il presente Regolamento abroga eventuali precedenti disposizioni comunali in materia incompatibili o contrarie allo stesso. E I . . P. 6 di 6 1- v Città di Lugano Regolamento 2.10.1 www.lugano.ch

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Art. 15 y

Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con la crescita in giudicato della ratifica da parte della competente Autorità cantonale. Per il Consiglio comunale 11 Presidente 11 Segretario a.i.: Gli scrutatori P. Rossi R. Bregy E. Medolago S. Buri Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 30 settembre 2015. Pubblicato nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 16 novembre 2015. Ratificato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, con risoluzione no. 137-RE-13610 del 4 marzo 2016, esposta agli albi comunali dal 9 marzo al 8 aprile 2016.

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