Art. 1 Scopo e campo di applicazione
Scopo La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e di preservare il decoro nelle aree urbane, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.
Propose a changeLugano · 16177094 · communal act
Ask the law about thisMore laws of LuganoFor machines: Markdown
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-11-08.
Copy read on 2026-11-08. The page it was read from
sha256 1293f857abd3793ce733bb422d77aa46fbf3ecdb6b487c9f6939944bf5108ff9
No one has proposed a change to this act yet.
Scopo La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose e di preservare il decoro nelle aree urbane, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.
Propose a changeCampo di applicazione Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili alle zone edificabili ed a quelle non edificabili, esclusa la zona forestale. CAPITOLO 2
Propose a changeObbligo di manutenzione a) Terreni in zona edificabile 1 Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo. 2 Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali, hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni eveicoli, in particolare per non impedire lavisuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico. P. 2 di 3 1-v Città di Lugano Ordinanza 7.3.1 www.lugano.ch y 3 lvori di manutenzione devono essere eseguiti almeno duevolte l'anno, in funzione dello sviluppo dellavegetazione. 4 Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato.
Propose a changeb) Terreni in zona agricola Lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno unavolta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvatichimento).
Propose a changeAlberature 1 Gli alberi ad alto fusto secchi o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato. In generale, gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura. 1 Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza, con costi d'esecuzione a carico del proprietario. Perla cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati al Servizio del Verde pubblico; esso ha la facoltà di condizionarne l'esecuzione, qualora ciò sia ritenuto necessario.
Propose a changePiante invasive, neofite 1 L presenza di piante invasive (cfr. lista emanata dalla "Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche (CPS) deve essere segnalata al Servizio del Verde pubblico. Le piante di cui al cpv. 1 devono essere eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati. CAPITOLO 3
Propose a changeControlli e sanzioni 1 Il Municipio procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, scaduto infruttuoso il quale procede all'esecuzione d'ufficio a loro spese, sulla base delle seguenti tariffe: Operaio comunale con attrezzi CHF 60.--/ora Supplementi: uso del trattore CHF 30.--/ora - - - - - P. 3 di 3 Città di Lugano Ordinanza 7.3.1 www.lugano.ch uso motosega CHF 25.--/ora uso tagliaerba, tosasiepe, CHF 20.--/ora decespugliatore 2 I caso di esecuzione d'ufficio per il tramite di ditte privateviene rifatturato il costo effettivo. Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 46 della Legge edilizia cantonale e 145 e seg. LOC. CAPITOLO 4
Propose a changeAbrogazioni La presente Ordinanza sostituisce e annulla: l'Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi nel territorio del Comune di Lugano prima del 5 aprile 2004, del 26 aprile 2004; l'Ordinanza municipale per la manutenzione dei confini nel quartiere di Breganzona, del 26 aprile 2004; l'Ordinanza municipale riguardante il taglio di siepi e rami sporgenti e la manutenzione dei fondi nel quartiere di Viganello, del 26 aprile 2004; l'Ordinanza municipale sulla manutenzione dei fondi nel quartiere di Carabbia, del 14 maggio 2008; l'Ordinanza municipale sulla tenuta dei fondi nel quartiere di Bogno, del 8 maggio 2013; nonchè ogni altra disposizione incompatibile o contraria alla stessa.
Propose a changeEntrata invigore La presente ordinanza entra invigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC. Per il Municipio 11 Sindaco 11 Segretario Avv. M. Borradori lic. jur. M. Delorenzi Risoluzione municipale del 21 novembre 2013. Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 2 e il 17 dicembre 2013. E I . .
Propose a change